Bonus facciate e diritto di enfiteusi: l’ok delle Entrate
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L’Agenzia chiarisce che il diritto di enfiteusi permette l’accesso ai bonus edilizi, essendo un diritto reale di godimento
Con l’interpello n. 574/2021 l’Agenzia delle Entrate evidenzia come i titolari di un diritto di enfiteusi su un immobile, in quanto diritto reale di godimento, possono accedere alle detrazioni fiscali in edilizia (nel caso specifico al bonus facciate).
Cosa è l’enfiteusi
Ricordiamo che l’enfiteusi è un diritto reale (ossia un diritto soggettivo) su un fondo altrui che attribuisce al titolare (enfiteuta) gli stessi diritti che avrebbe il proprietario (concedente) sui frutti, sul tesoro e sulle utilizzazioni del sottosuolo.
Tale diritto ha origini antichissime (le prime fonti sono di età romana) ed è stato assorbito nella normativa nazionale, restando quasi totalmente inalterato nel tempo.
Oggi, essendo in pratica una “cessione del bene permanente”, tale diritto è quasi del tutto inutilizzato.
Secondo gli articoli 957-977 c.c., che regolamentano la materia, sull’enfiteuta gravano fondamentalmente due obblighi:
- quello di versare un canone periodico (che può consistere sia in una somma di danaro sia in una quantità fissa di prodotti naturali) al concedente;
- quello di migliorare il fondo.
Sono a carico dell’enfiteuta anche le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo, salvo che le leggi speciali o il titolo costitutivo non dispongano diversamente.
L’enfiteusi può essere costituita mediante contratto, testamento o usucapione e può essere perpetua o temporanea, ma in quest’ultimo caso la sua durata non può essere inferiore a venti anni.
Si estingue per il totale perimento del fondo, per la scadenza del termine (nel caso di enfiteusi temporanea), per prescrizione a seguito del non uso ventennale e per usucapione da parte dell’enfiteuta del diritto di proprietà.
Il quesito posto al Fisco
L’Istante è un’associazione privata senza fine di lucro, con sede in un antico edificio, che occupa in base ad un diritto di enfiteusi e che risulta essere titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria.
L’Istante intende fruire del bonus facciate e, in particolare, optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione, ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
Chiede se, nel caso in esame, sussista il requisito soggettivo previsto dalla normativa agevolativa, atteso che la stessa è, peraltro, titolare di redditi da locazione assoggettati a tassazione ordinaria.
La risposta delle Entrate
Con specifico riferimento all’ambito soggettivo, le Entrate ricordano che la circolare n. 2/E del 2020 ha chiarito che la predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
In particolare, è stato chiarito che sono ammessi al “bonus facciate”:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa.
Trattasi, nella specie, delle persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), non titolari di reddito d’impresa, nonché dei soggetti titolari di reddito d’impresa.
Inoltre, sempre sotto il profilo soggettivo, ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
In particolare, i soggetti beneficiari devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Pertanto, il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso all’agevolazione in questione.
Clicca qui per scaricare l’interpello 574

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