Barbecue fisso: occhio alle distanze legali
Un barbecue fisso al suolo rientra nella nozione di costruzione ed è quindi tenuto al rispetto delle distanze legali. Lo ribadisce la Cassazione
Le belle giornate e le temperature di questa calda estate, quando non eccessive, invitano ancora, per chi dispone di spazi esterni all’abitazione, a trattenersi all’aria aperta per condividere con parenti ed amici un bel pranzo all’aperto, magari accanto ad un immancabile e popolarissimo barbecue dove arrostire prelibatezze. Ma il lecito godimento della nostra proprietà non dovrebbe mai prevaricare lo stesso diritto del vicino, come semplice e spontanea norma di civiltà da osservare, a prescindere da regolamenti, leggi e codici.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17561/2024, torna a puntualizzare sull’utilizzo dei quasi innocui barbecue e sulla nozione di costruzione che potrebbe ricomprendere un qualunque manufatto con determinate caratteristiche. A tal riguardo vorrei ricordarti che, a monte di spiacevoli sorprese causate da atti amministrativi repressivi inaspettati, ci potrebbe essere un’inconsapevole ed errata scelta del titolo edilizio per la realizzazione di un’opera, divenuta in questo modo abusiva con gravi ripercussioni economiche e penali. Ma tutto ciò può essere scongiurato attraverso l’ausilio del software per i titoli abilitativi in edilizia che ti aiuta nella gestione dei molteplici moduli edilizi da compilare, presentare e successivamente archiviare.
Un barbecue quando rientra nella nozione di costruzione?
La proprietaria di un immobile conveniva in tribunale i propri vicini perché fossero condannati a rimuovere un camino-barbecue messo in opera a distanza non legale e a cessare le immissioni di fumo che da esso provenivano.
Il tribunale rigettava la domanda, limitandosi a condannare i vicini ad adottare degli accorgimenti affinché i fumi non raggiungessero in maniera continuativa l’abitazione della signora.
Quest’ultima sostanzialmente lamentava la violazione dell’art. 873 del codice civile e delle NTA del PRG del Comune in quanto il barbecue “cementificato a terra e ben solido“, avrebbe dovuto essere posto alla distanza legale, trattandosi di “costruzione”.
È bene specificare che alla base della sentenza di rigetto della domanda della signora c’era la motivazione che il manufatto non costituisse costruzione in applicazione della normativa edilizia locale, la quale disponeva che: “Non vengono considerati ai fini delle distanze dai confini e dai distacchi fra i fabbricati le costruzioni accessorie (autorimesse, tettoie ecc.) di altezza non superiore a ml. 2,40“.
La questione approdava infine presso la Corte di Cassazione.
Per la Cassazione la nozione di costruzione legata alla solidità e all’immobilizzazione rispetto al suolo non può essere derogata dai regolamenti comunali
Gli ermellini ricordano che la giurisprudenza consolidata afferma che, ai sensi dell’art. 873 c.c., esiste una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo.
I regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.
La Corte di Cassazione ha chiarito che:
la nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una ‘distanza maggiore’.
Pertanto, ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze dettate dagli artt. 873 e ss. c.c. o dalle disposizioni regolamentari integrative del codice civile, per “costruzione” deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e dall’impiego di malta cementizia.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/barbecue-fisso-occhio-alle-distanze-legali/


