Bonus idrico, domande entro fine giugno
Fino al prossimo 30 giugno è possibile presentare la domanda per ottenere il rimborso di 1.000 euro. Ecco come procedere
Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha annunciato all’interno del suo portale che rimarrà soltanto un mese e mezzo per inoltrare le domande di rimborso per tutte quelle spese riguardanti i consumi idrici effettuati nell’anno 2021.
Ricordiamo che il bonus introdotto dalla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate pari ad euro 20 milioni.
Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di:
- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Bonus idrico: da chi può essere richiesto?
Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati del proprietario.
Bonus idrico: quanto vale?
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute debitamente documentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Bonus idrico: quali interventi sono ammessi?
E’ possibile richiedere l’ottenimento del bonus per le seguenti spese:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Come richiedere il bonus idrico
I beneficiari dovranno presentare le domande registrandosi sulla piattaforma web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica.
Il bonus è valido per un solo intervento, quindi non è possibile presentare la domanda per più abitazioni intestate allo stesso utente.
Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l’attribuzione dell’identità digitale.
L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica.
Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
- coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
- attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
- copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma”.
Bonus idrico, cause di rigetto
Il rimborso è escluso:
- ove la richiesta risulti errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli allegati;
- ove a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato;
- esaurimento delle risorse stanziate.
Infine, ti ricordo che puoi usufruire di ulteriori detrazioni fiscali per lavori edili. Per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia ti consiglio 2 strumenti utilissimi:
- la tabella in pdf sui bonus edilizia;
- il software per la gestione dei bonus edilizia.

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