Bonus energia imprese non energivore: sono ammesse anche quelle in difficoltà?
I chiarimenti delle Entrate sul bonus energia: ok al credito d'imposta anche per le imprese non energivore in difficoltà
Negli ultimi tempi il governo ha messo in campo alcune misure contro il caro energia; in particolare è stato istituito un contributo straordinario a carico delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Con la risposta n. 261 del 21 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di credito d’imposta per le imprese non energivore, relativamente all’autoconsumo di energia elettrica, in caso di amministrazione straordinaria. Il progetto dell’impianto elettrico, come previsto dal D.M. 37/2088, è obbligatorio in tutti i casi in cui si procede alla trasformazione o all’ampliamento di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso; per questo ti suggerisco il software per la progettazione e la verifica degli impianti elettrici civili e industriali.
Crediti d’imposta per imprese non energivore
Il decreto legge n. 21/2022 (decreto Ucraina) prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese non energivore; percentuale poi innalzata al 15% dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) e successivamente prorogata da diversi provvedimenti:
- decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022);
- decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022);
- decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022).
Imprese non energivore: cosa sono
Per imprese non energivore si intendono le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Interpello AE: credito d’imposta anche per le imprese in difficoltà
Una società ha chiesto dei chiarimenti in merito all’interpretazione delle norme inerenti alla fruizione del credito d’imposta per le imprese non energivore. L’istante rappresenta, infatti, di non essere una impresa a forte consumo di energia elettrica e di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; inoltre, nello svolgimento della sua attività di impresa è volta alla valorizzazione di due rami aziendali.
L’istante chiede di poter fruire del credito d’imposta in oggetto anche se sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.
I chiarimenti in relazione all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta in esame.
In particolare, come chiarito dalla circolare n. 36/E del 2022, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni normativamente previste.
In conclusione si ha che, in assenza di un’espressa esclusione normativa per la fruizione del credito in esame da parte delle società in difficoltà e in presenza dei previsti requisiti per il riconoscimento del contributo in relazione all’attività commerciale, la società istante può usufruire del credito d’imposta in questione.
Infine, per quanto riguarda le imprese energivore e gasivore ti rimando ad un articolo precedente con le indicazioni utili ai contributi straordinari.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bonus-energia-imprese-non-energivore/






