Bonus barriere architettoniche: tutto quello che devi sapere
Bonus barriere architettoniche 50, 75 e 110. Tipologie di interventi, differenze e ambiti di applicazioni
I bonus barriere architettoniche sono incentivi fiscali riconosciuti per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Il quadro normativo attuale definisce 3 possibili tipi di agevolazioni:
- bonus barriere architettoniche 75% – la più recente, prevista dall’art. 119 ter DL 34/20 introdotto dalla lettera a, comma 42 Legge di Bilancio 2022;
- bonus barriere architettoniche 110% – intervento trainato (sia da ecobonus che da sismabonus) previsto dall’art. 119 commi 2 e 4 DL 34/20;
- bonus barriere architettoniche 50% – prevista negli interventi di ristrutturazione dall’art.16 bis del TUIR (dpr 917/86).
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Bonus barriere architettoniche 75%
Il bonus barriere architettoniche 75%, anche definito bonus barriere architettoniche 2022, è stato introdotto regolamentato dall’art. 1 comma 42 della legge di Bilancio 2022, che va a modificare il DL 34/2020, inserendo l’art. 119-ter, recante appunto “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”.
Questo nuovo incentivo, valido per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 su immobili esistenti, non è riservato alle persone con disabilità, ma ne possono usufruire tutti. La finalità, infatti, è quella di rendere le case davvero accessibili.
A differenza degli altri 2 incentivi fiscali infatti, il bonus barriere architettoniche al 75% non fa riferimento all’art. 16-bis TUIR che prevede interventi a servizio di disabili né all’art. 119 c.2/4 del DL 34/2020, che li prevede in presenza di ultrasessantacinquenni.
I lavori che rientrano nel bonus sono:
- interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione dell’impianto, interventi per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Occorre soddisfare i requisiti previsti dal DM 236/1989.
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Precisiamo che, in quest’ultimo caso (condomini oltre 9 unità), il calcolo dovrebbe essere eseguito a scaglioni (così come per il cappotto termico agevolato da Superbonus).
I massimali ricordano molto da vicino quelli per il cappotto termico.
Barriere architettoniche Superbonus 110%
Il bonus barriere architettoniche può rientrare anche nel Superbonus 110% come intervento trainato (DL 34/20 art. 119 comma 2 e 4).
Questo significa che i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche devono avvenire contestualmente agli interventi trainanti, come l’isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o interventi di messa in sicurezza statica della struttura.
I lavori che possono essere eseguiti usufruendo dell’incentivo fiscale al 110% sono quelli previsti dall’art. 16 bis del TUIR (Dpr 917/86), includendo però anche quelli effettuati in favore di persone over 65.
L’incentivo fiscale al 110% è riconosciuto per le spese sostenute entro il:
- 31/12/2022 per gli edifici unifamiliari o assimilabili, a condizione che entro il 30/06/2022 è stato concluso almeno il 30% del totale dei lavori, altrimenti la scadenza rimane al 30/06/2022;
- 31/12/2023 per condomini, edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari ed ONLUS – nel 2024 la detrazione scende al 70% e nel 2025 al 65%.
- 31/12/2023 per IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, a condizione che se entro il 30/06/2023 è stato concluso almeno il 60% del totale dei lavori;
- 30/06/2022 per ASD o SSD.
Barriere architettoniche 50%
Gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 16 bis del TUIR lettera e) consentono di beneficiare di una detrazione IRPEF del 50%. La scadenza di tale agevolazione, prevista per il 2021, è stata prorogata con la legge di bilancio 2022 al 31 dicembre 2024.
I limiti di spesa rimangono confermati a 96.000 euro.
Questo bonus barriere architettoniche riguarda interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
E’ una detrazione prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Ad esempio non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione,
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Relativamente alla scadenza, il bonus ristrutturazione 50% è stato esteso al 31/12/2024.
Quindi è evidente che nel 2022 il bonus barriere architettoniche al 50% non sarà utilizzato, in quanto si potrà usare quello al 75% o, se ci sono le condizioni, al 110%.
Bonus barriere architettoniche: sconto in fattura o cessione del credito
Per le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche è possibile usufruire:
- della detrazione in 5 rate annuali di pari importo, utilizzabile direttamente in dichiarazione dei redditi (10 annualità nel caso di bonus al 50%).
In alternativa alla detrazione è possibile optare per:
- la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
Quali interventi rientrano nell’abbattimento delle barriere architettoniche?
Rientrano tra gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche tutti quelli volti ad eliminare ostacoli ed altri elementi che impediscono o rendono difficile l’utilizzo e la fruizione dello spazio da chi si trova in una situazione di limitata capacità motoria o sensoriale e delle persone che, per età o problemi temporanei, si trovano in una situazione che limita il normale utilizzo degli spazi.
Ad esempio l’installazione di ascensori, montacarichi, montascale; la realizzazione di un elevatore esterno; la costruzione rampe ed ogni altro intervento atto a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata.
Cosa rientra nel bonus barriere architettoniche?
I lavori che rientrano nel bonus, dunque agevolati, sono:
- installazione ascensori e montacarichi;
- installazione montascale;
- realizzazione di un elevatore esterno;
- costruzione rampe;
- interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata;
- ristrutturazione viali d’accesso per ipovedenti;
- sistemazione posti auto con la creazione di aree di parcheggio riservate ai disabili;
- interventi di adeguamento di servizi igienici e lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni e domotici, per consentire a tutti piena accessibilità, manovrabilità e utilizzo degli apparecchi.
Sono invece escluse le spese sostenute per l’acquisto di strumenti o beni mobili, anche qualora possano favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Ricordiamo sempre il DM 236/1989 e tutti i requisiti previsti.
Bonus barriere architettoniche: requisiti
Ai fini dell’accesso alla detrazione, per le spese da sostenere per la realizzazione di interventi per il superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, detti interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie, ossia:
- accessibilità,
- adattabilità,
- visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
Quali sono le barriere architettoniche?
Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli e/o impedimenti (scale, porte strette, marciapiedi senza rampe ma anche terminali degli impianti, servizi igienici, balconi e terrazze) che non permettono la completa mobilità o fruizione da parte di chiunque, ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, temporaneamente o permanentemente.
Legge 13: cos’è e quando si applica
Con la legge 13/89 il legislatore ha emanato una specifica normativa sulle barriere architettoniche con cui ha voluto far chiarezza e stabilire delle regole per una progettazione senza barriere nell’ambito dell’edilizia residenziale.
Queste disposizioni si applicano agli edifici privati di nuova costruzione, negli interventi di ristrutturazione e in tutti gli spazi esterni di pertinenza e di accesso agli stessi.
In generale la legge 13/89 intende favorire gli interventi riguardanti attività di abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati. Il suo decreto di attuazione il DM 236/89 definisce tutte le caratteristiche tecniche di tali interventi delineando i 3 diversi livelli qualitativi di progettazione e edificazione: accessibilità, visitabilità e adattabilità.

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