Iscrizioni all’albo dei commissari di gara: è possibile scegliere tra rimborso e rinvio
A seguito della sospensione dell’albo dei commissari di gara Anac, coloro che si erano già iscritti potranno scegliere tra il rimborso di quanto pagato ed il rinvio al 2021
Dal 15 gennaio 2019 sarebbe dovuto scattare l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione di utilizzare l’albo nazionale dei commissari per i nuovi bandi di gara; tuttavia a seguito dell’approvazione dell’art. 1, comma 1, lett. c) della legge “Sblocca cantieri”, l’Anac (autorità anticorruzione) ha annunciato di aver predisposto la sospensione dell’albo unico fino a dicembre 2020.
Ricordiamo, infatti, che dopo una serie di rinvii e difficoltà, l’albo nazionale dei commissari di gara è stato sospeso dalla legge Sblocca cantieri in primis e successivamente dall’Anac (con comunicato del 15 luglio), ancor prima di diventare pienamente operativo, in attesa anche del nuovo regolamento di attuazione del Codice appalti.
I rimborsi o la proroga al 2021
Facendo seguito al comunicato di luglio 2019 e considerata la sospensione dell’operatività dell’Albo, l’Anac rende noto con un nuovo comunicato del 20 settembre 2019 che le tariffe di iscrizione all’albo versate negli anni 2018 e 2019 verranno considerate valide per l’anno 2021.
Parimenti, verranno considerate valide le iscrizioni effettuate dai dipendenti pubblici che hanno richiesto di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice esclusivamente in favore della stazione appaltante di appartenenza e per le quali non è previsto il pagamento di alcuna tariffa di iscrizione.
È tuttavia possibile ottenere la restituzione di quanto pagato mediante la presentazione di apposita istanza di rimborso nella quale dovranno essere obbligatoriamente fornite le seguenti informazioni:
- nominativo del soggetto iscritto all’albo (soggetto interessato)
- codice fiscale del soggetto interessato
- data in cui è avvenuto il versamento della quota
- coordinate iban del conto corrente su cui effettuare il rimborso ed intestatario/i del conto
- contatto, telefonico o email, per eventuali comunicazioni
- firma del soggetto interessato.
L’istanza, corredata da copia di un documento di riconoscimento, va trasmessa via PEC all’ANAC e deve avere come oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di rimborso quota iscrizione all’albo dei commissari di gara”.
La restituzione della quota versata determinerà la cancellazione dell’iscritto dall’albo dei commissari di gara.
Si comunica, inoltre, che i versamenti effettuati successivamente al 15 luglio 2019 (data di comunicazione della sospensione dell’Albo) non sono considerati validi ai fini dell’iscrizione e verranno pertanto restituiti ai soggetti interessati su presentazione di apposita istanza di rimborso contenente le informazioni di cui sopra.
L’albo nazionale: perché nasceva
Ricordiamo che l’Anac, con un nota del 31 luglio 2018, aveva aperto a settembre 2018 le iscrizioni all’albo nazionale dei commissari di gara; con lo scopo di renderlo obbligatorio per le Stazioni Appaltanti dal 2019.
Tuttavia a seguito del basso numero di iscrizioni, dovuto ai requisiti richiesti molto stringenti, si era proceduto ad una serie di rinvii fino a metà luglio 2019.
L’obbligo dei commissari di gara esterni alla stazione appaltante, estratti a sorte nell’ambito di un albo nazionale gestito dall’Anac, era infatti stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice Appalti (nella sua versione antecedente alla legge Sblocca cantieri).
Secondo le intenzioni dell’Anac le commissioni giudicatrici avrebbero garantito l’imparzialità di valutazione delle stazioni appaltanti. I commissari erano, in base ai casi, interni od esterni alla stazione appaltante, tuttavia era previsto che fossero iscritti sempre all’albo dell’Anac.
Ricordiamo che l’obbligo di commissari esterni era assoluto (commissari e presidenti) per tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture al di sopra della soglia europea.
Per importi inferiori alle soglie comunitarie e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la stazione appaltante poteva nominare componenti interni nella commissione. Il presidente doveva invece essere esterno. In caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’Anac poteva autorizzare gli esperti della stazione appaltante come membri della commissione giudicatrice.
Una volta costituito l’albo, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto chiedere, per ogni gara, la lista di esperti tra cui sorteggiare, specificando la sezione dell’albo in base al tipo di appalto.
L’Anac avrebbe estratto a sorte, tramite un servizio esterno, un numero di candidati commissari (in possesso degli specifici requisiti) pari al doppio o triplo degli esperti da nominare, successivamente la stazione appaltante avrebbe estratto a sua volta i nomi dei commissari.
Clicca qui per scaricare il comunicato ANAC del 15 luglio 2019
Clicca qui per scaricare il comunicato ANAC del 20 settembre 2019

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