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Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Bonus ristrutturazione al coniuge convivente non proprietario: quando spetta la detrazione

Bonus ristrutturazione al coniuge convivente non proprietario: quando spetta la detrazione

Quando il convivente può detrarre le spese sull'immobile non di sua proprietà. Come distinguere con precisione spettanza del beneficio e misura dell’aliquota applicabile

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 24 Agosto 2026/2 Commenti/in Bonus edilizi /di
Bonus ristrutturazione al coniuge convivente non proprietario

Il coniuge non proprietario che contribuisce alle spese può portare in detrazione le spese di ristrutturazione?

La risposta, in linea generale, è sì. Ma dal 2025 la questione non si esaurisce più nel solo riconoscimento del diritto alla detrazione: occorre distinguere con precisione tra spettanza del beneficio e misura dell’aliquota applicabile.

Il punto è tutt’altro che secondario per tecnici, consulenti e operatori del settore. Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e i chiarimenti della circolare AE 8/2025 hanno infatti ridefinito il perimetro della detrazione maggiorata per l’abitazione principale, creando una differenza operativa molto rilevante tra proprietario e familiare convivente.

Indice

  • Un caso tipico: immobile intestato al marito e spese sostenute anche dalla moglie
  • Contesto normativo: cosa dice l’art. 16-bis del TUIR
  • Chi è il familiare convivente ai fini del bonus ristrutturazione
  • Quando deve sussistere la convivenza?
  • L’immobile deve essere “a disposizione” della convivenza?
  • L’immobile non è ancora abitazione principale: la detrazione spetta lo stesso?
  • Il vero nodo dal 2025: non tutte le spese sono detraibili al 50%
  • Quindi la moglie può detrarre? Sì, ma non al 50%
  • Fatture e bonifici: come impostare correttamente la pratica
  • Bonus casa e detrazioni fiscali per i lavori edili: tutti i focus

Un caso tipico: immobile intestato al marito e spese sostenute anche dalla moglie

Il quesito – come quello posto a FiscoOggi il 30 marzo 2026 – è semplice solo in apparenza: una contribuente vive con il marito in un’abitazione diversa da quella appena acquistata da lui.

L’immobile acquistato sarà ristrutturato e, una volta ultimato l’intervento, diventerà la loro abitazione principale. La moglie sostiene parte delle spese: può detrarle anche se non è proprietaria?

Sul piano generale, la risposta è positiva. La disciplina della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio riconosce infatti il beneficio non solo ai proprietari o ai titolari di diritti reali, ma anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sussistano specifiche condizioni soggettive e documentali.

Contesto normativo: cosa dice l’art. 16-bis del TUIR

La base normativa è l’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), che disciplina la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In termini tecnico-operativi, possono accedere all’agevolazione:

  • i proprietari;
  • i nudi proprietari;
  • i titolari di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • i locatari e comodatari;
  • i familiari conviventi del possessore o detentore;
  • i conviventi di fatto, alle condizioni previste dalla normativa e dalla prassi.

Per il familiare convivente, il principio è consolidato nella prassi dell’Agenzia delle Entrate: la detrazione spetta se il soggetto:

  • sostiene effettivamente la spesa;
  • risulta intestatario di fatture e bonifici;
  • convive con il possessore o detentore dell’immobile secondo i tempi richiesti dalla norma e dalla prassi interpretativa.

La detrazione è valida anche se le autorizzazioni comunali (come la CILA) sono intestate al proprietario dell’immobile e non al convivente.

Chi è il familiare convivente ai fini del bonus ristrutturazione

Ai fini fiscali, rientrano tra i familiari conviventi:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado;
  • gli affini entro il secondo grado.

Nel caso in esame, la moglie rientra pienamente nella categoria del familiare convivente. Questo, però, non basta da solo: la convivenza deve essere effettiva e tempestivamente esistente rispetto all’intervento edilizio.

Ai fini della verifica della “stabile convivenza”, la legge 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica definito dal D.P.R. 223/1989. Tale status può essere accertato tramite registri anagrafici oppure attraverso autocertificazione del contribuente.

Anche il convivente di fatto che sostiene le spese per interventi di recupero edilizio può beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del TUIR, alle stesse condizioni dei familiari conviventi (FiscoOggi – 18/08/2025).

Alla luce della legge 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze“, viene equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, anche in caso di persone delle stesso sesso (art. 1 comma 20).

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37.

La legge in questione estende, però, ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (ad esempio il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario) e viene riconosciuto al convivente superstite il diritto di abitazione.

Da queste disposizioni si evince che, pur non essendo equiparate le convivenze di fatto alle unioni civili e al matrimonio, viene attribuita una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale ed in tal senso si evidenzia l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.

Per questo motivo, chiarisce l’Agenzia con la risoluzione n. 64 /E del 28 luglio 2016, ai fini della detrazione fiscale per ristrutturazione (art. 16-bis Tuir), non vi è necessità che trovi titolo in un contratto di comodato in quanto la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza.

Dunque il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis, può usufruire della detrazione fiscale con le stesse modalità previste per i familiari conviventi.

Quando deve sussistere la convivenza?

Uno dei passaggi più importanti, anche sotto il profilo documentale, riguarda il momento in cui la convivenza deve sussistere.

Secondo la prassi, in particolare dalla risoluzione 136/2002 e dai successivi chiarimenti di prassi, lo status di convivente deve:

  • esistere alla data di inizio lavori, oppure
  • al momento del sostenimento della spesa, se questa è antecedente all’avvio dell’intervento;
  • permanere al momento in cui la spesa viene sostenuta.

L’immobile deve essere “a disposizione” della convivenza?

Qui emerge un primo profilo spesso trascurato.

La prassi fiscale più recente chiarisce che, per il familiare convivente, la detrazione è ammessa se l’immobile oggetto dei lavori è nella disponibilità del nucleo convivente. In altri termini, non basta che l’immobile sia di proprietà del coniuge: occorre che esso sia riferibile alla sfera abitativa della convivenza.

In una risposta fornita il 21 agosto 2025 su FiscoOggi si legge che “la detrazione spetta per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione”.

Pertanto, l’agevolazione fiscale spetta anche al familiare che sia convivente, al momento dell’inizio dei lavori, su altro alloggio diverso da quello da ristrutturare.

Il chiarimento diventa decisivo nei casi in cui l’immobile:

  • sia concesso in locazione a terzi;
  • sia dato in comodato a soggetti terzi;
  • non sia in concreto nella disponibilità della coppia.

In tali ipotesi, il diritto del familiare convivente può venire meno.

L’immobile non è ancora abitazione principale: la detrazione spetta lo stesso?

Sì, ma occorre distinguere bene i piani.

Secondo quando chiarito dalla circolare AE 8/2025, se l’immobile non è ancora adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori, ciò non impedisce automaticamente l’accesso al bonus. Per la detrazione maggiorata, è sufficiente che l’immobile venga destinato ad abitazione principale al termine dei lavori.

Questo passaggio è molto importante nei casi di acquisto, ristrutturazione e successivo trasferimento della residenza. In sostanza, la futura destinazione abitativa dell’immobile può rilevare anche se, nella fase iniziale del cantiere, la coppia risiede ancora altrove.

Il vero nodo dal 2025: non tutte le spese sono detraibili al 50%

Qui si colloca l’aspetto più innovativo e più rilevante emerso dal confronto con la Knowledge Base.

Fino a una lettura superficiale, si potrebbe concludere che la moglie convivente possa detrarre le spese alle stesse condizioni del marito proprietario. Ma dal 2025 questo non è più vero sul piano dell’aliquota.

La circolare 8/2025 ha chiarito che, per il bonus ristrutturazione, la detrazione maggiorata del 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 spetta solo se ricorrono congiuntamente due condizioni:

  • il contribuente è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile;
  • l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale.

Ne deriva una conseguenza pratica netta: il familiare convivente non proprietario non può beneficiare della maggiorazione al 50%, anche se sostiene la spesa su un immobile che diventerà abitazione principale della famiglia.

L’elemento di maggiore innovazione, anche sotto il profilo editoriale e professionale, è proprio questo: dal 2025 non coincide più automaticamente il soggetto che paga con il soggetto che ottiene la detrazione più elevata.

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025, il focus applicativo era concentrato soprattutto sulla legittimazione soggettiva alla detrazione. Oggi, invece, per i tecnici e i consulenti fiscali, il punto centrale è la distinzione tra:

  • diritto a detrarre, che può spettare anche al familiare convivente;
  • misura della detrazione, che per il 50% è riservata al proprietario o titolare di diritto reale.

In termini pratici, due soggetti che partecipano alle stesse spese sul medesimo immobile possono oggi avere aliquote differenti:

  • il marito proprietario: 50% (nel 2025 e nel 2026), 36% dal 2027 se l’immobile è o diventa abitazione principale;
  • la moglie convivente non proprietaria: 36% nel 2025 e nel 2026, 30% dal 2027 pur in presenza degli altri requisiti.

Attenzione! Tra i diritti di godimento che danno diritto alla maggiorazione rientra il diritto di abitazione, ma esso non è riconosciuto automaticamente al familiare convivente. Il diritto di abitazione può essere costituito infatti solo in favore di persone fisiche e si acquisisce:

  • per disposizione di legge (ad esempio, a favore del coniuge superstite dopo la morte del coniuge proprietario dell’immobile familiare);
  • per volontà delle parti, tramite contratto o testamento;
  • per decisione del giudice, in casi di separazione o divorzio, quando la casa familiare viene assegnata al genitore affidatario dei figli.

Quindi la moglie può detrarre? Sì, ma non al 50%

Applicando i principi sopra richiamati al caso concreto, la risposta corretta è la seguente:

  • sì, la moglie può detrarre le spese di ristrutturazione da lei sostenute anche se l’immobile è intestato al marito al 100%;
  • per farlo, deve essere familiare convivente, sostenere la spesa e risultare intestataria dei documenti richiesti;
  • tuttavia, se non è titolare di proprietà né di altro diritto reale, la moglie non ha diritto alla detrazione maggiorata del 50% prevista per l’abitazione principale;
  • per le spese sostenute da lei, l’aliquota resta quella ordinaria del 36%;
  • per le spese sostenute dal marito proprietario, può invece applicarsi il 50%, se l’immobile viene destinato ad abitazione principale nei tempi richiesti.

Fatture e bonifici: come impostare correttamente la pratica

Sul piano documentale, il diritto alla detrazione del familiare convivente richiede un’impostazione rigorosa della pratica.

Occorre che:

  • le fatture siano intestate al soggetto che sostiene la spesa, oppure riportino chiaramente la ripartizione del costo;
  • i bonifici parlanti siano coerenti con l’effettivo sostenimento della spesa;
  • sia disponibile la documentazione che prova la convivenza;
  • sia dimostrabile la riferibilità dell’immobile alla sfera abitativa della convivenza.

Quando la spesa è sostenuta da più soggetti, è opportuno che la documentazione contabile indichi in modo chiaro:

  • quota sostenuta da ciascuno;
  • soggetto beneficiario della detrazione;
  • titolo che legittima l’accesso al bonus.

Se la fattura e il bonifico sono intestati a un solo soggetto, ma entrambe sostengono le spese di ristrutturazione, la detrazione spetta anche all’altro individuo, a condizione che la fattura riporti la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. Luca
    Luca dice:
    7 Aprile 2026 en 8:14

    Buongiorno, ma è certo che la moglie non proprietaria non possa detrarre al 50%? Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento e pertanto entrambe le condizioni strettamente necessarie dovrebbero essere verificate, a meno che non ci sia qualche altro particolare non scritto od indicato dall’AdE…

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      7 Aprile 2026 en 11:18

      Riportiamo quando stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/2025:
      “Attesa la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e del 30 per cento delle spese sostenute nel 2026 e nel 2027.”

      Il diritto di abitazione non nasce con la convivenza, ma solo:
      • per disposizione di legge (ad esempio, a favore del coniuge superstite dopo la morte del coniuge proprietario dell’immobile familiare);
      • per volontà delle parti, tramite contratto o testamento;
      • per decisione del giudice, in casi di separazione o divorzio, quando la casa familiare viene assegnata al genitore affidatario dei figli.

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