Barbecue fisso: no alla demolizione in assenza di CILA
Per il Tar Campania le opere per cui non è stata presentata la necessaria CILA non devono essere demolite ma solo sanzionate
Il Tar Campania con la sentenza n. 1964/2021 si occupa di piccoli abusi realizzati senza i necessari titoli edilizi.
Nel caso specifico viene discussa l’ordinanza di demolizione emessa da un Comune nei confronti di un cittadino che aveva realizzato un barbecue prefabbricato fisso, senza presentare la CILA.
Il caso
Un Comune sanzionava con un’ordinanza di demolizione alcune opere abusive, poiché realizzate senza inviare la necessaria CILA, sulla proprietà di una privata in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Tra le opere realizzate senza CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) vi era un barbecue prefabbricato:
- costituito da elementi di cemento;
- posizionato su un basamento di cemento nel giardino a monte del fabbricato,
- di dimensione alla base di circa 1,00 m x 1,00 m ed altezza 1,50 m circa.
La privata si opponeva a tale demolizione con un ricorso al Tar.
A parere della ricorrente un’opera, realizzabile mediante semplice CILA per effetto del disposto dell’art. 6 bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata), comma 5, del dpr 380/2001, non era suscettibile d’essere gravata da un ordine di demolizione, ma da una semplice sanzione pecuniaria.
La sentenza del Tar Campania
I Giudici del Tar ricordano, in particolare, che in base all’art. 6 (Attività edilizia libera) del dpr 380/2001, ma noi riteniamo di rammentare anche quanto riportato dal glossario di Edilizia Libera contenuto nel dm 2 marzo 2018:
“le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell’attività edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo;
rientrano, tra dette opere, esemplificativamente, piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici.
Tuttavia, chiariscono i togati, le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili all’art. 6, comma 1, del dpr 380 del 2001, ma in passato ricomprese comunque nel medesimo art. 6, commi 2, 3 e 4 del dpr 380/2001, devono ritenersi ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori (CILA), e, come tali, non sono in ogni caso sanzionabili con la demolizione che si commina solo, e tuttora, per gli interventi assoggettati a permesso di costruire.
Il ricorso risulta parzialmente accolto, limitatamente all’intervento descritto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-Net:
- “Barbecue in muratura, a volte serve il permesso di costruire“
- “Edilizia libera, la lista degli interventi che puoi realizzare senza permessi“
- “Per la modifica di tramezzi interni è sufficiente la CILA!“
- “Modifica divisione interna senza titolo edilizio: demolizione o multa?“
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!