Home » Notizie » Bonus edilizi » Bonus barriere architettoniche 2023

Bonus barriere architettoniche

Bonus barriere architettoniche 2023

Superamento delle barriere architettoniche, sostituzione di finiture, rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici: questi gli interventi ammessi con il bonus barriere architettoniche 2023

Quando si parla di detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e via discorrendo, il pensiero di tanti tecnici italiani (e non solo) pare ancora essere immediatamente rimandato all’immagine di una ormai irresistibile associazione del mondo dell’edilizia con la famigerata detrazione fiscale del Superbonus, la quale, purtroppo, come ben sappiamo, sta attraversando tempi tumultuosi.

Il dl 11/2023 meglio conosciuto come decreto “blocca cessioni” e il dl 104/2023 decreto “asset e investimenti” non sembrano affatto calmare le acque tumultuose del mondo delle costruzioni, anzi hanno alimentato un blocco sostanziale della famosa detrazione. Ma nonostante tutto, il bonus barriere architettoniche 2023, grazie anche alla legge 38/2023, rimane l’unico bonus per l’edilizia in grado di concedere ai contribuenti la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, potendo fare riferimento anche a diverse categorie di lavori quali, ad esempio: sostituzione di finiture, adeguamento di impianti tecnologici rifacimento di scale ed ascensori, e molto altro. Per scoprire come beneficiare del bonus barriere architettoniche 2023, ti consiglio di consultare la tabella in PDF sui bonus edilizia e di utilizzare un software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizia da usare gratuitamente per 30 giorni.

Bonus barriere architettoniche 2023

Prima di esplorare le principali novità del bonus barriere architettoniche 2023, facciamo un breve viaggio nel tempo. Nei giorni di incertezza del maggio del 2020, quando l’Italia e il mondo affrontavano le sfide della pandemia da Covid-19, il Governo Conte prendeva l’iniziativa di promulgare un decreto legge mirato a dare una spinta alla ripresa del nostro Paese.

In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl 34/2020, comunemente noto come decreto “rilancio”, il settore edilizio è emerso come il principale motore dell’economia italiana nel corso degli anni. Superbonus, sismabonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, bonus mobili e bonus barriere architettoniche sono stati (e sono) i principali protagonisti di tale agevolazione. In particolare, il bonus barriere architettoniche offre una detrazione fiscale del 75 % delle spese sostenute ripartita per gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo calcolata su un ammontare complessivo basato sulla tipologia dell’edificio interessato, in particolare:

  • 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accessi autonomi;
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari plurifamiliari che vanno da un minimo di 2 a 8 unità;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici condominiali con più di 8 unità.

Nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro. Tale risultato è stato calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro). Tuttavia, nel caso in cui l’intervento coinvolga un edificio condominiale, ogni condomino avrà la possibilità di calcolare la detrazione fiscale in base alla spesa a lui assegnata in proporzione ai millesimi di proprietà o secondo i criteri stabiliti dall’art. 1123 e seguenti del Codice Civile. Ciò potrebbe consentire di ottenere un importo superiore rispetto a quanto sarebbe assegnato per l’unità immobiliare singola posseduta dal condomino.

Bonus barriere architettoniche 2023: i beneficiari

È possibile usufruire della detrazione fino al 31 dicembre 2025 nella misura del 75% e possono beneficiarie del bonus barriere architettoniche i seguenti soggetti:

  • persone fisiche;
  • esercenti;
  • professionisti;
  • enti pubblici e enti privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti con reddito d’impresa.

Bonus barriere architettoniche2023: interventi ammessi?

Il Bonus Barriere Architettoniche 2023 oltre a coprire gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche copre anche una vasta gamma di interventi finalizzati a rendere gli edifici più accessibili.

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • rifacimento di scale ed ascensori;
  • rampe interne ed esterne agli edifici, servoscala o piattaforme elevatrici;
  • spese relative allo smaltimento e alla bonifica degli impianti.

In sostanza la detrazione del bonus barriere architettoniche spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Inoltre, è importante notare che gli interventi devono rispettare i requisiti del regolamento del Ministero dei Lavori Pubblici del 1989 n. 236 per garantire l’accessibilità degli edifici. Analizzando l’articolo 4 del regolamento 1989/236 vengono riportati i criteri di progettazione e accessibilità eseguibili ai fini del superamento dell’eliminazione delle barriere architettoniche. In relazione all’articolo in esame, estrapoliamo articoli presenti nel regolamento:

  • porte –  devono essere facili da manovrare per consentire un transito agevole, anche per le persone su sedie a rotelle;
  • pavimenti – specialmente nelle parti comuni e di uso pubblico, devono essere orizzontali e privi di scivolosità;
  • infissi esterni – porte, finestre e porte-finestre, devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con limitate capacità motorie o sensoriali;
  • servizi igienici – devono garantire una manovra agevole delle sedie a rotelle e includere campanelli di emergenza;
  • cucine – devono prevedere spazi vuoti sotto i principali apparecchi e il piano di lavoro per consentire l’avvicinamento di sedie a rotelle.

Esempio della Circolare n17/E del Fisco.

In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Inoltre, considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Bonus barriere architettoniche: cessione del credito e sconto in fattura

Come sappiamo oramai le disposizioni attuate dal decreto blocca cessioni non hanno interessato le disposizioni riguardanti gli interventi attuati dall’art. 119-ter. In particolare i beneficiari del bonus barriere architettoniche hanno la possibilità di scegliere alternative alla detrazione diretta, la cessione del credito o un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, per le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. I soggetti interessati, quindi, possono, alternativamente, optare per:

  • Cessione del Credito: è possibile cedere il proprio credito d’imposta, equivalente all’importo della detrazione, a terzi soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.
  • Sconto in fattura: riguarda un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e viene anticipato dal fornitore che ha eseguito i lavori.

Bonus barriere architettoniche 2023: documentazione da conservare

Per usufruire del bonus in esame è importante conservare tutta la documentazione adeguata, tra cui:

  • fatture o ricevute fiscali;
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente alla spesa sostenuta;
  • codice fiscale del condominio minimo, in mancanza si dovrà conservare la documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione;
  • autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Per conservare ordinatamente e in modo sicuro tutta la documentazione e condividerla liberamente con chiunque puoi usare una piattaforma documentale online gratuita. Vedrai che tutto risulterà più semplice e sempre accessibile ovunque per non dimenticare nulla ed aggiornare tutto in tempo reale.
usbim-superbonus
usbim-superbonus

 

2 commenti
  1. Lorenzo Cangiano
    Lorenzo Cangiano dice:

    Manca qui come in altri approfondimenti un chiarimento sulla necessità o meno di asseverazione e visto di conformità. Solo in caso di cessione ?

    Rispondi
    • Alfonso Roma
      Alfonso Roma dice:

      Ciao Lorenzo, grazie per la segnalazione, provvederemo ad inserire il chiarimento richiesto all’interno dell’articolo. Al riguardo, ti premetto che per gli interventi elencati nell’art. 121 comma 2 del dl 34/2020 s.m.i. rientra anche il bonus eliminazione barriere architettoniche. Ebbene, in caso di opzione di cessione del credito o sconto in fattura il contribuente richiede il visto di conformità, secondo quanto stabilito dall’art. 119, comma 11 del medesimo decreto. In ogni caso, ti consiglio di consultare il tuo tecnico di fiducia.

      Rispondi

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *