Bonus acqua potabile: fino al 28 febbraio la comunicazione delle spese sostenute nel 2022
Disponibili 1,5 milioni di euro per il 2023; l’aliquota del credito d’imposta verrà determinata in base alle richieste presentate. Ecco come detrarre al 50% i sistemi di filtraggio
Al via le domande per richiedere il bonus acqua potabile per le spese sostenute nel 2022: a partire dal 1° febbraio alla scadenza del 28 febbraio 2023 è possibile inviare le istanze.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, aperto il canale telematico per l’invio delle domande relative alle spese sostenute nel corso dell’anno che si è appena concluso per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica.
Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello per l’invio della domanda, disponibile in allegato.
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Bonus acqua potabile 2023
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione, inizialmente introdotta per il biennio 2021/2022.
Per quanto riguarda il bonus acqua potabile 2023, i cittadini che affronteranno le spese quest’anno dovranno presentare domanda nel 2024 sempre nella stessa finestra temporale. Tuttavia, dato che le risorse destinate ad ogni annualità sono limitate, non si conosce ancora l’aliquota del credito di imposta, che sarà determinata in base alle domande ricevute.
Il bonus acqua potabile
Pr razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta pari al 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Con provvedimento del 16 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, di conseguenza, il consumo di contenitori di plastica.
Per ottenere l’agevolazione, le spese devono essere documentate con fattura elettronica o documento commerciale in cui va riportato il codice fiscale di chi richiede il credito.
I privati devono effettuare il pagamento con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento, comunque diversi dai contanti.
Le informazioni sugli interventi effettuati devono essere trasmesse per via telematica all’Enea, che effettua il monitoraggio e la valutazione della riduzione dei consumi.
Ma vediamo nel dettaglio come procedere per detrarre al 50% i sistemi di filtraggio.
Soggetti beneficiari
Il tax credit è riconosciuto alle persone fisiche e agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.
Modalità di utilizzo del bonus
L’agevolazione è utilizzabile:
- dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus ovvero in compensazione tramite modello F24;
- dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.
Per l’utilizzo in compensazione:
- l’F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, con l’apposito codice tributo che verrà istituito con successiva risoluzione;
- se l’importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all’ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato con comunicazione all’interessato;
- non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
L’ammontare del bonus
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive sostenute risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata.
L’importo massimo della spesa su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.
Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Il provvedimento, infatti, precisa che:
- l’ammontare del credito d’imposta fruibile è pari all’importo del credito indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Se l’ammontare complessivo dello sconto risulta uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%;
- entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, è resa nota la misura percentuale.
Spese ammesse a detrazione
La detrazione spetta per l’acquisto e l’installazione di:
- sistemi di filtraggio;
- sistemi di mineralizzazione;
- sistemi di raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290;
- sistemi finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Come fruire dell’agevolazione
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito.
Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per l’imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa (ossia alla data dell’effettivo pagamento), mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.
Per i privati e in generale i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione dell’odierno provvedimento, sono fatti salvi i comportamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Comunicazione all’Enea
Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea, per il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, al ministro dell’Economia e delle Finanze e a quello dello Sviluppo economico.
Comunicazione alle Entrate
Per il rispetto del limite di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno, il nuovo provvedimento dell’Agenzia stabilisce che coloro che intendono avvalersi dello sconto fiscale devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente.
A tal fine, viene approvato il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”, con le relative istruzioni.
In particolare, viene previsto che la comunicazione:
- va presentata nel periodo dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, inviando il modello approvato;
- va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite applicativo web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o trasmissione di un file nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Una volta presentata la comunicazione, l’Agenzia rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione del richiedente nella sua area riservata, che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
E’ possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia al bonus.
Termini di presentazione
I termini di presentazione della comunicazione sono fissati nell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, per assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla norma, qualora l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziate per ciascun anno, e di ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate.
I contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa, ai fini del riconoscimento del bonus fiscale.
In allegato il modello di comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile sostenute nel 2022.

Come al solito, procedura complicata e farraginosa (con risultato del ‘bonus’ peraltro non prevedibile). voto: ZERO ASSOLUTO!!!