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Bonus facciate per i chiostri in complessi monumentali

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Dalle Entrate l’ok al bonus facciate per i chiostri in complessi monumentali purché siano ad uso pubblico

Una delle condizioni per cui si possa usufruire del bonus facciate è che la superficie d’intervento sia visibile da area pubblica.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 154/2021 fa chiarezza in merito al beneficio del bonus (vedi articoli di BibLus sul bonus facciate) per interventi sulle facciate di chiostri siti all’interno (e quindi non visibili esternamente) di complessi monumentali.

L’interpello

Il quesito alle Entrate è posto da una società che possiede un edificio la cui facciata chiude uno dei lati di un antico chiostro di un complesso monumentale.

L’istante premette che:

  • il chiostro ricade in Zona “A” e l’immobile è vincolato ai sensi dell’articolo 21 del dlgs n. 42/2004;
  • l’immobile è individuato, ai sensi dell’articolo 56 delle Norme di Attuazione del PRG, come “Attrezzatura di quartiere“.

L’istante, inoltre, dichiara che, il comma 3) del richiamato articolo 56 recita:

Le attrezzature di cui al comma 1) sono pubbliche o assoggettate ad uso pubblico.

Per le attrezzature assoggettate ad uso pubblico i proprietari dovranno stipulare con l’Amministrazione Comunale apposita convenzione che ne disciplini l’uso.

Detto ciò, il contribuente chiede se gli interventi realizzati sulla “facciata” dell’immobile di proprietà possano beneficiare del bonus facciate.

L’istante ritiene che la facciata essendo posta all’interno di un chiostro ad uso pubblico dovrebbe beneficiare della detrazione al 90% poiché verrebbe rispettato il requisito della “visibilità da area pubblica”.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Le Entrate ricordano che il bonus facciate spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del dm 2 aprile 1968, n.1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto dm n. 1444/1968, sono classificate zone territoriali omogenee:

  1. le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  2. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone a): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

L’Agenzia, quindi, spiega che con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 è stato chiarito che:

Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni,  fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Ciò premesso, in considerazione di tali chiarimenti, sul presupposto essenziale che la porzione di immobile sui cui sono operati gli interventi risulti visibile da suolo ad uso pubblico e sia stipulata in tale senso apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale che ne disciplini l’uso, ritiene che gli interventi possano fruire della detrazione al 90%.

 

Clicca qui per scaricare l’interpello n. 154/2021 dell’Agenzia delle Entrate

 

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