Bonus facciate: ENEA ha aggiornato il vademecum
Dall’ENEA il vademecum aggiornato sul bonus facciate: tutti i dettagli sugli interventi sulle strutture opache esterne
ENEA ha pubblicato il vademecum sul bonus facciate aggiornato.
Il documento riguarda esclusivamente interventi relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA.
Ricordiamo che all’Agenzia vanno inviate le comunicazioni relative agli interventi sugli edifici influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva.
Il bonus facciate
Il “bonus facciate” (introdotto dall’art. 1, comma 219 della legge di Bilancio 2020) prevede una detrazione fiscale del 90% per le spese relative ad interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici oggetto di intervento devono essere ubicati in:
- zona A (centri storici);
- zona B (zone di completamento, ossia parzialmente edificate).
Con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 59) l’agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2021.
Soggetti interessati
La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare:
- per la cessione del credito;
- per lo sconto in fattura.
A quali edifici si applica il bonus?
Il bonus facciate è applicabile a:
- qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso;
- edifici “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti.
Non sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale comprendono:
- fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
- opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;
- occupazione di suolo pubblico;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. – delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).
Clicca qui per scaricare la guida sul bonus facciate
Clicca qui per scaricare il vademecum ENEA aggiornato sul bonus facciate

IL VADEMECUM NON E’ CORRETTO:
PARAGRAFO
AL PRIMO CAPOVERSO RIPORTA CORRETTAMENTE CHE L’INTERVENTO DEVE ESSERE FINALIZZATO AL RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA E RIGUARDARE LE STRUTTURE VERTICALI OPACHE.
AL SECONDO CAPOVERSO SI AFFERMA PER ME ERRANDO CHE L’INTERVENTO DEVE CONFIGURARSI COME INFLUENTE DAL PUNTO DI VISTA TERMICO OVVERO CHE INTERESSA IL RIFACIMENTO DELL’INTONACO PER OLTRE IL 10% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA COMPLESSIVA; CHE DEVE RISPETTARE I REQUISITI MINIMI INDICATI DAL D.M. 26.06.2015(CAPOVERSI 3,4,5).
DI CONSEGUENZA I PARAGRAFI CHE SEGUONO.
IL VADEMECUM RIPORTA TALI INDICAZIONI PERCHE’ LA COMUNICAZIONE ALL’ENEA VA FATTA SOLO NEL CASO L’INTERVENTO ABBIA INFLUENZA DAL PUNTO DI VISTA TERMICO. PER LA SOLA TINTEGGIATURA NON SERVE COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER LA QUALE E STATO SVILUPPATO IL VADEMECUM.