Basilicata: il rilascio di un’istanza autorizzativa è subordinato al pagamento delle prestazioni professionali
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class=”subtitle”>Approvata dal Consiglio regionale della Basilicata una norma a tutela delle prestazioni professionali legate ad istanze presentate alla Pubblica Amministrazione
Sulla scia della legge regionale della Calabria che richiedeva l’avvenuto pagamento della parcella professionale come titolo obbligatorio per il rilascio di autorizzazioni, il 17 novembre scorso il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità le “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all’evasione fiscale”.
La legge regionale della Calabria
Vediamo in dettaglio cosa prevede la norma, approvata dal Consiglio regionale.
Art. 1 – Oggetto e finalità
La legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese o rese su incarico affidato da una Pubblica Amministrazione, da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica.
La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente al contrasto dell’evasione fiscale.
Art. 2 – Presentazione dell’istanza alla pubblica amministrazione
La presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento di incarico al professionista sottoscritta dal committente.
Art. 3 – Pagamenti per la prestazione professionale effettuata
L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l’indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.
La mancata presentazione della suddetta dichiarazione di notorietà costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.
Art.4 – Pagamenti per la prestazione professionale effettuata
Per prestazioni professionali svolte su incarico della Pubblica Amministrazione di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.
Leggi regionali sull’equo compenso
Ricordiamo, a tal riguardo, che negli ultimi mesi molte Regioni hanno legiferato in materia, al fine di ottenere compensi professionali proporzionati al lavoro, quali:
- Abruzzo (Prestazioni professionali ed equo compenso in Abruzzo: fine lavori solo con il pagamento della parcella)
- Basilicata (Basilicata: il rilascio di un’istanza autorizzativa è subordinato al pagamento delle prestazioni professionali)
- Calabria (Rilascio autorizzazioni e parcelle professionali, cosa ne pensano professionisti)
- Campania (Titolo abilitativo previo pagamento della parcella: anche in Campania è legge)
- Lazio (Equo compenso: no alle prestazioni gratuite nel Lazio)
- Marche (Pubblicata la legge sull’equo compenso nella Regione Marche)
- Piemonte (Legge regionale n. 19/2018)
- Puglia (Equo compenso: è legge anche in Puglia)
- Sicilia (Spettanze professionali, anche la Sicilia adotta una norma a tutela dei professionisti e la legge regionale n.1/2019)
- Toscana (Equo compenso Toscana: pubblicata la legge regionale 35/2020)
- Umbria (Legge regionale n. 6/2021)
- Veneto (Legge regionale n. 37/2019)
Clicca qui per scaricare la legge regionale della Basilicata

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