Bando PNRR: no alla prestazione gratuita! L’Anac bacchetta il Comune
La predisposizione gratuita dei documenti necessari alla partecipazione al bando viola i principi di equo compenso e concorrenza
Nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, è previsto un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro (Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi) finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione e la valorizzazione dei piccoli centri italiani. I centri storici abbandonati diventeranno alberghi diffusi, centri di ricerca, RSA, residenze per smart workers.
Proprio in merito ad un progetto risultato vincitore del Bando PNRR per rigenerare i borghi abbandonati è intervenuta l’ANAC con la nota del 22 novembre 2022, avendo riscontrato alcune anomalie circa l’ammissibilità da parte del Comune aggiudicatario.
Bando PNRR per rigenerare i borghi abbandonati
In merito all'”avviso per la presentazione di progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di abbandono e abbandonato” viene presentato un esposto da un Comune, segnalando presunte anomalie in merito all’ammissibilità del progetto risultato vincitore del Bando in oggetto.
In particolare, il progetto risultato vincitore non era dotato dei requisiti richiesti dal bando: gli immobili oggetto di intervento del progetto vincitore non risultavano di proprietà del Comune istante o di altra Amministrazione Pubblica, come richiesto.
Pertanto, il Comune istante aveva presentato ricorso al TAR Abruzzo il quale lo aveva rigettato.
Tuttavia, dalla documentazione pervenuta dal Comune sotto accusa, emergevano altri profili di criticità sulla prestazione dell’architetto che aveva predisposto a titolo gratuito i documenti necessari alla partecipazione al bando.
A tal riguardo si è espressa l’ANAC.
Nota ANAC: il Comune ha fruito di un servizio di architettura gratuito contravvenendo al Codice degli Appalti
Nel caso in esame l’ANAC osserva che la stazione appaltante ha di fatto fruito di un servizio di architettura gratuito, non essendo il professionista in possesso di alcun contratto di consulenza.
Il sindaco del Comune ha di fatto spiegato che, a causa della carenza di organico e della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione delle opere pubbliche e vista la disponibilità dell’architetto, è stata necessaria la sua collaborazione con un riconoscimento di un rimborso spese forfettario per 100 euro.
Ma il parere dell’ANAC è contrario alla decisione presa: nell’aver acquisito il servizio gratuitamente, ha contravvenuto a tutti i principi di concorrenza e par condicio (non avendo effettuato alcuna gara) e al principio dell’equo compenso (avendo acquisito il servizio gratuitamente).
Un Comune non può far predisporre a un professionista esterno il progetto e la documentazione necessaria alla partecipazione a un bando senza fare una procedura ad evidenza pubblica e senza prevedere un adeguato compenso, nemmeno se il professionista si offre a titolo gratuito. Si tratta di una violazione del Codice degli Appalti.
ANAC ricorda che il Comune, se anche volesse accettare una prestazione gratuita, deve comunque effettuare una selezione applicando le regole dell’evidenza pubblica nel rispetto del principio di concorrenza. Inoltre, l’Amministrazione deve fissare preventivamente il compenso al quale il professionista potrà eventualmente rinunciare offrendo gratuitamente la propria prestazione, sempre se consentito dal bando.
A sostegno di quanto espresso, l’Autorità rappresenta che la legge delega di riforma del codice appalti, approvata a giugno 2022, ha stabilito che la nuova disciplina sui contratti pubblici debba prevedere il “divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione” proprio per evitare eventuali abusi e applicazioni distorte del principio dell’equo compenso.

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