Bonus facciate ed aree equipollenti alle zone omogenee “A” o “B”
Agenzia delle Entrate: ok al Bonus facciate in aree riconducibili o equipollenti alle zone omogenee “A” o “B” purché certificate dal Comune
Con la risposta ad interpello n. 23 dell’ 8 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi di un condominio in merito all’applicazione del Bonus facciate.
L’agevolazione non è applicabile alle sole zone “A” e “B” espressamente indicate dall’art. 1, comma 219 della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ma anche in aree riconducibili a quest’ultime.
L’interpello
Un condominio sito in parte in “zona di completamento B3″ ed in parte in zona “attività terziarie” chiede se possa beneficiare delle agevolazioni previste dal Bonus facciate nonché della cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del dl 19 maggio 2020, n. 34 (legge Rilancio).
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Le Entrate richiamando la legge di Bilancio 2020, ricordano che quest’ultima disciplina una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (Bonus facciate) degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto dm n. 1444/1968, sono classificate zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
Le Entrate, nel caso di interventi effettuati su un immobile:
- ricadente in parte in zona per attività terziarie,
- che presenta le caratteristiche funzionali, tipologiche e d’uso di quelle presenti nella adiacente (ed in cui parzialmente ricade) zona di completamento B3,
fanno presente che nella circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili o equipollenti alle predette zone “A” o “B” in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, purché l’assimilazione risulti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dal Comune (vedi altro articolo di BibLus).
Infatti, precisano le Entrate, il dm n. 1444/1968 costituisce un riferimento necessario per i Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici ma non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi prevista.
Nel caso di specie, pertanto, il condominio potrà fruire della detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione. Diversamente, l’agevolazione spetterà limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3”.
Clicca qui per scaricare l’interpello AE n. 23/2021

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