Piccole imprese con contatori pari o superiore a 4,5 kW: confermato il credito d’imposta per dicembre. Prorogata al 30 giugno 2023 la compensazione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti quater vengono confermate le novità sui bonus energia per le imprese, misure già introdotte dal decreto Aiuti ter.
Si tratta di crediti d’imposta già previsti per i mesi di ottobre e novembre a favore delle piccole imprese e delle imprese energivore e gasivore, ora estesi anche al mese di dicembre 2022.
L’articolo 1 del decreto n. 176/2022 decreta, infatti, ufficialmente la proroga del bonus energia per le imprese anche per il mese di dicembre 2022; la scadenza per la compensazione dei crediti d’imposta è fissata al 30 giugno 2023.
Rimangono, invece, invariate le regole sulla cessione dei crediti e sulla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
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I contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1 del dl n. 144/2022, sono riconosciuti alle medesime condizioni anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
In particolare, anche per le spese relative all’ultimo mese dell’anno (dicembre 2022), verranno nuovamente riconosciuti i seguenti crediti d’imposta:
La fruizione dei bonus energia per le imprese può avvenire esclusivamente in compensazione, con modello F24, entro scadenze diverse a seconda del periodo in cui i crediti d’imposta vengono maturati.
Nel dettaglio:
Stesse regole per la cessione del credito, con un meccanismo simile a quello previsto per i bonus edilizi, ossia:
Nel caso di cessione del credito, le imprese dovranno richiedere il visto di conformità riguardante i presupposti che danno diritto agevolazione.
La relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate dovrà essere inviata entro il 16 marzo prossimo; il mancato invio comporta la revoca dell’agevolazione.
In allegato il decreto Aiuti quater pubblicato in Gazzetta.
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