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Bonus mobili 2017 e detrazioni fiscali, cosa cambia rispetto al passato?

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Bonus mobili 2017: come cambia il bonus per ottenere la detrazione del 50% sulle spese per l’arredamento. Ecco le nuove regole

Il cosiddetto bonus mobili è stato introdotto nel 2013 dal dl 63/2013 (convertito dalla legge 90/2013).

In particolare, l’art. 16 ha disposto che:

ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (art. 16 bis dpr 917/86, ndr) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro.

Pertanto chiunque avesse iniziato un intervento edilizio su un immobile successivamente al 26 giugno 2016, usufruendo della detrazione del 50%, poteva ottenere uno sconto fiscale sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici acquistati a partire dal 6 giugno 2013.

Il bonus è stato prorogato più volte, fino alla legge di Stabilità 2016 (legge 298/2015) che lo ha esteso a tutto il 2016.

Nel 2017 cambiano le regole per accedere al bonus mobili (come vedremo nel prossimo paragrafo).

In definitiva, i requisiti per accedere al bonus mobili entro il 31 dicembre 2016 sono i seguenti:

  • aver iniziato un’attività edilizia successivamente al 26 giugno 2012, grazie alla quale si usufruisce della detrazione del 50% delle spese sostenute (fino a un massimo di 96 mila euro), da suddividere in 10 rate costanti annuali
  • acquistare mobili o elettrodomestici di classe A+ (A per i forni…) da installare nel’immobile oggetto di  intervento

La detrazione spetta per un importo complessivo di 10 mila euro per l’acquisto di mobili per ciascun immobile oggetto di intervento.

Bonus mobili giovani coppie 2016

Le giovani coppie che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato l’abitazione principale possono usufruire del cosiddetto “bonus mobili giovani coppie”. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati ad arredare l’abitazione acquistata. I mobili devono essere acquistati nell’anno 2016.

L’agevolazione è riservata:

  • alle coppie che nel 2016 risultano coniugate
  • alle coppie conviventi more uxorio da almeno tre anni

È necessario, tuttavia, che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato i 35 anni di età.

Il bonus mobili giovani coppie 2016 non è stato prorogato dalla legge di Bilancio per il 2017.

Bonus mobili 2017, le nuove regole

La legge di Bilancio 2017 estende la possibilità di usufruire del bonus mobili fino al 31 dicembre 2017, per un importo massimo di 10 mila euro per unità immobiliare, ma cambiano le regole.

Infatti, se prima era sufficiente che l’intervento edilizio fosse iniziato a partire dal 26 giugno 2012, con le nuove regole è necessario che l’intervento abbia inizio a partire dal primo gennaio 2016.

Infatti, la legge di Bilancio 2017, già pubblicata in Gazzetta, sostituisce il comma 2 dell’art. 16 del dl 63/2013 con il seguente:

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al c. 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al c. 1

Pertanto per usufruire del bonus mobili 2017, i requisiti sono i seguenti:

  • aver iniziato un’attività edilizia successivamente al 1° gennaio 2016, grazie alla quale si usufruisce della detrazione del 50%
  • acquistare mobili o elettrodomestici di classe A+ (A per i forni…) da installare nell’immobile oggetto di  intervento

Bonus mobili, quali beni sono agevolati?

La detrazione spetta per le spese sostenute di:

  • mobili nuovi
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica

Rientrano tra i mobili agevolabili:

  • letti
  • armadi
  • cassettiere
  • librerie
  • scrivanie
  • tavoli
  • sedie
  • comodini
  • divani
  • poltrone
  • credenze
  • materassi
  • apparecchi di illuminazione

Non sono agevolabili:

  • porte
  • pavimentazioni
  • tende e tendaggi
  • complementi di arredo

Rientrano fra i grandi elettrodomestici:

  • frigoriferi
  • congelatori
  • lavatrici
  • asciugatrici
  • lavastoviglie
  • apparecchi di cottura
  • stufe elettriche
  • piastre riscaldanti elettriche
  • forni a microonde
  • apparecchi elettrici di riscaldamento
  • radiatori elettrici
  • ventilatori elettrici
  • apparecchi per il condizionamento

È possibile detrarre anche le spese per trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Bonus mobili, come pagare?

I pagamenti devono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

  • bonifico ordinario
  • carte di credito
  • carta di debito

Come precisato nella circolare n. 7/2016 dell’Agenzia delle Entrate, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Quando si utilizzano carte credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Bonus mobili, adempimenti

Se il pagamento è effettuato con bonifico, occorre indicare:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Come visto prima, non è necessario utilizzare il modello predisposto per la ritenuta d’acconto da parte delle banche o poste.

I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

Inventi edilizi che danno diritto al bonus mobili

Il bonus mobili è collegato ai seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale
  • manutenzione straordinaria su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • restauro e risanamento conservativo su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • ristrutturazione edilizia su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi se sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile

 

Clicca qui per scaricare la legge di Bilancio 2017

 

71 commenti
  1. Stefano
    Stefano dice:

    Buonasera,
    ho eseguito nel 2016 una ristrutturazione straordinaria del mio appartamento.
    Adesso inizierò a comprare l’arredamento è non mi è chiaro se è obbligatorio o il bonifico parlante per questo tipo di acquisti.
    Grazie.

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Non è obbligatorio il bonifico… Si può pagare anche con carta di credito o bancomat. Non si può pagare con assegni o contanti. In caso di bonifico, non è necessario il modello apposito per ristrutturazioni (con ritenuta d’acconto), ma va bene il bonifico ordinario.
      Saluti.

      Rispondi
  2. Stefano
    Stefano dice:

    Le carte ricaricabili sono ammesse? Dovrebbero essere anche loro delle carte di debito, e l’uso dovrebbe essere quindi ammesso

    L’ho usata pensandola erroneamente una carta di credito, alla vista è uguale, in realtà è precaricata con movimenti tracciabili e la banca può fornire l’elenco dei movimenti, i pagamenti risultano come acquisto POS

    Grazie

    Rispondi
  3. alberto
    alberto dice:

    Scusate dovrei sistemare il tetto della mia casa con la sostituzione di tegole grondaie e quant’altro. In questo caso rientrerei nella detrazione fiscale per i mobili? dovrei anche rifare gli scarichi della lavanderia.

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Alberto, da quanto descrivi dovresti rientrare in un intervento di manutenzione straordinaria, realizzabile con CILA. Tale intervento offre la possibilità di usufruire del bonus mobili. Ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico abilitato che dovrà comunque preparare la pratica per la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata dal tecnico).
      Saluti.

      Rispondi
  4. Max
    Max dice:

    Salve ho iniziato dei lavori di manutenzione straordinaria nel 2014 e si sono protratti fino ad oggi … sono pronto x comperare mobili e mi dicono che non posso usufruire del bonus mobili….. perché

    Rispondi
    • Mario Valentino
      Mario Valentino dice:

      Buonasera,
      secondo la legge di Stabilità 2016 per i lavori iniziati prima del 2016 occorreva acquistare i mobili entro il 31 dicembre 2016.
      Il bonus mobili è stato prorogato anche dalla legge di Bilancio 2017, ma con regole un po’ diverse: occorre aver iniziato un’attività edilizia successivamente al 1° gennaio 2016

      Buona serata

      Rispondi
  5. Luciano
    Luciano dice:

    Salve,
    vi sarei grato nel ricevere una conferma: ho comprato casa quest’anno e da quanto leggo sull’agenzia delle entrate capisco che non posso accedere ad alcuna agevolazione, sia per ristrutturazione quanto per l’acquisto dei mobili, corretto?
    Grazie in anticipo
    Luciano

    Rispondi
  6. manuela
    manuela dice:

    Salve,
    ho in corso una cila per l’uniicazione di due unità abitative, entrambi prime case. dovremmo acquistare il mobilio mancante e ci danno la possibilità di acquistarlo a rate. come funziona per questo metodo di pagamento? non decade il bonus? e soprattutto quali sono i dati da riportare sui vari documenti?
    grazie mille

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      E’ possibile usufruire del bonus mobili anche con pagamento rateale, ma è necessario che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale…

      Rispondi
  7. Antonio
    Antonio dice:

    Dovrò acquistare una cucina ed il venditore mi ha chiesto un acconto. La fattura di acconto sarà senza riportare la descrizione della merce perche’ la fattura con la descrizione avverra’ dopo la consegna. 
    E’ possibile che paghi questo acconto con bonifico e poi il saldo ad emissione della fattura finale? 
    O avro’ problemi con il fisco?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Antonio,
      non ci sono problemi a pagare prima la fattura di acconto e poi quella di saldo.
      Nella fattura a saldo ci sarà la descrizione di tutti i beni mobili acquistati e sarà anche indicato a detrarre l’acconto già versato.
      Non c’è alcun problema.
      Se vuoi, puoi inserire la dicitura “bonus mobili” nella causale. Inoltre, ricordati che i pagamenti puoi effettuarli con bonifico o carte di pagamento (debito o credito), ma non con contanti o assegni.
      Ciao.

      Rispondi
  8. Salvatore DOstuni
    Salvatore DOstuni dice:

    se l’acquisto dell’elettrodomestico viene effettuato dal figlio convivente della titolare del 730 è detraibile ?

    Rispondi
  9. Roberto
    Roberto dice:

    Buongiorno, una mia amica ha acquistato un appartamento nel quale intende eseguire i seguenti lavori: sostituzione dei sanitari nei 2 bagni con relativi attacchi idraulici e collegamenti elettrici, smantellamento piastrelle cucina e creazione nuovi attacchi e scarichi di acqua gas e luce per la nuova cucina, motorizzazione di 2 tapparelle, revisione impianto elettrico con creazione nuovi punti luce prese ed interruttori, installazione ex-novo impianto di condizionamento (inverter caldo freddo) sostituzione porte interne. Inoltre sostituirà gli infissi esterni con nuovi serramenti e relativa pratica per la detrazione del 65/ .Ha diritto ad usufruire della detrazione del 59/ per lavori di manutenzione straordinaria e di conseguenza di quello per mobili e grandi elettrodomestici?
    Io ho trovato la normativa complicata e poco chiara con conseguenti pareri diametralmente opposti. Grazie per l’aiuto!

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ti confermo che in caso di lavori di manutenzione straordinaria è possibile usufruire del bonus mobili.
      Le spese devono essere sostenute dopo l’avvio del procedimento edilizio: in pratica, prima avvi i lavori con CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico) e dopo tale data puoi acquistare mobili e grandi elettrodomestici, entro il 31 dicembre 2017. Inoltre, ricorda che i pagamenti devono avvenire mediante:
      – bonifico (non è necessaria la ritenuta d’acconto, quindi normale bonifico)
      – mezzi di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito)
      Non sono ammissibili pagamenti in contanti e tramite assegno.
      Saluti.

      Rispondi
  10. letizia
    letizia dice:

    Buonasera, nel 2016 ho acquistato cucina camera e arredamento sala pagando tutto con assegni bancari come poi richiesti dal rivenditore. Ora mi ritrovo senza la possibilità di scaricare nulle. Non c’è soluzione per poter recuperare questo 50%?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Letizia. I pagamenti con assegni non consentono assolutamente la posisbilità di usufruire del bonus mobili.
      L’unica soluzione sarebbe quella di ripetere il pagamento (con bonifico o carte), ma credo sia un’operazione complessa o addirittura non fattibile, visto che fai riferimento al periodo d’imposta scorso (2016) già concluso.
      Devi provare a parlare con il rivenditore.

      Ciao

      Rispondi
  11. Andrea
    Andrea dice:

    Salve, mia moglie ha acuistato un appartamento che è soggetto a ristrutturazione. Quindi non ha ancora la residenza lì, quindi la domanda è: sulle fatture dei lavori di ristrutturazione e sulle fatture legate ai mobili ed elettrodomestici, quale indirizzo deve inserire? Quello della sua attuale residenza o quello dell’appartamento in fase di ristrutturazione? Grazie Andrea

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Direi che per la fatturazione puoi inserire l’indirizzo di residenza; per la consegna, l’indirizzo dovrebbe essere quello in fase di ristrutturazione. Ma va comunque detto che puoi mettere qualsiasi indirizzo, perché, trattandosi di beni mobili, puoi spostarli… Quindi, ad esempio, te li fai consegnare all’indirizzo di residenza e poi li trasporti tu al nuovo indirizzo. Credo non ci siano grossi problemi. Ad ogni modo, consultati anche con il tuo fiscalista. Ciao

      Rispondi
  12. Federica
    Federica dice:

    Buongiorno ho iniziato una ristrutturazione nel 2013 e prosegue ancora oggi .posso usufruire della detrazione 50% per acquisto mobili?? Da quanto letto non mi sembra. grazie federica

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Federica. Non puoi, in quanto il bonus mobili nella sua ultima versione è applicabile solo agli interventi iniziati a partire dal primo gennaio 2016.
      Quindi, per il tuo intervento edilizio sono ammissibili solo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016.

      Ciao

      Rispondi
  13. Irma
    Irma dice:

    Buongiorno. L’anno scorso ho installato due condizionatori ed ho usufruito della detrazione per ristrutturazione edilizia,se ora nel 2017 comprassi dei mobili rientrerà nel bonus mobili?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Stando alle informazioni che fornisci (inizio lavori 2016 -> detrazione 50 sui lavori -> bonus mobili 2017), puoi usufruire del bonus mobili per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (salvo proroghe).

      Rispondi
      • Irma
        Irma dice:

        Grazie per la risposta … preciso che non ho aperto nessuna pratica in Comune in quanto si trattava di piccoli lavori di impianto del condizionatore che non esisteva … mi che rientra nella casistica?

        Rispondi
        • Nicola Furcolo
          Nicola Furcolo dice:

          Ciao Irma.
          Se gli interventi che hai fatto sono realizzabili in edilizia libera, allora no ci sono problemi. Tuttavia ti consiglio di preparare un’autodichiarazione ove specifichi che gli interventi non necessitano di titolo abilitativo, in modo da presentarla all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli.
          Verifica bene con il tuo tecnico di fiducia o con l’ufficio tecnico che gli interventi realizzati siano in “edilizia libera”.

          Ad ogni modo, il bonus mobili si applica proprio nei casi in cui si usufruisce della detrazione del 50%.
          Ciao.

          Rispondi
  14. Bruno Rotolo
    Bruno Rotolo dice:

    Buongiorno, mi scuso anticipatamente per il disturbo, ….a luglio 2017 ho aperto una CILA per manutenzione straordinaria del mio appartamento…ho poi provveduto ad ordinare, oltre all’intero mobilio per l’appartamento, nuovi pavimenti (…grés porcellanato + parquét ), nuovi sanitari con relative nuove tubature dell’acqua e di scarico, nuove porte (…questo dopo aver fatto realizzare, dalla ditta edile, l’abbattimento di parti di muratura per permettere la posa di porte a scomparsa a mezzo di scrigni inseriti nei muri), impianto elettrico completamente nuovo poichè il precedente era stato eseguito oltre 50 anni fa ed era quindi “NON a norma”, installazione di 4 climatizzatori Inverter di nuova generazione a risparmio energetico, abbattimento di una paretina divisoria cucina /tinello con successivo nuovo posizionamento dei tubi di scarico, delle tubazioni dell’acqua e del gas, posizionamento di controsoffitti in cartongesso nell’ingresso, in cucina e nella camera matrimoniale contenenti faretti led, posizionamento di una parete in cartongesso nella camera matrimoniale, nuovi termosifoni… Tutti i sanitari e gli accessori, le porte, i climatizzatori, i termosifoni, l’impianto elettrico nuovo (con le relative prese di corrente), i faretti inseriti nei controsoffitti, i pavimenti in Grès porcellanato ed il Parquèt, sono stati acquistati, dai fornitori, dalla Ditta Edile che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione a mezzo bonifico bancario tracciabile con IVA al 22% e, in seguito, mi sono stati rivenduti dalla stessa Ditta Edile. Ho pagato il tutto alla Ditta Edile eseguendo bonifici bancari tracciabili dopo che la Ditta Edile mi aveva fatturato il materiale con l’IVA al 10%. Posso, a questo punto portare, nel 2018, in detrazione al 50%, tutto il materiale che ho acquistato dalla Ditta Edile, tenuto conto che i lavori si concluderanno entro la fine del mese di novembre 2017 ? Posso pagare l’intero costo dei mobili della cucina (comprensivi di elettrodomestici a risparmio energetico) eseguendo un bonifico bancario ordinario e non tracciabile come da loro richiesta ? La ringrazio infinitamente per le 2 risposte che gentilmente mi saprà dare…cordiali saluti, Bruno.

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Bruno,
      cercando di sintetizzare, hai aperto una CILA per interventi di manutenzione straordinaria nel 2017, con individuazione della ditta. Successivamente la ditta ha realizzato i lavori e ti ha fornito tutti i materiali e anche i beni finiti.
      OK con IVA al 10% per manodopera, semilavorati… e se non ci sono beni significativi (il valore imponibile supera il valore di manodopera, semilavorati e tutto il resto), ok IVA al 10% per tutte le forniture.

      DETRAZIONE 50%
      Relativamente alla detrazione del 50%, tutte le spese che sostieni nel 2017, a prescindere dalla fine dei lavori, potrai detrarle in 10 rate annuali di importo costante e NON nel 2018 come tu sostieni.

      Ti faccio un rapido esempio:
      spese sostenute nel 2017: € 50.000 -> tutta pagate mediante apposito bonifico per detrazioni fiscali…
      Si ha:

      • totale detrazioni = € 25.000
      • importo rata annuale = € 2.500
      • anni in cui detrarre le singole rate dalla propria imposta Irpef: dal 2018 al 2027

      BONUS MOBILI
      Puoi usufruire del bonus mobili per gli arredi e elettrodomestici (V. requisiti che devono avere) acquistati entro il 31 dicembre 2017.
      Ti confermo la possibilità di pagare con bonifico ordinario (a differenza del bonifico per la detrazione del 50%).
      Anche per il bonus mobili, le rate sono 10, con importo costante e la detrazione è del 50%.

      Ciao

      Rispondi
  15. Paolo
    Paolo dice:

    Salve,
    Ho da poco comprato un appartamento e vorrei sapere se rifacendo il solo impianto del gas posso accedere al bonus mobili.
    Premetto che l’impianto serve il piano cottura e una piccola caldaietta per l’acqua calda. Il riscaldamento e’ centralizzato.
    Grazie per la risposta.

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Paolo,
      se inquadri l’intervento come “manutenzione straordinaria”, puoi usufruire delle detrazioni del 50% sia per i lavori a farsi che per i mobili da acquistare.

      Rispondi
      • Paolo
        Paolo dice:

        Intanto grazie per la precedente risposta!
        Ho contattato una ditta per rifare l’impianto del gas e hanno detto che il lavoro è detraibile al 50% ma da quel che ho capito loro non danno nessun inizio lavori tipo cila ecc.
        Hanno detto che fa fede la data sui bonifici.
        Può essere?
        Grazie

        Rispondi
        • Nicola Furcolo
          Nicola Furcolo dice:

          Direi che per un intervento di rifacimento impianto, che si configura come manutenzione straordinaria, sia necessaria una CILA. Ti consiglio di rivolgerti al tuo tecnico di fiducia.

          Rispondi
          • Luca
            Luca dice:

            Devi sentire l’ufficio tecnico del comune, ogni comuni ha un proprio regolamento edilizio e normalmente, se gli interventi non modificano parti strutturali e disposizioni interne, non è necessario alcuna CILA

  16. Mirco
    Mirco dice:

    Salve .vorrei sapere il costo della pratica cila più o meno per avere diritto al bonus mobili.per valutare se conviene o no fare questa pratica .grazie in anticipo saluti

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Mirco, per il costo di una CILA dovresti rivolgerti a un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto o perito…).
      Ciao

      Rispondi
  17. Rosy
    Rosy dice:

    Salve, ho acquistato un appartamento ed ho già sostituito la caldaia, che so per certo, rientra come ristrutturazione straordinaria. Adesso devo effettuare il saldo dei mobili, per i quali vorrei usufruire del bonus; ho capito che il bonifico è ordinario, ma cosa devo inserire esattamente nella causale? Da qualche parte devo fare riferimento alla caldaia? E’ necessario inserire il mio codice fiscale e la partita IVA del mobilificio?
    Grazie per l’aiuto! Saluti

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Rosy, la sostituzione della caldaia rientra negli interventi di manutenzione straordinaria.
      Relativamente al bonifico, sono consentiti anche pagamenti elettronici oltre al bonifico. In caso di bonifico non sono previste regole particolari; potresti semplicemente scrivere: “bonus mobili (dl 63/2013 e smi)” e far riferimento alla fattura .

      Ciao.

      Rispondi
      • Oriana
        Oriana dice:

        Mi aggancio alla domanda di Rosy in quanto rientro nello stesso caso.
        Mi è ormai chiaro che “la sostituzione della caldaia rientra negli interventi di manutenzione straordinari”, quel che però non mi chiaro è se, in quanto tale, necessiti di presentazione di una pratica edilizia in Comune (CIL o CILA) oppure se è sufficiente farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal tecnico e far riferimento alla fattura con cui si è eseguita la sostituzione della caldaia.
        Rosy tu come hai fatto?
        Grazie mille

        Rispondi
        • Nicola Furcolo
          Nicola Furcolo dice:

          Ciao Oriana,
          la sostituzione caldaia rientra nelle opere di manutenzione straordinaria. Stando alle nuove regole dettate dal dlgs 222/2016 -> dpr 380/2001, tale intervento rientrerebbe in edilizia libera (senza necessità di comunicazione alcuna al SUE – Sportello unico edilizia).
          Pertanto, potrebbe essere sufficiente un’autodichiarazione. Tuttavia ritengo sia opportuno comunque confrontarsi con l’ufficio tecnico (SUE) del proprio Comune o con un tecnico del posto.
          Inoltre, da non dimenticare, la presentazione al della dichiarazione di conformità al Comune.
          Ciao.

          Rispondi
  18. Claudio
    Claudio dice:

    Salve ho fatto installare l’impianto di condizionamento in classe a+++ a pompa di calore e questo dovrebbe rientrare come manutenzione ordinaria per avere la detrazione del 50%. Ho anche acquistato dei nuovi mobili, cucina ed armadi, come devo fare per usufruire della detrazione mobili? E’ necessario qualche richiesta particolare oppure modulistica che mi deve rilasciare il mobiliere?
    grazie

    Rispondi
  19. lisa
    lisa dice:

    Buongiorno,
    sto aprendo una cila per manutenzione straordinaria di questo genere: cappotto ed isolamento sottotetto, sostituzione infissi in legno con infissi in pvc e alluminio, rifacimento impianto idrico e elettrico, sostituzione pavimenti, sostituzione camino con caldaia idropellet, abbattimento di una parete divisoria non portante.
    Non riesco a capire se con questi lavori ho diritto al bonus mobili, mi sapete aiutare?
    Lisa

    Rispondi
      • lisa
        lisa dice:

        leggevo però che solo alcuni interventi vengono dichiarati idonei perchè ad esempio il cambio del pavimento piuttosto che altri lavoretti non permettono di usufruirne. Il mio tecnico dice che non ne rientriamo mentre tutti gli arredatori sentiti ad oggi, 4, confermano questa possibilità. Sono molto confusa

        Rispondi
        • Nicola Furcolo
          Nicola Furcolo dice:

          Deve trattarsi di un intervento di manutenzione straordinaria regolarmente assentita con CILA o con autodichiarazione di intervento in edilizia libera.

          Rispondi
  20. Roberta
    Roberta dice:

    Salve , ho iniziato i jsvori di ristrutturazione e vorrei usufruire della detrazione fiscale per l’acquisto della cucina. Non riesco a trovare informazioni relative all’obbligo o meno di indicare il n di fattura nella causale del bonifico . Il mobiliere si rifiuta di emetterla prima della consegna dei mobili. È obbligatorio indicare numero e data? Grazie

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      A rigore non è strettamente necessario (l’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che il bonifico per bonus mobili può anche essere ordinario a differenza di quello per ristrutturazione/riqualificazione energetica – si potrebbe pagare anche con Bancomat/carta di credito).
      Tuttavia è preferibile, in quanto in questo modo si lega un bonifico indissolubilmente a una fattura.
      Non credo sia un problema per un mobiliere emettere fattura prima di ricevere il saldo: è proprio così che funziona nella generalità dei casi.

      Ciao.

      Rispondi
  21. Nicola
    Nicola dice:

    Buon pomeriggio,
    ho acquistato casa e ora dovrei sostituire i serramenti e la caldaia. Successiavamente a questo, è poi possibile usufruire del bonus mobili, per l’acquisto degli stessi?
    Grazie in anticipo per la consulenza. Saluti

    Rispondi
  22. marina
    marina dice:

    Buongiorno,
    nel 2017 ho acquistato casa e fatto lavori per i quali ho aperto prima una CILA e poi una DIA. Sono state chiuse entrambe (CILA a maggio e DIA ad agosto). Ora devo comprare dei mobili: posso ancora usufruire della detrazione del 50% se acquisto entro l’anno? grazie

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Se i lavori sono iniziati nell’arco del 2017, puoi acquistare con il beneficio fiscale (bonus mobili) fino al 31 gennaio 2018, secondo quanto previsto dalla bozza del testo della legge di stabilità 2018, ma occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta).
      Stando alle norme attuali, puoi usufruire del bonus fino al 31/12/2017.
      Ciao

      Rispondi
  23. gabriella Loddo
    gabriella Loddo dice:

    Il bonus mobili si calcola solo sull’imponibile o e’ compresa anche l’IVA e allora posso considerare direttamente il totale fattura come base per il calcolo del bonus fiscale?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Il bonus mobili si applica sull’importo finito, comprensivo di IVA, in quanto è applicato ai soggetti privati (non esercenti un’impresa). Quindi il valore imponibile (senza IVA) non ha rilevanza per l’utente finale.

      Rispondi
  24. Cristina
    Cristina dice:

    Buongiorno , ho effettuato un bonifico ordinario per l’acquisto di una cucina, indicando nella causale numero e data fattura e numero della pratica edilizia, ma non il mio codice fiscale né la P.IVA del fornitore. È regolare x usufruire del bonus mobili?
    Grazie per la risposta.
    Cristina

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Per il bonus mobili va bene. Infatti non è più necessario il bonifico apposito (ristrutturazione edilizia), ma sufficiente bonifico normale (come il tuo) o anche pagamento con carte di debito o credito.
      Ovviamente l’acquisto deve essere legato a lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dello stesso immobile.

      Ciao,
      Nicola Furcolo.

      Rispondi
  25. Chiara
    Chiara dice:

    Buonasera! Sto ristrutturando casa e ho una pratica CILA. Non riesco però a capire su cosa posso, come committente, acquistare con l’aliquota iva agevolata. Ero convinta di poter comprare rubinetteria, piatto doccia, caldaia e vasca con l’iva al 10%, ma il negoziante dice di no! Sapete consigliarmi in merito? Grazie

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Chiara, in caso di manutenzione (ordinaria e straordinaria) l’IVA al 10% vale solo nell’ambito del contratto di appalto; in pratica se i beni/materiali sono forniti dall’impresa esecutrice, può applicarti l’Iva al 10% sia per manodopera che per materiali (attenzione ai limiti per beni significativi). In caso di intervento di ristrutturazione, l’Iva è al 10% anche sui beni da te forniti.
      Quindi verifica il tipo di intervento, se manutenzione o ristrutturazione.
      Ciao.

      Rispondi
  26. Maurizio
    Maurizio dice:

    Ciao, acquistando la cucina, posso bonificarla come ART. 16-BIS TUIR oppure sono obbligato a inquadrarla nel bonus mobili? Lo chiedo perchè, inquadrandola nel bonus mobili, eroderei i 10.000€ e non potrei far rientrare letti e armadi nella detrazione. Se, invece, potessi inquadrarla come ART. 16-BIS TUIR, che prevede fino a 96.000€ (che io non supero), avrei altro “spazio” per detrarre gli altri mobili. Stesso discorso per climatizzatori, caldaia ecc ecc…su questi, almeno, penso sia corretto inquadrarli come ART. 16-BIS TUIR. Ringrazio in anticipo per eventuali risposte :)

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Cia Maurizio,
      L’art. 16-bis del TUIR riguarda:”Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
      Non riguarda quindi l’acquisto di mobili.
      Mentre per l’acquisto di “climatizzatori, caldaia ecc ” potrai usufruire di queste detrazioni.

      Rispondi
      • Maurizio
        Maurizio dice:

        Grazie Mario, davvero gentilissimo :) Quindi la cucina la compro con il bonus mobili, mentre condizionatori, caldaia, faretti, lampadari ecc ecc posso acquistarli con ART. 16-BIS TUIR?

        Rispondi
        • Mario Guerriero
          Mario Guerriero dice:

          Sicuramente la cucina rientra all’interno del bonus mobili.
          La caldaia e i condizionatori rientrano nelle detrazioni per riqualificazione energetica previste nel TUIR.

          Per i faretti ed i lampadari credo sia una forzatura farli rientrare nell’art.16., anche essi ricadono all’interno del bonus mobili.

          Per maggiori chiarezza ti rimando all’articolo sul bonus mobili 2019.

          Rispondi

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