Bonus energia imprese: le novità nel decreto Aiuti quater

Bonus energia imprese: proroga in arrivo con il decreto aiuti quater

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Piccole imprese con contatori pari o superiore a 4,5 kW: confermato il credito d’imposta per dicembre. Prorogata al 30 giugno 2023 la compensazione


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti quater vengono confermate le novità sui bonus energia per le imprese, misure già introdotte dal decreto Aiuti ter.

Si tratta di crediti d’imposta già previsti per i mesi di ottobre e novembre a favore delle piccole imprese e delle imprese energivore e gasivore, ora estesi anche al mese di dicembre 2022.

L’articolo 1 del decreto n. 176/2022 decreta, infatti, ufficialmente la proroga del bonus energia per le imprese anche per il mese di dicembre 2022; la scadenza per la compensazione dei crediti d’imposta è fissata al 30 giugno 2023.

Rimangono, invece, invariate le regole sulla cessione dei crediti e sulla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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Bonus energia imprese: i crediti d’imposta

I contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1 del dl n. 144/2022, sono riconosciuti alle medesime condizioni anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare, anche per le spese relative all’ultimo mese dell’anno (dicembre 2022), verranno nuovamente riconosciuti i seguenti crediti d’imposta:

  • il 30% della spesa sostenuta per l’energia utilizzata per le imprese di piccole dimensioni, con contatori di potenza pari almeno a 4,5 kW, bar, ristoranti e piccoli artigiani;
  • il 40% delle spese sostenute per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per quelle a forte consumo di gas naturale e per quelle diverse da quelle dotate di forte consumo di gas naturale.

Compensazione del credito d’imposta: le scadenze

La fruizione dei bonus energia per le imprese può avvenire esclusivamente in compensazione, con modello F24, entro scadenze diverse a seconda del periodo in cui i crediti d’imposta vengono maturati.

Nel dettaglio:

  • il 31 dicembre 2022 è il termine da tenere in considerazione per la compensazione delle agevolazioni relative alle spese sostenute nel 1° e nel 2° trimestre dell’anno in corso;
  • il 30 giugno 2023 per i crediti d’imposta maturati per le spese sostenute dalle imprese nel 3° e 4° trimestre 2022.

Stesse regole per la cessione del credito, con un meccanismo simile a quello previsto per i bonus edilizi, ossia:

  • i crediti sono cedibili esclusivamente per l’intero importo;
  • gli acquirenti non potranno trasferirli ulteriormente;
  • prevista la possibilità di due ulteriori cessioni ma solo in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Nel caso di cessione del credito, le imprese dovranno richiedere il visto di conformità riguardante i presupposti che danno diritto agevolazione.

La relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate dovrà essere inviata entro il 16 marzo prossimo; il mancato invio comporta la revoca dell’agevolazione.

 

In allegato il decreto Aiuti quater pubblicato in Gazzetta.

 

 

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