BIM ed appalti pubblici

Il ruolo strategico del BIM nel settore pubblico

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

L’entrata in vigore dell’obbligatorietà del BIM negli appalti spinge le principali amministrazioni pubbliche statali ad utilizzare gli strumenti BIM per la gestione dei propri immobili

L’obbligo di prevedere negli appalti pubblici dal 1° gennaio 2019, per lavori di importi a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro (dal 2020 per importi a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro), spinge la Pubbliche Amministrazioni a sfruttare gli strumenti BIM per la gestione dei propri patrimoni immobiliari.

Ricordiamo, infatti, che il decreto BIM (dm n. 560/2017) all’art. 6 ha previsto una serie di scadenze molto fitte fino al 2025, quando il BIM diventerà obbligatorio per la quasi totalità degli appalti pubblici.

Tali scadenze hanno posto le PA di fronte all’esigenza impellente di aggiornare il personale tecnico ed iniziare ad adottare e sfruttare il BIM anche per gestire i propri immobili. Questo processo di integrazione del BIM negli enti pubblici ha preso avvio dalle grandi PA a livello statale, prime tra tutte la Banca D’Italia ed il Demanio.

Nel settore dei trasporti, inoltre, anche Rete Ferroviaria Italiana e Autostrade per l’Italia hanno iniziato ad adottare il BIM per la progettazione, costruzione e gestione delle reti di infrastrutture lineari di propria competenza.

Diventa, quindi, evidente come il processo di trasformazione dell’industria delle costruzioni verso una maggiore digitalizzazione sia oramai una realtà inarrestabile.

Lo stimolo al cambiamento dato dalle PA coinvolgerà anche le imprese ed i professionisti; chi non si aggiornerà e non adotterà tali strumenti, sarà inevitabilmente tagliato fuori nell’immediato dai grandi appalti.

Il BIM nella legislazione italiana

La normativa regolante il BIM, o più correttamente i “metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”, è stata introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 23 del dlgs n. 50/2016 (Codice appalti) e, successivamente, dettagliata con il decreto BIM (dm n. 560/2017) attuativo del citato articolo.

Tale nuova disciplina si colloca nel solco delle novità di derivazione comunitaria, in ambito di trasparenza e semplificazione delle procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici, ma anche rispetto ai temi della qualità e dell’innovazione nel settore dei contratti pubblici.

Decreto legislativo n. 50/2016

Prendendo le mosse dall’esigenza di valorizzare la fase progettuale anche per mezzo del progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica ed informativa per l’edilizia e le infrastrutture, con l’articolo 23 comma 13 del Codice Appalti si codifica per la prima volta la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere l’utilizzo della “metodologia” BIM.

L’art. 23, comma 13 individua, tra l’altro:

  • le caratteristiche che devono possedere gli strumenti elettronici specifici: gli stessi utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati di file aperti e non proprietari, con l’evidente scopo di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie
  •  la presenza nelle stazioni appaltanti di personale adeguatamente formato, quale precondizione per l’uso dei metodi e strumenti elettronici.

Decreto ministeriale n. 560/2017 – “Decreto BIM”

Il decreto attuativo definisce le modalità ed i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, individuando altresì il campo di applicazione degli stessi; si precisa infatti che l’utilizzo dei medesimi si estende a tutte le fasi di un’opera, dalla programmazione alla gestione, ivi comprese le attività di verifica.
Vengono introdotte, inoltre, una serie di definizioni, in parte già contenute nel Codice dei contratti pubblici, in parte inedite.

Tra quest’ultime rientra la definizione di “ambiente di condivisione dei dati”, peraltro analoga a quella prevista dalla Norma UNI11337-1, di estrema rilevanza, considerata la centralità di detto ecosistema digitale per la metodologia BIM.

L’art. 3 del decreto indica gli adempimenti preliminari delle stazioni Appaltanti, definendo le condizioni che dvono sussistere contemporaneamente, affinché le Stazioni Appaltanti possano utilizzare i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 23, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici.

Nell’art. 3 è prevista l’adozione:

  1. un piano di formazione del proprio personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
  2. un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
  3. un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti.

Nell’art. 4 è previsto che le stazioni appaltanti utilizzino piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.

L’art. 6 del decreto detta le scadenze temporali dell’obbligatorietà sulla base:

  • dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro
  • dal 1° gennaio 2020 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro
  • dal 1° gennaio 2021 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro
  • dal 1° gennaio 2022 per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’art.35 del Codice dei contratti pubblici
  • dal 1° gennaio 2023 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro
  • dal 1° gennaio 2025 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro

Il nucleo fondante del provvedimento è costituito dal cosiddetto “Capitolato”, che attribuisce alla stazione appaltante il ruolo di soggetto determinante del procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa.

Le Pubbliche Amministrazione che già utilizzano il BIM

Di seguito riportiamo le strategie delle due principali PA, a livello statale, che già stanno adottando le metodologie BIM per la gestione del proprio patrimonio immobiliare.

L’Agenzia del Demanio e il BIM

L’Agenzia del Demanio gestisce circa 43.000 beni statali appartenenti al patrimonio disponibile, indisponibile ed al demanio storico artistico; per un valore complessivo di 60,8 miliardi di euro (dati al 31 dicembre 2018). L’85% del patrimonio gestito dal Demanio è in uso alle Amministrazioni dello Stato, mentre il restante 15% è costituito da beni non strumentali.

La gestione ottimale degli immobili utilizzati dall’Amministrazione dello Stato è una delle principali attività svolte dall’Agenzia del Demanio, che si occupa di individuare per essi le migliori soluzioni disponibili con l’obiettivo di manutenerli e valorizzarli, razionalizzandone l’uso e efficientandone le prestazioni, contenendo i costi ed in generale riducendo la spesa pubblica.

La Direzione Servizi del Patrimonio del Demanio, ha compreso che vi sono vantaggi derivanti dall’uso del BIM, poiché:

  • offre innovazione rispetto ai processi tradizionali
  • propone un modello unico e centrale
  • permette di integrare i processi, facendo convergere in quel modello tutti i contributi dei professionisti coinvolti
  • impone una gestione coerente ed esplicita di ruoli professionali.

I motivi principali per cui l’Agenzia del Demanio ha scelto il BIM sono i seguenti:

  • per passare da una conoscenza amministrativa ad una conoscenza tecnica del patrimonio edilizio
  • per mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la gestione e manutenzioni del patrimonio
  • per semplificare la progettazione
  • per migliorare la qualità dei lavori, riudendo tempi e costi
  • per assicurare trasparenza in tutte le fasi
  • per integrare i concetti di efficienze dimensionale, funzionale ed energetica.

L’adozione del BIM nell’Agenzia del Demanio è stata suddivisa in 4 fasi:

  • Fase 1:  studi e ricerca universitaria. E’ stato sottoscritto un protocollo di intesa con il Politecnico di Milano sul progetto pilota “Villa Mirabellino” e sono stati definiti altri protocolli con varie Università (Napoli, Roma, Pisa, Enna e Genova)
  • Fase 2: acquisizione di hardware & software per la gestione digitale. E’ stato previsto un piano di aggiornamento hardware compatibile con in nuovi modelli di gestione informativa e l’acquisto e fornitura per tutte le strutture tecniche di software di modellazione BIM
  • Fase 3: formazione specifica dei tecnici e dei Manager. Tale fase ha previsto la formazione dei tecnici dell’Agenzia a corsi professionalizzanti per BIM specialist e corsi online di BIM operator
  • Fase 4 Utilizzo sperimentale del BIM in bandi di servizio. Una prima attività puntuale su immobili dello Stato, è stata prevista in questa fase, come ad esempio l’attività di rilievo BIM e audit energetico su Palazzo Chigi.

Digitalizzazione BIM: l’esperienza Banca d’Italia

Il dipartimento Immobili e appalti della Banca d’Italia gestisce 67 edifici istituzionali per una superficie di 1,04 milioni di m² di superficie.

In relazione alle opportunità/necessità introdotte dai nuovi obblighi normativi (Codice appaltiDecreto BIM e Criteri ambientali minimi) il dipartimento ha definito precise linee d’azione:

  • allineamento tecnologico
  • potenziamento della conoscenza
  • innovazione di processo
  • coordinamento organizzativo
  • sponsorship

Sono state redatte apposite linee guida (linee guida BIM BDI), che si pongono i seguenti obiettivi:

  • esplicitare i processi, il modello dei dati e le regole di gestione per l’applicazione del BIM,  con un focus specifico sui requisiti della sicurezza
  • fornire le informazioni per supportare il lavoro collaborativo
  • definire un’architettura digitale inclusiva e costruire il Repository con le relative politiche di accesso
  • assicurare l’interoperabilità del modello BIM con le diverse piattaforme software.

Le linee guida provano a raccordare i ruoli tradizionali dell’edilizia (RUP, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, ecc.) con le nuove professioni del BIM.

Vengono disciplinati:

  • ruoli trasversali:
    • BIM team manager
    • BIM information manager
  • ruoli specifici:
    • BIM project manager
    • BIM coordinator
    • BIM modeler.

 

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.