Nuovo bando tipo 1 ANAC/2026 per servizi e forniture
Schema di disciplinare e indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo superiore alle soglie europee aggiornato al Correttivo Appalti
L’art. 222, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 demanda all’ANAC il compito di supporta le stazioni appaltanti attraverso l’elaborazione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, con lo scopo di uniformare le procedure di gara.
Con la delibera 309 del 27 giugno 2023 l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato il bando tipo 1/2023 per l‘affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Con riferimento alle clausole, nel corso del 2025 il bando tipo è stato aggiornato al Correttivo appalti (D.Lgs. 209/2024).
Successivamente l’ANAC, con la Delibera n. 148 del 1° aprile 2026, ha approvato un aggiornamento dello Schema di Bando-tipo n. 1/2023. Questa revisione non è un semplice restyling, ma un adeguamento necessario al mutato quadro normativo che vede l’Intelligenza Artificiale (IA) e le nuove modalità di accesso digitale agli atti come pilastri della moderna amministrazione. Oltre alla delibera è stata pubblicata anche la relazione illustrativa del bando tipo anac, utile per le stazioni appaltanti e i tecnici.
In questo articolo proponiamo una sintesi del modello, lo schema di disciplinare, nota illustrativa, le FAQ ANAC e tutti gli aggiornamenti più recenti.
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Indice
- Che cos’è il bando tipo ANAC?
- A quali gare si applica il bando tipo ANAC?
- Quali aggiornamenti ha ricevuto il bando tipo ANAC dopo il Correttivo Appalti?
- Cosa cambia con la Delibera ANAC 148/2026? Dal Correttivo all’AI Act
- Come entra l’intelligenza artificiale nel nuovo bando tipo ANAC?
- Cosa devono fare le stazioni appaltanti se un operatore usa l’IA?
- Come cambia l’accesso agli atti nelle procedure digitali?
- Quali sono le regole su anti-pantouflage e cause di esclusione?
- Che ruolo hanno CAM e sostenibilità nel bando tipo ANAC?
- Qual è la struttura del bando tipo ANAC 1/2026?
- Bando Tipo 1/2023: le faq dell’ANAC
Che cos’è il bando tipo ANAC?
Il bando tipo ANAC 1/2026 è un modello standard di disciplinare di gara predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per supportare le stazioni appaltanti nella redazione degli atti di gara per servizi e forniture sopra soglia europea.
Serve a garantire che i documenti di gara siano conformi al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e ai successivi correttivi (come il D.Lgs. 209/2024), riducendo il rischio di errori o contenziosi. Il documento distingue tra parti vincolanti (da non modificare) e parti variabili o facoltative, dove la stazione appaltante può inserire specifiche in base alle proprie esigenze (es. durata, importi, criteri ambientali). È strutturato per essere utilizzato attraverso le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), regolando l’accesso tramite SPID/CIE e le comunicazioni via domicilio digitale.
In sintesi serve a:
| Funzione | Effetto operativo |
|---|---|
| Uniformare gli atti di gara | Riduce difformità tra stazioni appaltanti |
| Supportare RUP e uffici gare | Offre una traccia strutturata del disciplinare |
| Ridurre errori applicativi | Allinea la gara al Codice dei contratti pubblici |
| Favorire trasparenza e concorrenza | Rende più prevedibili le regole di partecipazione |
| Gestire procedure digitali | Coordina PAD, comunicazioni, FVOE e accesso agli atti |
A quali gare si applica il bando tipo ANAC?
Il bando tipo ANAC 1/2026 si applica alle procedure aperte per servizi e forniture nei settori ordinari, di importo superiore alle soglie europee, quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ambito di applicazione:
- procedura: procedura aperta;
- oggetto: servizi e forniture;
- settore: settori ordinari;
- importo: sopra soglia europea;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità/prezzo;
- modalità: procedura svolta tramite piattaforme digitali di approvvigionamento.
ANAC ha chiarito che il modello è pensato per agevolare le stazioni appaltanti nell’applicazione del nuovo Codice, evitando comportamenti difformi e riducendo il rischio di rallentamento delle procedure di gara.
Quali aggiornamenti ha ricevuto il bando tipo ANAC dopo il Correttivo Appalti?
Il bando tipo ANAC 1/2023 è stato aggiornato al D.Lgs. 209/2024, il cosiddetto Correttivo Appalti, con Delibera ANAC n. 365 del 16 settembre 2025. L’aggiornamento ha riguardato sia le clausole modificate dal Correttivo sia alcuni aspetti applicativi emersi nella prima fase di attuazione del Codice. ANAC ha approvato il bando tipo aggiornato al D.Lgs. 209/2024 con Delibera n. 365 del 16 settembre 2025; lo schema di disciplinare è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2025 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
L’Autorità ha precisato che l’aggiornamento non si è limitato alle clausole direttamente incise dal Correttivo, ma ha interessato anche parti del bando che avevano generato problemi interpretativi o applicativi nella prima fase di utilizzo del Codice.
Aggiornamenti principali:
| Area | Contenuto dell’aggiornamento |
|---|---|
| Correttivo Appalti | Adeguamento al D.Lgs. 209/2024 |
| Domanda di partecipazione | Coordinamento con il disciplinare |
| Procedure digitali | Migliore raccordo con piattaforme e FVOE |
| Requisiti e dichiarazioni | Chiarimenti su istituti applicativi |
| Clausole del disciplinare | Revisione delle parti non più coerenti con il nuovo quadro normativo |
Cosa cambia con la Delibera ANAC 148/2026? Dal Correttivo all’AI Act
Con la Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, il bando tipo n. 1/2023 è stato ulteriormente aggiornato per recepire nuove esigenze operative, tra cui l’impiego dell’intelligenza artificiale negli appalti pubblici e le indicazioni sull’accesso agli atti, anche in considerazione del parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 in materia di accesso agli atti e protezione dei dati personali. Le revisioni sono state elaborate tenendo conto della Relazione illustrativa al Correttivo, degli orientamenti giurisprudenziali, nonché dei contributi del Tavolo tecnico e delle consultazioni pubbliche.
L’ordinamento dei contratti pubblici ha subito una trasformazione radicale tra il 2024 e il 2026. Se il D.Lgs. 209/2024 aveva già introdotto correzioni strutturali al Codice dei contratti, la successiva Legge 23 settembre 2025, n. 132 in materia di IA e l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) hanno imposto un ripensamento delle clausole di gara. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha risposto a questa esigenza aggiornando lo schema di disciplinare di gara per garantire che le procedure di affidamento sopra-soglia siano non solo conformi ai principi di concorrenza e trasparenza, ma anche tecnologicamente avanzate e sicure.
Le novità 2026 riguardano soprattutto:
- dichiarazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta;
- eventuale impiego dell’IA nella fase esecutiva;
- coordinamento con la Legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale;
- richiamo al Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act;
- adeguamento delle regole sull’accesso agli atti;
- maggiore attenzione a trasparenza, tracciabilità e gestione digitale della procedura.
Secondo la ricostruzione pubblicata da Orizzonte Scuola il 7 maggio 2026, ANAC ha approvato il nuovo bando tipo n. 1 con Delibera n. 148 del 1° aprile 2026, introducendo clausole specifiche sull’IA e recependo le indicazioni del Consiglio di Stato in materia di accesso agli atti nelle procedure di gara.
Come entra l’intelligenza artificiale nel nuovo bando tipo ANAC?
Il nuovo bando tipo ANAC 1/2026 introduce dichiarazioni specifiche sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli operatori economici, sia nella fase di predisposizione dell’offerta sia nella fase di esecuzione del contratto. Nello specifico:
- dichiarazione sull’uso dell’IA in fase di offerta: gli operatori economici (OE) devono dichiarare se, e in quale misura, si siano avvalsi di sistemi di IA per la redazione dell’offerta tecnica o l’impegno a rispettare la medesima normativa in fase esecutiva. Nel caso di servizi di natura intellettuale resi da un professionista, le dichiarazioni in merito all’eventuale utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione delle prestazioni sono state redatte in conformità a quanto stabilito all’articolo 13 della legge n. 132/2025;
- impegni in fase di esecuzione: in caso di aggiudicazione, l’OE deve dichiarare se intende avvalersi di IA per l’espletamento delle prestazioni. Qualora lo faccia, deve garantire:
- la prevalenza del lavoro intellettuale umano;
- il controllo e la verifica umana sui risultati prodotti dai sistemi algoritmici;
- il pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003).
L’operatore economico deve dichiarare:
| Fase | Dichiarazione richiesta |
|---|---|
| Offerta tecnica | Se ha utilizzato sistemi di IA per predisporre l’offerta |
| Esecuzione del contratto | Se intende utilizzare strumenti di IA nello svolgimento delle prestazioni |
| Conformità normativa | Rispetto della Legge n. 132/2025 e del Regolamento UE 2024/1689 |
| Servizi intellettuali | Prevalenza del lavoro umano e trasparenza verso il destinatario della prestazione |
La Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025, disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in Italia.
Per le professioni intellettuali, l’art. 13 della Legge n. 132/2025 prevede che l’uso dell’IA sia finalizzato ad attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione, e che le informazioni sui sistemi utilizzati siano comunicate in modo chiaro, semplice ed esaustivo al destinatario della prestazione.
Il richiamo al Regolamento UE 2024/1689 rafforza l’esigenza di gestire l’IA negli appalti pubblici secondo criteri di affidabilità, sicurezza, trasparenza, tutela dei diritti fondamentali e corretta governance dei sistemi algoritmici.
Cosa devono fare le stazioni appaltanti se un operatore usa l’IA?
La stazione appaltante deve acquisire dichiarazioni chiare sull’eventuale uso dell’IA, verificare la coerenza con l’oggetto dell’appalto e presidiare trasparenza, controllo umano, protezione dei dati e responsabilità professionale.
Check operativo per la stazione appaltante:
| Controllo | Obiettivo |
|---|---|
| Dichiarazione sull’IA | Sapere se l’offerta è stata predisposta con strumenti algoritmici |
| Descrizione dell’uso | Capire in quale misura l’IA incide su contenuti tecnici e prestazioni |
| Controllo umano | Evitare deleghe decisionali non presidiate |
| Protezione dati | Prevenire trattamenti non conformi al GDPR |
| Responsabilità professionale | Garantire la prevalenza dell’apporto umano nei servizi intellettuali |
| Fase esecutiva | Monitorare l’uso dell’IA durante l’esecuzione del contratto |
L’inserimento di clausole IA nel disciplinare non deve essere letto come un divieto di utilizzo degli strumenti algoritmici. Al contrario, serve a renderne l’impiego trasparente, verificabile e compatibile con le garanzie richieste negli appalti pubblici: tracciabilità, affidabilità, controllo umano, protezione dei dati personali e correttezza dell’esecuzione.
Come cambia l’accesso agli atti nelle procedure digitali?
Il bando tipo ANAC 1/2026 rafforza la gestione digitale dell’accesso agli atti, collegandola alle piattaforme di approvvigionamento digitale e alla messa a disposizione automatizzata della documentazione di gara.
Il nuovo bando-tipo recepisce le indicazioni del Consiglio di Stato contenute nel parere n. 61 del 13 gennaio 2026, definendo un modello di trasparenza proattiva mediato dalle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD). Il processo di digitalizzazione non riguarda più solo l’invio telematico delle offerte, ma l’intero ecosistema dei dati di gara. Un aspetto critico è rappresentato dalla sincronizzazione temporale: le stazioni appaltanti devono assicurare che le PAD utilizzate siano sincronizzate con il protocollo NTP (Network Time Protocol) nazionale per garantire la certezza del tempo legale in ogni fase della procedura.
Per quanto concerne l’accesso agli atti, il sistema prevede ora la messa a disposizione automatizzata della documentazione a decorrere dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Gli operatori economici che si sono classificati nei primi cinque posti della graduatoria hanno il diritto di accedere reciprocamente alle offerte, ai verbali e agli atti di valutazione attraverso la piattaforma, riducendo drasticamente i tempi del contenzioso e gli oneri amministrativi per le stazioni appaltanti. Rimane comunque ferma la tutela dei segreti tecnici o commerciali, che l’operatore deve motivare e comprovare analiticamente al momento della presentazione dell’offerta.
Per le stazioni appaltanti, questo comporta una maggiore attenzione alla configurazione della piattaforma, alla gestione delle comunicazioni digitali, alla sincronizzazione delle fasi procedurali e alla corretta distinzione tra documenti accessibili e parti effettivamente coperte da segreto tecnico o commerciale.
Punti chiave per l’accesso agli atti:
- uso delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale;
- disponibilità digitale di offerte, verbali e atti di valutazione;
- tutela dei segreti tecnici e commerciali;
- motivazione puntuale delle parti oscurate;
- riduzione dei tempi amministrativi;
- maggiore prevedibilità per i concorrenti.
Quali sono le regole su anti-pantouflage e cause di esclusione?
L’aggiornamento 2026 rafforza la vigilanza sulla clausola “divieto di pantouflage” (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001): sono esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi o concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni. La dichiarazione che l’operatore economico deve rendere ai sensi del d.P.R. 445/2000 è ora più stringente e l’ANAC, in caso di riscontrata violazione, procede con l’accertamento per l’applicazione delle misure di esclusione previste dall’articolo 94 del Codice, segnalando l’evento nel casellario informatico degli operatori economici.
Elementi da verificare:
| Elemento | Verifica richiesta |
|---|---|
| Ex dipendente pubblico | Cessazione del rapporto da meno di tre anni |
| Poteri esercitati | Poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante |
| Rapporto con OE | Contratto di lavoro, incarico o collaborazione |
| Dichiarazione | Da rendere nel DGUE o nella documentazione amministrativa |
| Conseguenza | Possibile esclusione e segnalazione nei sistemi ANAC |
Che ruolo hanno CAM e sostenibilità nel bando tipo ANAC?
L’attenzione alla sostenibilità rimane un pilastro dello schema di bando-tipo. I Criteri Ambientali Minimi restano obbligatori nei documenti di gara e devono essere considerati sia nelle specifiche tecniche e clausole contrattuali sia nei criteri di aggiudicazione quando la gara è aggiudicata con OEPV.
L’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 impone l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto ministeriale. Questo obbligo non è limitato a una frazione del contratto, ma si estende all’intero valore dell’appalto. Le stazioni appaltanti devono valorizzare, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le proposte che offrono soluzioni con un minore impatto sul ciclo di vita del prodotto o del servizio, integrando tali parametri all’interno dei criteri di valutazione tecnica in modo quantificabile e oggettivo. Confermati gli obblighi legati al PNRR e al PNC, con particolare attenzione al rapporto sulla situazione del personale (art. 46 D.Lgs. 198/2006) e alle quote per occupazione giovanile e femminile
Come integrare i CAM nel disciplinare:
| Area del disciplinare | Come usare i CAM |
|---|---|
| Oggetto dell’appalto | Collegare prestazioni e requisiti ambientali |
| Specifiche tecniche | Inserire requisiti ambientali minimi obbligatori |
| Clausole contrattuali | Prevedere obblighi esecutivi verificabili |
| Criteri premianti | Valorizzare soluzioni a minore impatto ambientale |
| Offerta tecnica | Richiedere evidenze, schede, certificazioni e metodi di verifica |
| Esecuzione | Monitorare il rispetto degli impegni assunti |
Nel bando tipo ANAC, la sostenibilità non deve quindi essere trattata come elemento accessorio, ma come componente strutturale della progettazione di gara, soprattutto quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Cosa dice il TAR Piemonte 170/2026 sull’equivalenza dei CCNL?
Il TAR Piemonte (sentenza 170/2026) conferma che spetta alla stazione appaltante valutare se le tutele complessive garantite dai contratti collettivi siano equivalenti. La Circolare INL n. 2/2020 suggerisce parametri di scostamento, ma non vincola la discrezionalità della PA. La verifica di congruità è tecnica e non sindacabile, purché motivata e priva di evidenti errori o travisamenti. La valutazione dell’equivalenza deve essere globale, considerando possibili compensazioni tra diverse voci contrattuali. Leggi l’approfondimento.
Qual è la struttura del bando tipo ANAC 1/2026?
Il bando tipo ANAC 1/2026 è organizzato come schema di disciplinare di gara e copre l’intero ciclo della procedura: piattaforma digitale, documentazione, requisiti, offerta, valutazione, aggiudicazione, stipula, accesso agli atti e trattamento dei dati. Nello specifico:
- piattaforma telematica;
- piattaforma telematica di negoziazione;
- dotazioni tecniche;
- identificazione;
- documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni;
- documenti di gara;
- chiarimenti;
- comunicazioni;
- oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti;
- durata;
- revisione prezzi;
- modifica del contratto in fase di esecuzione;
- soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione;
- requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione;
- requisiti di ordine speciale e mezzi di prova;
- requisiti di idoneità professionale;
- requisiti di capacità economica e finanziaria;
- requisiti di capacità tecnica e professionale;
- indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie;
- indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili;
- avvalimento;
- subappalto;
- requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione;
- garanzia provvisoria;
- pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara;
- soccorso istruttorio;
- domanda di partecipazione e documentazione amministrativa;
- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14;
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione ulteriore per i soggetti associati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- criterio di aggiudicazione;
- criteri di valutazione dell’offerta tecnica;
- metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica;
- metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica;
- metodo di calcolo dei punteggi;
- commissione giudicatrice;
- svolgimento delle operazioni di gara;
- verifica documentazione amministrativa;
- valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- verifica di anomalia delle offerte;
- verifica della documentazione amministrativa;
- aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto;
- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- codice di comportamento;
- accesso agli atti;
- definizione delle controversie;
- trattamento dei dati personali.
Bando Tipo 1/2023: le faq dell’ANAC
1 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
1.1. Con quali modalità si procede alla verifica dell’intervenuto pagamento del contributo in favore dell’Autorità in caso di ricorso all’inversione procedimentale?
Il pagamento del contributo in favore dell’Autorità è condizione di ammissibilità dell’offerta. Nel caso di ricorso all’inversione procedimentale, l’accertamento dell’intervenuto pagamento è effettuato al momento della verifica di ammissibilità dell’offerta tecnica, prima di procedere alla valutazione dell’offerta stessa.
1.2. Che cosa comporta il mancato pagamento del contributo in favore dell’Autorità?
Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l’offerta è dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima.
2 – APPLICAZIONE CLAUSOLE SOCIALI
2.1. Come opera il requisito della stabilità occupazionale a fronte della variazione numerica del personale da impiegare nel cambio appalto?
L’articolo 57 del Codice prevede che, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e tenendo conto dell’oggetto dell’appalto, il bando contenga quale requisito necessario dell’offerta la garanzia della stabilità occupazionale. Ciò significa che il nuovo appaltatore deve riassorbire il personale già impiegato secondo le modalità disciplinate nel bando o nei contratti collettivi di riferimento.
In caso di riduzione del personale da impiegare a seguito del cambiamento delle condizioni di esecuzione dell’appalto, come indicato all’articolo 9 del bando tipo, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.
In caso di aumento del personale da impiegare nell’appalto, l’appaltatore garantisce innanzitutto l’occupazione del personale già precedentemente impiegato e, successivamente, può assumere nuovo personale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel bando di gara.
2.2. In quali casi è possibile prevedere criteri premiali per le clausole sociali?
Il Codice, oltre a quanto già previsto per gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, all’articolo 108, comma 7, prevede che può essere attribuito un punteggio addizionale per il possesso della certificazione della parità di genere e, all’articolo 61, comma 2, prevede che possono essere attribuiti ulteriori requisiti premiali per le misure volte a favorire la parità di genere e l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati o disabili. Non sembra, quindi, possibile attribuire un punteggio premiale alla stabilità occupazionale che rappresenta un requisito necessario dell’offerta.
Il piano di riassorbimento potrebbe essere oggetto di valutazione per quanto concerne le modalità del riassorbimento e le garanzie riconosciute al personale riassorbito. In alternativa alla valutazione del piano di riassorbimento, per gli appalti ad alta intensità di manodopera e in ogni caso per gli appalti che prevedono il mantenimento dei livelli occupazionali, le stazioni appaltanti possono prevedere criteri premiali per le condizioni praticate al personale riassorbito.
2.3. Come impatta il D.P.C.M. 20 giugno 2023, Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati, sulle previsioni contenute nel bando tipo?
Nel bando tipo sono contenute indicazioni generali e puntuali sugli argomenti oggetto del D.P.C.M. 20 giugno 2023. Erano previste delle clausole indicative al riguardo. Le stazioni appaltanti per i contratti riservati possono inserire le clausole presenti nel D.P.C.M. nei propri bandi senza dover motivare la scelta.
Per quanto riguarda i criteri premiali nel bando tipo era già prescritto che: “le stazioni appaltanti prevedono l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell’articolo 47, comma 5, decreto legge 77/21, per i contratti PNRR e dell’allegato II.3 per le procedure riservate ex articolo 61 del codice”.
3 – CCNL DI RIFERIMENTO
3.1. Per l’individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a chi si riferisce l’indicatore relativo al numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti?
L’indicatore individuato nelle Linee guida relativo al numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti si riferisce esclusivamente alle organizzazioni sindacali, in quanto alcuni associazioni datoriali rappresentative della maggioranza delle imprese attive in un determinato settore possono aver sottoscritto un solo contratto collettivo nazionale del lavoro.
3.2. A quali settori si riferiscono le indicazioni fornite nella Relazione Illustrativa per l’individuazione del CCNL di riferimento e la dimostrazione, in caso di utilizzo di un contratto diverso, delle stesse tutele?
Le indicazioni fornite nelle Linee guida sono riferite alla generalità dei settori di attività con particolare attenzione ai servizi. L’Autorità si riserva di fornire indicazioni specifiche per i lavori e il settore edile in occasione della predisposizione del bando tipo per i lavori o in altri interventi di regolazione.
4 – GARANZIA PROVVISORIA
4.1. – Come si verifica la regolarità della fideiussione ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Codice?
Il legislatore ha previsto che dal 1° gennaio 2024 le garanzie fideiussorie siano emesse e firmate digitalmente e siano verificabili in interoperabilità con le piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o direttamente presso gli emittenti. Nel bando tipo si è indicato che ciò dovrebbe avvenire accedendo al sito di questi ultimi. Poiché una quota rilevante di banche, imprese di assicurazione e intermediari autorizzati non dispongono allo stato degli strumenti per garantire tale interoperabilità, nella Delibera n. 606 del 19 dicembre 2023, adottata congiuntamente con il MIT, è stato stabilito che, per un periodo limitato di tempo, sia possibile verificare la garanzia fideiussoria con le modalità alternative indicate nello stesso.
4.2. Come deve essere valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria?
L’articolo 106, comma 8, primo periodo, prevede la riduzione del 30 per cento della garanzia provvisorio nel caso di possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 – Sistemi di gestione per la qualità. Il quarto periodo del comma in esame prevede la riduzione fino al 20 per cento della garanzia provvisoria nel caso di possesso di una delle certificazioni di cui all’allegato II.13. Tra queste rientra la certificazione UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità. Nonostante la diversa indicazione terminologica, il riferimento è alla medesima certificazione. Infatti, la ISO 9000:2015 è una famiglia documentale che attiene agli standard relativi alla qualità, mentre la ISO 9001 è la norma secondo la quale è possibile ottenere la certificazione del sistema di gestione della qualità.
Si ritiene ravvisabile, nel caso di specie, un difetto di coordinamento risolvibile in via interpretativa aderendo ad una lettura della norma che eviti la duplicazione dei benefici connessi al possesso della medesima certificazione. In tale ottica, si ritiene che le disposizioni in esame possano essere interpretate nel senso di ritenere il possesso della certificazione di sistema di qualità come valutabile una sola volta, per il conseguimento del beneficio più consistente e, quindi, per la riduzione del 30 per cento. Gli operatori economici potranno beneficiare dell’ulteriore riduzione fino al 20 per cento soltanto nel caso in cui siano in possesso di una o più delle altre certificazioni di qualità indicate nell’allegato II.13, diverse rispetto alle certificazioni ISO:9001 e ISO 45001.
5 – DGUE
5.1 Quale modello di DGUE deve essere utilizzato per la partecipazione alle gare bandite in vigenza del nuovo codice?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 6212 del 30/06/2023 ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.
Il DGUE al quale si riferisce il Comunicato del Ministero fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 e corredate da Tassonomia di riferimento dei criteri.
Con determina n. 164/2023 è stato adottato il Comunicato con cui AgID ha provveduto all’aggiornamento della Tassonomia allegata alle suddette Specifiche tecniche, al fine di adeguarla alle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici e consentire la corretta compilazione del DGUE nel formato digitale. Inoltre, AgID ha messo a disposizione il fac-simile del nuovo formulario di DGUE, consultabile al seguente link: https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/232081246280O__OFacsimile+dgue20230726.pdf
6 – AVVALIMENTO
6.1 Quali sono gli adempimenti a carico del concorrente e della stazione appaltante in caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello indicato nel bando di gara?
L’articolo 108, comma 9, del codice prevede che l’operatore economico indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera. L’articolo 110, comma 1, del codice impone alle stazioni appaltanti di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici, ivi compresi i costi della manodopera dichiarati in offerta. L’articolo 41, comma 13, prevede che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, chiarendo che l’operatore economico ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Ciò posto, nel caso di previsione di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, la stessa è tenuta ad effettuare la verifica di anomalia dell’offerta, mentre l’operatore economico ha l’onere di dimostrare che il ribasso offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ferma restando l’impossibilità di offrire giustificazioni in relazione ai trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge.
Al fine di assicurare l’effettività della verifica di congruità garantendo la massima tempestività nell’affidamento, le stazioni appaltanti possono inserire nella lex specialis apposite clausole volte a suggerire agli operatori economici di specificare, già al momento della presentazione dell’offerta, gli elementi organizzativi che giustificano l’eventuale ribasso sul costo della manodopera. Si precisa che la mancata o incompleta indicazione, da parte degli operatori economici, degli elementi giustificativi richiesti nel bando di gara non dà luogo all’esclusione, né all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, infatti, la stazione appaltante sarà tenuta a richiedere per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sui costi proposti ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del codice, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni.
7 – COSTI MANODOPERA
7.1 Con quali modalità viene comprovato il possesso dei requisiti in caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta?
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta i requisiti oggetto di avvalimento sono indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento. La stazione appaltante indica nel bando di gara se il contratto di avvalimento deve essere presentato nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica. Le presenti indicazioni prevalgono sulle diverse previsioni del bando tipo n. 1/2023, che sarà aggiornato a breve.
8 – CAUSE DI ESCLUSIONE
8.1 Come deve essere interpretata la previsione anti-pantouflage contenuta nel bando tipo n. 1/2023, secondo cui “Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni”?
Per la partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, l’operatore economico è tenuto a rendere la dichiarazione contenuta nel DGUE, disvelando se si trovi o meno “nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico”. La dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 445/2000.
In caso di false dichiarazioni ANAC procede, previo accertamento dell’esistenza del pantouflage, alla verifica dell’esistenza delle condizioni per l’applicazione della misura di cui all’articolo 94, comma 5, lettera e) del Codice dei contratti pubblici.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bando-tipo-anac-codice-appalti/


