Bonus barriere architettoniche rampe
Bonus barriere architettoniche rampe: come abbattere le barriere architettoniche con l’agevolazione al 75%
Introdotta dalla legge di Bilancio, la nuova agevolazione per tutto il 2022 sui lavori per una migliore accessibilità degli edifici per le persone con disabilità (come ad esempio per l’installazione di ascensori o di rampe) prevede una detrazione del 75% in 5 anni su limiti di spesa modulati sulla base delle unità immobiliari.
Prima di entrare nello specifico dell’agevolazione, ti consiglio uno strumento utile per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia:
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Abbattimento barriere architettoniche con la rampa: quali bonus utilizzare, chi ne ha diritto, come fare
Entriamo nel dettaglio del bonus per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti con l’installazione di rampe chiarendo anzitutto che il nuovo bonus va ad aggiungersi a quanto già previsto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati dal superbonus 110% o dal bonus ristrutturazioni 50%.
Ricordiamo che per trainare l’installazione di rampe al 110% occorre interventi trainanti di tipo ecobonus o sima, mentre per l’agevolazione bonus barriere architettoniche al 75% non sono necessari lavori trainanti.
Inoltre, la nuova agevolazione fiscale al 75% per il superamento di barriere architettoniche presenta un’altra differenza sostanziale rispetto ad altri bonus: è un’agevolazione fruibile da tutti.
Il testo, infatti, non fa riferimento all’art. 16-bis TUIR che prevede interventi a servizio di disabili né all’art. 119 c.2/4 del DL 34/2020, che li prevede anche gli ultrasessantacinquenni.
Le condizioni prevedono che i lavori siano realizzati in edifici esistenti dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La detrazione del 75% delle spese è calcolata su un limite di spesa massimo modulato in base al numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio nel quale si effettuano i lavori:
- 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Gli interventi ammessi alla detrazione del 75% sono quelli che rispettano i requisiti tecnici previsti dal DM 236/89.
Esempi classici di interventi sono l’installazione di rampe inclinate, ascensori, piattaforme elevatrici, interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente accessibili, come l’adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e utilizzo degli apparecchi o i lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben visibili.
Inoltre possono essere portate in detrazione anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.
Il contribuente può scegliere tra:
- fruizione diretta: 5 quote annuali di pari importo; spetta fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda; se non c’è capienza d’imposta, la parte eccedente non è rimborsabile;
- sconto in fattura: contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito: cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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