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Bonifica terreno privato: a chi tocca l’onere?

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Per il CdS l’onere della bonifica di un terreno per motivi di salute pubblica tocca sempre al proprietario anche se non direttamente responsabile dell’inquinamento

La sentenza n. 2847-2021 del Consiglio di Stato sottolinea lo stretto legame che intercorre tra proprietà e proprietario, e di come quest’ultimo, in casi di emergenza, è chiamato a farsi carico di eventuali danni anche se non è direttamente responsabile.

Il caso

Una privata aveva affittato il proprio terreno al Comune perché fosse adibito a discarica dei rifiuti solidi urbani.

Successivamente, a contratto scaduto, la proprietaria del terreno veniva raggiunta da un’ordinanza “contingibile e urgente” dello stesso Comune che le imponeva la bonifica del suolo a causa del percolato (dovuto alla putrefazione dei rifiuti ancora presenti sul terreno) che inquinava un corso d’acqua limitrofo al terreno.

La privata, quindi, sosteneva che non toccasse a lei l’onere di bonifica ma all’Ente, che aveva travisato ed interpretato male il contratto di affitto scaduto. Per il Comune invece il contratto avrebbe imposto l’onere della bonifica alla proprietaria che ne avrebbe “ammortizzato”  i costi grazie alla pattuita corresponsione del canone superiore al valore venale del bene.

La disputa, quindi, sfociava in un ricorso al Tar che dava ragione alla signora.

Per i giudici del Tar il contratto non era sufficiente ad alterare le normali regole di ripartizione delle responsabilità in materia di ripristino dello stato dei luoghi (secondo quanto riportato dal Testo Unico dell’ambiente). L’onere di bonifica toccava al Comune, in quanto gestore della discarica già ubicata sul terreno in controversia.

Il Comune, quindi, impugnava la sentenza del Tar e faceva ricorso in appello al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Palazzo Spada spiega che in base all’art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) dlgs. n. 267/2000 del TUEL (Testo unico degli Enti locali):

l’ordinanza contingibile e urgente […] emanata sul presupposto dell’urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l’incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio, sì da prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione del fattore di pericolo che si intende rimuovere

I giudici chiariscono che l’ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell’indifferibilità e dell’urgenza di provvedere non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio.

Pertanto, esso non poteva che incombere sulla proprietaria, cui il terreno era stato restituito ormai da anni, in quanto soggetto che ne ha la libera disponibilità.

I giudici spiegano che l’articolo 192 del TUA (Testo Unico ambiente) concernente l’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, prevede il coinvolgimento di chi sversa in solido con il proprietario del terreno solo in caso di dolo o colpa.

Tale cornice giuridica e dei fatti (a parere di Palazzo Spada) giustifica pienamente l’accordo intervenuto tra le parti al momento dell’affitto, la cui natura atipica di atto volto al trasferimento della disponibilità di un’area per destinarla a discarica di rifiuti non implica anche necessariamente l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in capo al concessionario.

Nel caso in esame il contratto contemplava espressamente le sorti del terreno al termine della funzione di discarica, imponendo “la bonifica” alla proprietaria, in cambio di un canone maggiorato.

Il ricorso è quindi accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Abbandono rifiuti e terreni contaminati, a chi spetta bonificare?

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

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