Bonus mobili ed elettrodomestici: limite di spesa dal decreto aiuti quater

Bonus mobili ed elettrodomestici: attenzione al limite di spesa!

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Dal Fisco: ok alla detrazione per l’acquisto di arredi sia nell’anno successivo a quello di avvio degli interventi di ristrutturazione sia nello stesso anno in cui si effettuano i lavori, ma il massimale non raddoppia

Molte le detrazioni fiscali messe in campo negli anni dai diversi Governi al fine di risollevare il nostro Paese e, in particolare, il settore delle costruzioni. Tra queste segnaliamo  il bonus mobili ed elettrodomestici, sicuramente una delle agevolazioni più utilizzate ed apprezzate in quanto complementare all’intervento di ristrutturazione dell’immobile da arredare. Proprio in considerazione dello stretto legame tra le due detrazioni, è importante fare attenzione al limite di spesa!

Infatti, spesso, ci si chiede cosa succede quando si usano le detrazioni per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici in due anni di imposta differenti.

A tal riguardo vogliamo segnalare i recenti chiarimenti del Fisco forniti in merito ad un dubbio avanzato da un contribuente (attraverso la riposta di FiscoOggi), circa la data di inizio lavori e anno di acquisto dei mobili.

Per poter richiedere il bonus mobili occorre realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia; in alcuni casi, occorre presentare una determinata pratica edilizia prima dell’inizio dei lavori: CILA, SCIA, permesso di costruire, presso il Comune a firma di tecnico abilitato. Sono numerose, quindi, le pratiche amministrative da gestire in ambito edilizio ed è importante riuscire ad individuare correttamente il tipo di titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare. Per questo può esserti utile un software per i titoli abilitativi che ti permette di avere a disposizione tutti i modelli che ti occorrono sempre aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello.

Bonus mobili e massimali di spesa: il quesito del contribuente

L’istante rappresenta di aver avviato nel mese di agosto 2022 un intervento di manutenzione straordinaria con cessione credito e di aver intenzione di acquistare arredi ed elettrodomestici nel 2023, con recupero dell’agevolazione del 50% in 10 anni.

Leggendo la guida dell’Agenzia delle Entrate Bonus mobili ed elettrodomestici ha notato, a pagina 5, il riquadro:  “Attenzione. Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione”.

Il suo dubbio è, quindi, il seguente:

Posso acquistare gli arredi lo stesso anno dell’inizio lavori e chiedere le agevolazioni fiscali con 730 dell’anno successivo?

Il Fisco risponde

La risposta del Fisco è positiva: è possibile acquistare gli arredi (e usufruire, quindi, della detrazione) sia nell’anno successivo a quello di avvio degli interventi di ristrutturazione sia nello stesso anno in cui si effettuano i lavori; in questo caso, però, se gli acquisti vengono effettuati nello steso anno di avvio lavori, è necessario che la data di inizio degli interventi edilizi preceda quella di acquisto degli arredi.

Il Fisco chiarisce, poi, che l’esempio riportato nella guida riguarda il calcolo del limite massimo di spesa detraibile nel caso gli arredi siano stati acquistati in due anni d’imposta diversi e si riferiscano allo stesso intervento di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, che per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2022 il limite massimo di spesa è di 10.000 euro, mentre nel 2023 sarà pari a 5.000 euro.

Conclusioni: data di inizio lavori e anno di acquisto mobili

In base a quanto disposto dalla normativa, il bonus mobili spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Nel caso in cui i mobili si acquistano sia nell’anno in cui si effettuano i lavori che in quello successivo, si potrà comunque usufruire della detrazione, ma il massimale non si raddoppia.

Come chiarito nella guida, per gli arredi acquistati in due anni d’imposta diversi e riferiti allo stesso intervento di recupero del patrimonio edilizio, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione: per i mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2022 il limite massimo di spesa è di 10.000 euro, nel 2023 è pari a 5.000 euro.

Cos’è il bonus mobili

La detrazione in esame, introdotta dal n. 63/2013 (art. 16, comma 2) e riconfermata dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 37 della legge n. 234/2021), consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un importo massimo di:

  • 10.000 euro per l’anno 2022;
  • 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione e che ne sostengono le relative spese. In particolare, rientrano tra i beneficiari:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Le spese vanno effettuate da chi ha sostenuto quelle di ristrutturazione e le detrazioni non si trasferiscono né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile.

 

In allegato la guida aggiornata delle Entrate (vedi articolo: Bonus mobili ed elettrodomestici: ecco la guida aggiornata a gennaio).

 

praticus-ta
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