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Home » Approfondimenti » Calcolo strutturale » Autorizzazioni in zona sismica: la guida sulle norme e sulle procedure da osservare

Autorizzazioni in zona sismica: la guida sulle norme e sulle procedure da osservare

Autorizzazione sismica e deposito strutturale: guida a D.P.R. 380/2001, art. 94-bis, Genio Civile, NTC 2018 e procedure regionali.

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 4 Settembre 2026/0 Commenti/in Calcolo strutturale /di
Autorizzazioni in zona sismica: la guida sulle norme e sulle procedure da osservare

Il processo autorizzativo relativo alle costruzioni edilizie in zona sismica prevede precisi adempimenti procedurali. Spesso diventa difficile inquadrare correttamente come muoversi tra le diverse norme (norme statali e regionali, strumenti urbanistici locali).

Volendo semplificare, si può dire che per costruire o eseguire interventi strutturali in zona sismica non basta verificare il titolo edilizio: occorre applicare anche la disciplina antisismica del D.P.R. 380/2001.

Gli artt. 93, 94 e 94-bis regolano preavviso, autorizzazione e classificazione degli interventi. In particolare, l’art. 94-bis distingue gli interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità; la concreta procedura deve poi essere verificata nella normativa della Regione competente.

In questo articolo analizziamo i procedimenti amministrativi finalizzati all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, introduciamo le zone sismiche e facciamo una rapida panoramica sulle norme tecniche per le costruzioni, fino a definire i metodi per la classificazione di rischio sismico. L’articolo è sintetizzato in una breve guida PDF (Costruire in zona sismica) che trovi in fondo all’articolo.

Indice

  • Quando serve l’autorizzazione sismica?
  • Permesso di costruire e autorizzazione sismica sono la stessa cosa?
  • Che cos’è il preavviso previsto dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001?
  • Che cosa prevede la denuncia dei lavori strutturali?
  • Qual è la differenza tra autorizzazione sismica e deposito strutturale?
  • È possibile ottenere l’autorizzazione sismica in sanatoria?
  • Quali sono le responsabilità di progettista, direttore dei lavori e costruttore?
  • Qual è il ruolo del Genio Civile nelle pratiche sismiche?
  • Che cos’è la classificazione del rischio sismico di un edificio?
  • Quali asseverazioni servono per gli interventi antisismici agevolati?
  • Autorizzazioni in zona sismica: giurisprudenza recente
  • Autorizzazioni in zona sismica: aggiornamenti dalle Regioni
  • Autorizzazione sismica: tutti gli approfondimenti
  • FAQ

Quando serve l’autorizzazione sismica?

Il testo unico dell’edilizia – D.P.R. 380/2001 – in materia di interventi edilizi in zona sismica definisce precisi adempimenti procedurali.

L’articolo 65 prevede che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore (NTC 2018), prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).

L’articolo 93 stabilisce che “chiunque voglia costruire in zona sismica debba darne preavviso allo sportello unico edilizia del Comune che provvede a trasmetterne copia all’ufficio tecnico regionale“.

L’articolo 94 dispone che nelle zone sismiche (eccetto quelle a bassa sismicità) non possono avere inizio i lavori senza previa autorizzazione scritta della Regione.

NormaFunzione principale
Art.65 D.P.R. 380/2001prevede la denuncia delle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore (NTC 2018) prima del loro inizio
Art. 93 D.P.R. 380/2001disciplina il preavviso e gli adempimenti connessi alla realizzazione di costruzioni in zona sismica
Art. 94 D.P.R. 380/2001disciplina l’autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori nei casi previsti
Art. 94-bis D.P.R. 380/2001classifica gli interventi in relazione alla rilevanza per la pubblica incolumità

In linea generale, possiamo affermare che se per edificare occorre il permesso di costruire (provvedimento autorizzativo emesso dall’amministrazione comunale), in zona sismica serve qualcosa in più, un’autorizzazione rilasciata dalla Regione, detta autorizzazione sismica.

Tali previsioni si applicano a tutto il territorio nazionale, a prescindere dalle specifiche disposizioni regionali. In materia antisismica, infatti le Regioni non possono prevedere una disciplina derogatoria rispetto a quella nazionale (se non per aspetti di dettaglio).

La disciplina nazionale deve essere quindi coordinata con le disposizioni regionali, perché le Regioni definiscono gli aspetti procedurali e le specifiche elencazioni degli interventi nel rispetto dei criteri generali nazionali.

L’autorizzazione sismica è il provvedimento conclusivo dell’istruttoria tecnico-amministrativa sul progetto strutturale e si inserisce nel procedimento del preavviso con contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione ex art. 93.

Essa va verificata insieme alla categoria dell’intervento prevista dall’articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001.

In linea generale, l’autorizzazione individua l’intervento e la pratica strutturale, richiama il progetto e la documentazione oggetto dell’istruttoria, dà atto dell’esito positivo del controllo e può contenere prescrizioni o condizioni da rispettare durante l’esecuzione.

Il provvedimento è normalmente collegato agli elaborati progettuali autorizzati, che possono costituirne parte integrante insieme alle dichiarazioni e alla documentazione presentata.

Tabella: zona sismica, intervento, rilevanza e adempimenti

Zona / condizioneTipo di interventoClassificazione art. 94-bisDenuncia lavori art. 65Preavviso + deposito art. 93Autorizzazione preventiva art. 94Regime sintetico
Zona 1Adeguamento o miglioramento sismicoRilevanteSì, se applicabile*SìSìPreavviso/deposito + autorizzazione
Zona 2, ag 0,20–0,25 gAdeguamento o miglioramento sismicoRilevanteSì, se applicabile*SìSìPreavviso/deposito + autorizzazione
Zona 2, ag 0,15–0,20 gAdeguamento o miglioramento sismicoMinore rilevanzaSì, se applicabile*SìNoPreavviso + deposito
Zona 3Adeguamento o miglioramento sismicoMinore rilevanzaSì, se applicabile*SìNoPreavviso + deposito
Zone 1, 2, 3, 4Riparazione o intervento locale su costruzione esistenteMinore rilevanzaSì, se applicabile*SìNoPreavviso + deposito
Zone 1 e 2Nuova costruzione non usuale o di particolare complessità strutturaleRilevanteSì, se applicabile*SìSìPreavviso/deposito + autorizzazione
Zone 3 e 4Nuova costruzione di particolare complessitàNon rientra nella lett. a), n. 2; ricade nella disciplina delle nuove costruzioni di minore rilevanzaSì, se applicabile*SìNoPreavviso + deposito
Zone 1, 2, 3, 4Nuova costruzione ordinaria che non rientra tra quelle rilevantiMinore rilevanzaSì, se applicabile*SìNoPreavviso + deposito
Zone 1, 2, 3, 4Nuova costruzione con presenza solo occasionale di persone / edificio agricolo ex § 2.4.2 NTCMinore rilevanzaSì, se applicabile*SìNoPreavviso + deposito
Zone 1 e 2Edificio strategico o infrastruttura rilevante per protezione civile / conseguenze del collassoRilevanteSì, se applicabile*SìSìPreavviso/deposito + autorizzazione
Zone 3 e 4Edificio strategico/infrastrutturaEscluso dalla specifica categoria “rilevante” dell’art. 94-bis, lett. a), n. 3; va classificato in base al concreto interventoSì, se applicabile*Sì, se ricade nell’art. 93Dipende dalla classificazione risultanteVerificare intervento + elenco regionale
Qualsiasi zona sismicaIntervento qualificato dalla Regione come privo di rilevanzaPrivo di rilevanzaSe ricorrono i presupposti dell’art. 65*Regime art. 93 / modalità regionali**NoNessuna autorizzazione preventiva; verificare procedura regionale

Cosa deve contenere la “richiesta di autorizzazione”?

La richiesta di autorizzazione sismica deve essere corredata dal progetto strutturale e dalla documentazione necessaria all’ufficio competente per svolgere l’istruttoria tecnico-amministrativa. Il D.P.R. 380/2001 stabilisce un contenuto minimo nazionale, mentre Regioni e uffici tecnici definiscono modulistica ed elaborati di dettaglio.

Ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, la pratica deve individuare l’intervento e i soggetti coinvolti ed essere accompagnata da un progetto sufficientemente completo da descrivere e verificare l’opera sotto il profilo strutturale.

In particolare, il progetto strutturale deve comprendere almeno:

  • planimetria e localizzazione dell’intervento;
  • piante, prospetti e sezioni;
  • elaborati grafici e particolari strutturali richiesti per l’opera;
  • relazione tecnica;
  • elaborati di calcolo e verifiche previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni;
  • documentazione relativa a materiali, fondazioni e caratteristiche geotecniche, quando pertinente;
  • ulteriori elaborati richiesti dalle NTC 2018 e dalla disciplina regionale.

Il progetto deve inoltre essere accompagnato dall’asseverazione del progettista, che attesta:

  • il rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
  • la coerenza tra il progetto esecutivo delle strutture e il progetto architettonico;
  • il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Per gli interventi su costruzioni esistenti, la documentazione deve inoltre consentire di qualificare correttamente l’opera come intervento locale, miglioramento o adeguamento secondo le NTC 2018 e di individuare la relativa categoria ai fini dell’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001.

La documentazione esatta da allegare deve sempre essere verificata nella normativa e nella modulistica della Regione competente, che può richiedere ulteriori relazioni, schede, dichiarazioni e documenti amministrativi.

Permesso di costruire e autorizzazione sismica sono la stessa cosa?

Mentre il permesso di costruire riguarda la legittimazione edilizio-urbanistica dell’intervento, l’autorizzazione sismica appartiene invece al sistema di controllo della sicurezza strutturale nelle zone sismiche.

Un intervento può quindi richiedere contemporaneamente:

  • titolo edilizio;
  • pratica strutturale;
  • preavviso o deposito;
  • autorizzazione sismica, quando prevista;
  • ulteriori atti in funzione della disciplina regionale.

Per questo motivo il tecnico deve esaminare separatamente il profilo edilizio e quello strutturale.

Che cos’è il preavviso previsto dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001?

L’art. 93 disciplina il preavviso previsto per le costruzioni nelle località sismiche: prima dell’esecuzione delle opere interessate dalla disciplina antisismica occorre adempiere agli obblighi di presentazione del progetto e della documentazione prevista.

Il preavviso è la regola generale della disciplina sismica per chi intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche.

Il preavviso non consiste in una semplice comunicazione: è accompagnato dal progetto strutturale e dall’asseverazione del progettista.

Il progetto strutturale deve consentire di individuare in modo chiaro:

  • opera;
  • ubicazione;
  • caratteristiche strutturali;
  • dimensioni;
  • materiali;
  • calcoli;
  • condizioni di sollecitazione;
  • modalità esecutive.

La procedura concreta può oggi essere interamente telematica sulla base dell’organizzazione regionale.

L’art. 93, comma 5, stabilisce che il preavviso con contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione è valido anche agli effetti della denuncia dell’art. 65.

Che cosa prevede la denuncia dei lavori strutturali?

L’art. 65 prevede che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore (NTC 2018), prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).

La denuncia ex art. 65 non dipende, pertanto, dalla zona sismica né dalla classificazione rilevante/minore/priva. Dipende dalla natura strutturale dell’opera.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

  • il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
  • una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Anche le varianti devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico.

Entro 60 giorni dall’ultimazione delle parti strutturali (che incidono sulla stabilità della costruzione), il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, un’apposita relazione (relazione a struttura ultimata) sull’adempimento degli obblighi previsti, allegando:

  • i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
  • per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  • l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Il direttore dei lavori consegna poi al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione.

Qual è la differenza tra autorizzazione sismica e deposito strutturale?

Autorizzazione e deposito non sono procedure equivalenti: la disciplina introdotta dall’art. 94-bis differenzia gli adempimenti in funzione della rilevanza dell’intervento per la pubblica incolumità. La classificazione dell’opera è quindi il primo passaggio per individuare la procedura corretta.

Il D.L. 32/2019, convertito dalla legge 55/2019, ha modificato il sistema previgente e introdotto l’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001.

L’obiettivo è stato quello di distinguere gli interventi in tre macro-categorie:

  1. interventi rilevanti;
  2. interventi di minore rilevanza;
  3. interventi privi di rilevanza.

Per l’effetto di tale riforma, sono soggetti ad autorizzazione sismica solo gli interventi rilevanti.

Per gli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza è necessario il solo deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile.

Questa distinzione sposta l’attenzione dalla sola zona sismica alla combinazione fra pericolosità del territorio e caratteristiche dell’intervento.

In termini operativi, non è quindi corretto applicare una regola universale del tipo “zona sismica = autorizzazione preventiva”: occorre prima classificare l’opera e poi verificare la disciplina regionale applicabile.

Per un intervento rilevante, infatti, il progetto viene comunque presentato/depositato, ma non si può iniziare l’opera finché non interviene anche l’autorizzazione prescritta.

La distinzione pratica è quindi:

InterventoCosa si presentaQuando possono iniziare i lavori
RilevantePreavviso + progetto/asseverazione + richiesta di autorizzazioneDopo l’autorizzazione prevista
Minore rilevanzaPreavviso + deposito progetto/asseverazioneSenza preventiva autorizzazione, secondo la procedura regionale
Privo di rilevanzaAdempimenti previsti dalla disciplina nazionale/regionale per quella categoriaSenza preventiva autorizzazione

La Corte costituzionale ha descritto proprio questa logica: alla distinzione fra interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza corrisponde un procedimento differenziato, con l’autorizzazione preventiva che rimane per gli interventi rilevanti e viene meno per le altre due categorie.

Le procedure non sono uguali in tutte le Regioni. Mentre principi fondamentali derivano dalla normativa statale, ma le Regioni disciplinano aspetti procedurali, elenchi degli interventi, modulistica, portali e uffici competenti. Per una pratica reale bisogna quindi verificare sempre la disciplina regionale vigente.

Quali sono gli interventi rilevanti ai sensi dell’art. 94-bis?

Gli interventi rilevanti sono quelli che, per caratteristiche dell’opera, livello di sismicità o funzione strategica, presentano un maggiore impatto potenziale sulla pubblica incolumità. La relativa individuazione deriva dall’art. 94-bis e dai criteri nazionali attuati dalle Regioni.

Nel quadro descritto dalla fonte originaria rientrano, tra gli interventi rilevanti:

  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
  • le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  • gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,
  • gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

Il dettaglio classificatorio non deve essere applicato senza controllare l’elenco regionale vigente, perché il D.M. 30 aprile 2020 demanda alle Regioni la specificazione delle diverse tipologie nell’ambito delle macro-categorie nazionali.

Quali sono gli interventi di minore rilevanza?

Gli interventi di minore rilevanza presentano un impatto sulla pubblica incolumità più limitato rispetto agli interventi rilevanti, ma restano soggetti agli adempimenti strutturali previsti dalla disciplina nazionale e regionale.

La fonte comprende in questa macro-categoria, tra l’altro:

  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
  • le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali;
  • le nuove costruzioni che non rientrano in interventi rilevanti;
  • le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone ed edifici agricoli (punto 2.4.2 NTC 2018).

La classificazione del progetto deve essere effettuata dal tecnico sulla base delle caratteristiche effettive dell’opera e della normativa regionale applicabile.

Che cosa sono gli interventi privi di rilevanza?

Sono interventi che, per caratteristiche intrinseche e destinazione d’uso, non costituiscono un pericolo significativo per la pubblica incolumità secondo i criteri stabiliti dalla normativa applicabile.

La categoria non equivale necessariamente ad “assenza di qualunque adempimento”. Le modalità documentali possono infatti dipendere dalla disciplina regionale.

Per approfondire leggi “Opere strutturali non soggette ad autorizzazione sismica”

Quali regole stabilisce il D.M. 30/04/2020?

Il D.M. 30/04/2020 fornisce le linee guida generali per individuare gli interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza ai fini dell’art. 94-bis. Le Regioni utilizzano tali criteri per predisporre le proprie classificazioni operative.

Viene sottolineato il principio fondamentale in base al quale, nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere alla realizzazione degli interventi di cui al D.P.R. 380/2001 art. 94-bis, comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull’assetto e la sicurezza del territorio; quest’ultimo provvede poi a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione.

Ciò comporta, evidentemente che, ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si debba dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti sostanziali che si intende apportare all’intervento.

Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l’art. 3 del decreto sblocca cantieri, sono esonerate dal preavviso scritto tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali.

A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento/adeguamento sismico.

In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso (es: il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base V, le sollecitazioni massime – M, N, T – sugli elementi strutturali).

Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena esposto.

Le Regioni possono quindi dettagliare:

  • categorie di opere;
  • documentazione;
  • modalità di trasmissione;
  • procedimenti autorizzativi;
  • casi di deposito;
  • varianti sostanziali e non sostanziali.

Quali sono le zone sismiche in Italia?

Il territorio italiano è classificato in quattro zone sismiche, dalla zona 1 a maggiore pericolosità alla zona 4 a minore pericolosità. La classificazione amministrativa del Comune non coincide però con il parametro puntuale utilizzato per la progettazione strutturale secondo le NTC.

Un passaggio fondamentale nella classificazione moderna è l’OPCM 3274 del 20 marzo 2003.

Il sistema distingue:

  • zona 1: maggiore pericolosità;
  • zona 2;
  • zona 3;
  • zona 4: minore pericolosità.

Storicamente alle quattro zone venivano associati valori convenzionali dell’accelerazione.

Con l’evoluzione delle Norme Tecniche per le Costruzioni, tuttavia, la progettazione non si basa più semplicemente su un valore assegnato al territorio comunale.

 

Zone sismiche Italia

Zone sismiche Italia

 

Zone sismiche del territorio italiano

Zone sismiche del territorio italiano (2003). Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003 (fonte INGV)

 

A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).

 

Parametri di pericolosità sismica del posto

Determinazione dei parametri di pericolosità sismica del posto (EdiLus-MS)

A cosa servono oggi le zone sismiche? In che modo la zona sismica incide su autorizzazione e deposito?

La classificazione del territorio in zona sismica 1, 2, 3 o 4 non stabilisce, da sola, se per un intervento serva l’autorizzazione sismica oppure il deposito del progetto strutturale.

Ai fini procedurali occorre considerare insieme la sismicità del territorio e la tipologia dell’intervento, secondo la classificazione prevista dall’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001.

Zona sismica e accelerazione di progetto sono la stessa cosa?

A partire dalle NTC 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni – Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), cambia il ruolo che la classificazione sismica ha ai fini progettuali: prima per ciascuna zona – e quindi territorio comunale – veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico.

Dal primo luglio 2009, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali.

La classificazione amministrativa rimane rilevante soprattutto per:

  • pianificazione;
  • controllo del territorio;
  • applicazione di procedure amministrative;
  • determinati regimi normativi o fiscali.

Zona sismica e tipo di intervento: come si combinano?

Situazione prevista dall’art. 94-bisInquadramento
Adeguamento o miglioramento di edifici esistenti in zona 1Intervento rilevante
Adeguamento o miglioramento in zona 2, nei casi con valori di ag più elevati indicati dalla normaIntervento rilevante
Adeguamento o miglioramento in zona 2 con valori di ag inferiori previsti dalla norma e in zona 3Intervento di minore rilevanza
Riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistentiInterventi di minore rilevanza
Nuove costruzioni di particolare complessità nelle località diverse da quelle a bassa sismicitàInterventi rilevanti
Edifici strategici e infrastrutture rilevanti nelle località diverse da quelle a bassa sismicitàInterventi rilevanti
Nuove costruzioni che non ricadono tra quelle rilevantiInterventi di minore rilevanza
Opere che, per caratteristiche e destinazione, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumitàInterventi privi di rilevanza

Quando serve quindi l’autorizzazione sismica?

Nel sistema descritto dall’art. 94-bis, la preventiva autorizzazione sismica è collegata agli interventi classificati come rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità.

Per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza, la disciplina nazionale prevede invece un regime procedurale semplificato rispetto all’autorizzazione preventiva, da coordinare con gli obblighi di deposito e con la normativa regionale applicabile.

Qual è il ruolo delle Regioni?

Il quadro nazionale stabilisce le macro-categorie, mentre le Regioni individuano e disciplinano nel dettaglio le tipologie di intervento e le relative procedure, nel rispetto dei criteri generali fissati dall’art. 94-bis e dal D.M. 30 aprile 2020.

Prima di presentare una pratica strutturale occorre pertanto verificare:

  • classificazione sismica del territorio;
  • caratteristiche strutturali dell’opera;
  • categoria prevista dall’art. 94-bis;
  • elenco regionale degli interventi;
  • procedura, modulistica e portale previsti dalla Regione competente.

Quali norme tecniche devono essere rispettate per progettare in zona sismica?

Ai sensi degli articoli 54 e 93 del D.Lgs. 112/98 e degli artt. 52 e 83 del D.P.R. 380/2001, compete allo Stato la predisposizione delle norme tecniche per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche previste dalla L 1086/71 (art. 21), dalla L. 64/74 (artt. 1, 3, 4), dal D.P.R. 380/2001 (artt. 52, 60, 83, 84) e dal D.L. 136/2004 (art. 5, c.1).

Le norme tecniche per le costruzioni sono attualmente contenute nel D.M. 17 gennaio 2018.

Questa versione delle Norme Tecniche si differenziano rispetto alla precedente versione del 2008, soprattutto per la grande attenzione dedicata al tema del miglioramento sismico.

Le NTC 2018 definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Tali norme devono essere rispettate su tutto il territorio nazionale.

Sono state integrate dalla circolare 21 gennaio 2019 contenente “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.”.

Come classificano le NTC 2018 gli interventi sulle costruzioni esistenti?

Le NTC 2018 definiscono gli interventi antisismici sugli edifici esistenti al paragrafo 8.4.

In particolare, si individuano le seguenti categorie di intervento:

  • interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;
  • interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;
  • interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.

In che modo la classificazione NTC 2018 incide sugli adempimenti?

La classificazione prevista dalle NTC 2018 non determina direttamente se occorra l’autorizzazione sismica o il deposito strutturale, ma costituisce uno dei passaggi necessari per individuare il corretto procedimento.

Prima si stabilisce tecnicamente se l’opera è un intervento locale, di miglioramento o di adeguamento; successivamente questa qualificazione viene coordinata con l’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, con la sismicità del territorio e con la disciplina regionale.

La classificazione NTC incide anche sul collaudo statico: per le costruzioni esistenti il collaudo è previsto per gli interventi di miglioramento e adeguamento, mentre per gli interventi locali non è previsto con le stesse modalità.

Quando un intervento è una riparazione o un intervento locale?

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

  • ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
  • migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
  • impedire meccanismi di collasso locale;
  • modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

Che cos’è un intervento di miglioramento sismico?

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II  deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno ζE=1,0

Quando l’adeguamento sismico è obbligatorio?

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

  1. sopraelevare la costruzione;
  2. ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
  3. apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
  4. effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani;
  5. apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere  ζE≥ 1,0. Nei casi c) ed e) si può assumere ζE≥ 0,80.

Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione.

Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a).

In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.

Quando serve il collaudo statico?

Il collaudo statico è la procedura finalizzata alla valutazione e giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali.

Il collaudo statico consiste nella verifica delle prestazioni della struttura di un edificio. Si tratta di un obbligo introdotto dalla legge 1086/1971 per le strutture in cemento armato. Il concetto è stato ripreso dalle NTC 2018 che ne disciplinano l’ambito di applicazione definendo le modalità del collaudo statico.

Per le costruzioni esistenti, il collaudo statico deve essere redatto per gli interventi di adeguamento e miglioramento, applicando i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato nel Capitolo 8 delle NTC e nel relativo Capitolo della Circolare.

Per gli interventi locali nelle costruzioni esistenti, le norme vigenti non prevedono il collaudo statico; è raccomandata comunque la redazione di una relazione sugli interventi eseguiti, a cura del direttore dei lavori.

In particolare, il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione del certificato di collaudo.

Il collaudo statico, in linea generale, va eseguito in corso d’opera, per via del fatto che gli elementi strutturali, una volta posti in opera, non sono più ispezionabili e controllabili.

Le opere non possono mai essere messe in esercizio prima che il collaudo statico sia stato eseguito.

Il collaudatore è nominato dal committente; è un tecnico abilitato iscritto da almeno 10 anni negli albi dei relativi Ordini/Collegi professionali. Vige il vincolo di terzietà: non deve avere parte ai lavori oggetto di collaudo in nessuna delle varie fasi di progettazione, direzione ed esecuzione.

I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere:

  • una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
  • i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
  • la descrizione dell’eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al Committente;
  • le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
  • le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al committente e al D.L., quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti;
  • il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

È possibile ottenere l’autorizzazione sismica in sanatoria?

In via generale, il D.P.R. 380/2001 non prevede una “sanatoria sismica” che sostituisca retroattivamente l’autorizzazione preventiva omessa.

Tuttavia, dopo il D.L. 69/2024 (Salva Casa), alcune procedure di regolarizzazione edilizia prevedono espressamente una verifica della conformità sismica dell’opera già realizzata, con acquisizione dell’autorizzazione regionale o svolgimento dei controlli previsti dall’art. 94-bis.

Qui trovi maggiori notizie sull’autorizzazione sismica in sanatoria

Quali sono le responsabilità di progettista, direttore dei lavori e costruttore?

Il D.P.R. 380/2001 assegna responsabilità specifiche ai soggetti coinvolti nelle opere strutturali. Il progettista risponde della progettazione; direttore dei lavori e costruttore rispondono, per quanto di competenza, della conformità dell’opera, dell’esecuzione e dei materiali utilizzati.

L’art. 64 del D.P.R. 380/2001 prevede precisi adempimenti in capo ai soggetti coinvolti.

La realizzazione delle opere in CA ed a struttura metallica deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

La costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato.

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate, mentre il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità:

  • della rispondenza dell’opera al progetto;
  • dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto;
  • della qualità dei materiali impiegati;
  • per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera degli stessi.

La responsabilità strutturale non deve quindi essere considerata un semplice adempimento amministrativo: il deposito rappresenta il riflesso documentale di una precisa distribuzione di responsabilità tecniche.

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Qual è il ruolo del Genio Civile nelle pratiche sismiche?

Il Genio Civile, o l’ufficio tecnico territorialmente competente individuato dall’ordinamento regionale, svolge funzioni di controllo tecnico-amministrativo in materia strutturale e sismica. Le competenze operative variano in funzione dell’organizzazione regionale.

Fra le funzioni tradizionalmente collegate agli uffici del Genio Civile rientrano:

  • la supervisione alla progettazione e alla gestione della manutenzione dei corsi d’acqua e della difesa delle coste;
  • lo svolgimento di funzioni tecnico-amministrative per la difesa dal rischio sismico e gestione delle risorse idriche;
  • l’emanazione di pareri sugli strumenti urbanistici;
  • gli interventi urgenti per rischio idrogeologico e calamità naturali;
  • il controllo dei progetti strutturali di opere pubbliche e private.

Che cos’è la classificazione del rischio sismico di un edificio?

La classificazione di rischio sismico esprime il rischio della costruzione attraverso parametri e classi che consentono di confrontare lo stato dell’edificio prima e dopo un intervento.

La classificazione di rischio sismico si basa su 2 concetti fondamentali:

  • IS-V
  • PAM
ISV e PAM

IS-V e PAM

 

Classe di rischio sismico

Classe di rischio sismico

La classificazione può essere eseguita con:

  • metodo convenzionale;
  • metodo semplificato.

Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione; è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018) e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento.

Il metodo semplificato è basato su una classificazione macrosismica dell’edificio; è indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura; può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.

Metodi per la classificazione del rischio sismico

Metodi per la classificazione del rischio sismico

Puoi utilizzare uno strumento gratuito per il metodo semplificato.

App per metodo semplificato.

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Quali asseverazioni servono per gli interventi antisismici agevolati?

La classificazione del rischio e l’efficacia degli interventi antisismici sono collegate alle asseverazioni previste dal D.M. 58/2017 e successive modificazioni. Il progettista strutturale assevera la classe di rischio precedente e quella conseguibile con l’intervento secondo la documentazione prevista.

Al fine di usufruire del sismabonus occorre utilizzare i modelli:

  • Allegato 1 “emissione SAL” (direttore dei lavori)
  • Allegato B (progettista)
  • Allegato B-1 (direttore dei lavori)
  • Allegato B-2 (collaudatore)

L’allegato 1-SAL è il modulo con il quale il Direttore dei lavori delle opere strutturali emetterà gli stati di avanzamento lavori, per usufruire da parte del Committente dell’opzione della Cessione del Credito o dello Sconto in fattura.

Sismabonus Allegato 1

Sismabonus Allegato 1 (D.M. 329/20202)

 

L’allegato B-1 è il modulo con il quale il Direttore dei Lavori delle opere strutturali potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto, compreso le eventuali varianti, la congruità delle spese sostenute, l’importo degli Stati di Avanzamento Lavori e la riduzione del rischio sismico ottenuta a seguito dell’intervento eseguito.

Allegato B-1 (DM 32920202).png

Allegato B-1 (D.M. 329/2022)

 

L’allegato B-2 è il modulo con il quale il Collaudatore delle opere strutturali potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto, compreso le eventuali varianti, e la riduzione del rischio sismico ottenuta dopo l’intervento antisismico.

Allegato B-2 (DM 329/2022)

Allegato B-2 (D.M. 329/2022)

 

Autorizzazioni in zona sismica: giurisprudenza recente

Varchi nelle murature portanti e sanatoria sismica: quando sono interventi locali?
Consiglio di Stato 6570/2026

La qualificazione delle opere su costruzioni esistenti come interventi locali deve essere verificata alla luce del § 8.4.1 delle NTC approvate con D.M. 17 gennaio 2018, che costituisce la fonte normativa cogente. Le indicazioni della circolare n. 7/2019 e i pareri degli organismi tecnico-consultivi hanno funzione applicativa e ausiliaria e non possono introdurre requisiti tassativi ulteriori rispetto alle norme tecniche.

Con la sentenza n. 6570/2026, il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di alcune opere eseguite senza titolo, tra cui l’apertura di varchi nelle murature portanti, successivamente interessate da due autorizzazioni sismiche in sanatoria.

Secondo il proprietario dell’appartamento sovrastante, le opere non potevano essere considerate interventi locali: avrebbero inciso sull’intero fabbricato e richiesto verifiche proprie del miglioramento sismico. Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione, confermando la qualificazione risultante dagli atti tecnici e chiarendo:

  • i criteri per distinguere un intervento locale dal miglioramento sismico;
  • la diversa efficacia delle NTC 2018, della circolare n. 7/2019 e dei pareri tecnici regionali;
  • i limiti dell’istruttoria del Genio Civile;
  • i termini entro cui un’autorizzazione sismica può essere annullata in autotutela.
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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 6570/2026 - Autorizzazione sismica in sanatoria, qualificazione degli interventi locali, controlli del Genio Civile, annullamento in autotutela

Leggi l'approfondimento dedicato alla sentenza

In quali casi per ottenere la SCIA in sanatoria serve l’autorizzazione sismica?
TAR Lazio 10682/2025

In sede di SCIA in sanatoria, l’amministrazione che intenda subordinarne l’efficacia all’acquisizione dell’autorizzazione sismica deve motivare specificamente la riconduzione delle opere tra gli interventi ‘rilevanti’ di cui all’art. 94‑bis D.P.R. 380/2001, indicando il titolo sismico necessario e comunicare preventivamente i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10‑bis Legge 241/1990. La mera affermazione che le opere incidono su parti strutturali, priva di istruttoria e contraddittorio, rende illegittimo il diniego di efficacia della SCIA.

Leggi l'approfondimento

Violazioni sismiche: il Genio Civile è tenuto a verificare anche la conformità edilizia?
TAR Sicilia 4182/2024

Il Tar Sicilia nella sentenza 4182/2024 chiarisce che il Genio Civile, nel valutare la sussistenza di opere abusive sotto il profilo sismico, non è tenuto a verificare la "doppia conformità", che è invece elemento centrale nel procedimento di sanatoria edilizia riservata al Comune.

Nel caso in esame, i ricorrenti, comproprietari di un immobile, hanno impugnato una decisione del Genio Civile che attestava la presenza di opere strutturali abusive in violazione della normativa antisismica (Legge n. 64/1974), emessa nell’ambito di un procedimento di divisione dell’immobile. Contestavano la legittimità del provvedimento, sostenendo che un singolo comproprietario non potesse agire senza il consenso degli altri e che il Genio Civile avesse omesso di verificare correttamente la conformità delle opere alle norme tecniche ed edilizie, basandosi su dati tecnici errati e in contrasto con il D.M. 17/01/2018 e il D.P.R. 380/2001.

L’amministrazione regionale ha difeso la legittimità del provvedimento, sostenendo che il procedimento sulle violazioni sismiche è autonomo e non richiede la partecipazione di tutti i comproprietari, mentre il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’atto un provvedimento dovuto a tutela della pubblica incolumità.

Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso, affermando che il procedimento sulle violazioni sismiche è indipendente dalla verifica della doppia conformità edilizia e urbanistica e che "ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, tra cui la sussistenza della doppia conformità, è riservata al Comune e non già al Genio civile che si è limitato ad esercitare i poteri di sua pertinenza in ordine alla mera possibilità di conservare il manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica."

Il TAR ha evidenziato che il provvedimento impugnato era stato emesso ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), che disciplina gli interventi in zone sismiche. Tale procedimento, pur connesso al procedimento di sanatoria edilizia ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, è autonomo e volto a garantire la sicurezza sismica del fabbricato, indipendentemente dalla valutazione della "doppia conformità" edilizia e urbanistica, che è di competenza del Comune.

D'altra parte il Genio Civile può ordinare la demolizione o modifica delle opere non conformi per garantire la sicurezza.

Il Tar ha inoltre stabilito che la richiesta di accertamento delle violazioni sismiche non è un atto di volontà privata, ma un’azione amministrativa nell’interesse pubblico e può essere avviata anche su segnalazione di un singolo soggetto. I ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti per dimostrare errori tecnici tali da invalidare l’accertamento del Genio Civile, e la semplice esistenza di difformità nelle misure delle opere non è sufficiente a dimostrare un’errata applicazione delle norme tecniche.

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Download Gratuito Sentenza Tar Sicilia 4182/2024 - Violazioni antisismiche e conformità urbanistica

Quando è ammessa l'autorizzazione sismica in sanatoria?
Cassazione 9355/2024

L'autorizzazione sismica deve essere sempre preventiva e non può essere concessa in sanatoria, in particolare nelle aree soggette a vincoli sismici al fine di preservare la sicurezza delle costruzioni e la protezione dell’incolumità pubblica.

Con la sentenza n. 9355/2024, il Consiglio di Stato ha chiarito questo aspetto, sottolineando che, in conformità con l'art. 94 del DPR 380/2001 e con il regolamento regionale Lazio 14/2016, l'autorizzazione sismica in sanatoria non è prevista nell'ordinamento italiano. Il rilascio postumo di tale autorizzazione è infatti in contrasto con i principi di tutela dell’incolumità pubblica e di vigilanza sul rischio sismico, come stabilito dalla normativa vigente.

Il caso esaminato riguardava un complesso alberghiero situato nel Lazio, per il quale erano stati effettuati interventi edilizi senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica. La ricorrente aveva cercato di ottenere il nulla osta paesaggistico, il permesso di costruire in sanatoria e, infine, una sanatoria per l'autorizzazione sismica, ma quest'ultima era stata respinta dal Genio Civile, e il ricorso è stato successivamente rigettato dal TAR Lazio.

L'appellante ha impugnato la decisione del Tar Lazio, ritenendo errato il diniego dell'autorizzazione sismica. In particolare, ha contestato la sentenza, sostenendo che fosse sbagliato considerare esclusivamente l’art. 94 del DPR 380/2001, senza valutare la possibilità di ottenere una sanatoria postuma ai sensi dell'art. 36 dello stesso testo unico edilizio, ogniqualvolta l’immobile si trovi in una zona soggetta a vincolo sismico. In questo senso, ha argomentato che dovrebbero essere presi in considerazione anche gli articoli 99 e seguenti del DPR 380/2001.

La Regione Lazio si è opposta all'appello, ribadendo che non esiste l'autorizzazione sismica in sanatoria, ha evidenziato l’importanza della vigilanza sul rischio sismico e ha richiamato il principio fondamentale di tutela della pubblica incolumità, sottolineando che l’interesse edificatorio privato deve essere subordinato a quello pubblico.

Il Consiglio di Stato, accogliendo la posizione del Genio Civile e del TAR, ha rigettato l’appello, confermando che nell'ordinamento italiano non è prevista la possibilità di ottenere un'autorizzazione sismica in sanatoria.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’interesse privato alla realizzazione di interventi edilizi deve sempre essere subordinato alla sicurezza pubblica. Questo principio implica che, in assenza di un’autorizzazione sismica che attesti la sicurezza dell’edificio, non possa essere rilasciato alcun permesso di costruire. Tale principio è applicabile anche all’articolo 36 del DPR 380/2001.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 9355/2024 - Autorizzazione sismica in sanatoria

Creazione di tramezzature interne: occorre l’autorizzazione sismica?
Cassazione 28013/2023

La sentenza penale n. 28013/2023 della Corte di Cassazione affronta il tema dell'autorizzazione sismica per le opere realizzate in zone sismiche, nello specifico se per la creazione di tramezzature interne: occorre l’autorizzazione sismica.

In particolare, si analizza il caso di un cambio di destinazione d'uso di locali all'interno di una villetta, senza la preventiva denuncia al Genio Civile e senza autorizzazione comunale, in violazione dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001. La questione principale riguarda la necessità dell'autorizzazione sismica per la realizzazione di tramezzature. La Cassazione respinge l'automatismo secondo cui qualsiasi intervento in zona sismica richiederebbe automaticamente autorizzazione, sottolineando la distinzione tra interventi rilevanti per la pubblica incolumità, di minore rilevanza e privi di rilevanza, come stabilito dall'art. 94 bis introdotto con il D.L. 32/2019. La sentenza chiarisce che non tutti gli interventi in manutenzione straordinaria richiedono autorizzazione sismica e che è necessario valutare caso per caso. La Cassazione conclude che la sentenza impugnata non ha considerato adeguatamente le specifiche circostanze del caso in questione, quindi accoglie il ricorso con rimando a nuovo giudizio.

L'ampliamento di un seminterrato in zona sismica oltre al PdC necessita anche dell'autorizzazione sismica
Consiglio di Stato 7744/2022

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 7744/2022 - Seminterrato e autorizzazione sismica

Approfondimento

Lastrico solare trasformato in terrazzo e di un soppalco interno: occorre l’autorizzazione sismica?
Consiglio di Stato 6835/2022

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Download Gratuito Consiglio di Stato - sentenza n. 6835/2022 (autorizzazione sismica e interventi di minor rilevanza)

Approfondimento

Niente PdC in sanatoria senza autorizzazione sismica
Tar Campania 1614/2022

Approfondimento

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Download Gratuito Tar Campania - sentenza n. 1614/2022 (PdC in sanatoria in area sismica)

Quando una struttura precaria necessita di autorizzazione sismica?
Cassazione 20362/2021

In tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall'art. 95 del dpr 380/2001 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità.

Approfondimento

Pergotenda/pergolato e obbligo di autorizzazione sismica: occhio alle dimensioni!
TAR Lazio 7809/2021

Approfondimento

Un gazebo in legno non ha bisogno di autorizzazione sismica e collaudo statico
Cassazione 12851/2020

I gazebo in legno, quando non hanno carattere di stabilità e permanenza nel tempo, e risultano di limitate dimensioni, possono rientrare in attività di edilizia libera.

Approfondimento

Interventi in zona sismica: il deposito è obbligatorio anche per opere non in cemento armato
Cassazione 39335/2018

Approfondimento

Autorizzazione sismica prevale sul permesso di costruire
Tar Calabria 202/2018

L'autorizzazione sismica deve intervenire prima del rilascio del titolo edilizio, in quanto il nulla-osta del Genio civile per le costruzioni da realizzare in zone sismiche, anche se non è condizione per il rilascio della concessione edilizia, è presupposto di efficacia di quest'ultima

Approfondimento

Autorizzazione sismica, il preavviso al Genio Civile è sempre obbligatorio
Cassazione 9126/2017

Nelle aree a rischio sismico la speciale disciplina antisismica, acquisizione di tutte le autorizzazioni previste e l'invio di una comunicazione preventiva al Genio Civile, si applica a tutte le costruzioni la cui sicurezza può interessare la pubblica incolumità.

Approfondimento

Anche per la realizzazione di lavori in “zona 3” serve l’autorizzazione sismica
Cassazione 56040/2017

Per l’esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il titolo abilitativo edilizio; è indispensabile la preventiva denuncia dell’intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica autorizzazione sismica, come previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Gli obblighi di denuncia e autorizzazione sussistono anche nei territori a basso rischio sismico classificati come “zona 3”.

Approfondimento

Veranda: è necessario l’ok del Genio Civile anche se non è richiesto il Permesso di Costruire?
Cassazione 16182/2013

La realizzazione di una veranda costituisce reato se non è preceduta, in base alle norme nazionali in materia di antisismica, dalla comunicazione al Genio Civile.

Approfondimento

Autorizzazioni in zona sismica: aggiornamenti dalle Regioni

Di seguito si riportano i principali aggiornamenti e riferimenti normativi in relazione alle autorizzazioni in zona sismica delle varie regioni.

Regione Friuli Venezia Giulia: operativo dal 1° febbraio 2025 il portale Opere strutturali FVG

Importanti novità per le autorizzazioni relative a progetti strutturali in Friuli Venezia Giulia: dal 1° febbraio 2025 è operativo il nuovo portale Opere strutturali FVG.

Trovano così applicazione le disposizioni contenute:

  • nella Legge Regionale 2/2024 di modifica alla Legge Regionale 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);
  • nel “Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica” emanato con D.P.R. 165/2024.

Con questi provvedimenti la regione Friuli Venezia Giulia ha recepito le modifiche al D.P.R. 380/2001 con riferimento alla definizione delle categorie di intervento, ai tempi e alle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi di deposito/autorizzazione e al fine di dare avvio al processo di digitalizzazione per la trasmissione delle istanze relative ai progetti strutturali e relativi adempimenti.

Leggi l'approfondimento

Regione Marche: linee guida per le costruzioni in zona sismica aggiorna al Salva Casa (2025)

Con Delibera di Giunta Regionale n. 976 del 24 giugno 2025 , la Regione Marche ha approvato le nuove Linee Guida per l’attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche di cui alla Legge Regionale 1/2018.

Le disposizioni si inseriscono nel processo di recepimento del Decreto Salva Casa avviato con la Legge regionale 4/2025, che ha aggiornato la Legge Regionale 1/2018 affidando alla Giunta regionale il compito di adottare le nuove disposizioni attuative.

Con la D.G.R. 976/2025, in particolare:

  • si approvano, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), e dell’articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 1/2018, le “Linee Guida per l’attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche”, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con la D.G.R. n. 975/2021;
  • si modifica la D.G.R. 1520/2003, sostituendo gli elenchi degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali rilevanti per la protezione civile in caso di eventi sismici, presenti negli allegati A e B, con quelli indicati nei paragrafi 5.2 e 5.3 dell’Allegato A contenuto nel provvedimento aggiornato.

Per approfondire, rimandiamo ai testi integrali qui disponibili per il download gratuito:

  • D.G.R. 976/2025 contenente le nuove "Linee guida per l'attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche"
  • Legge regionale 1/2018 aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale 4/2025.

Leggi l'approfondimento

Regione Sicilia: autorizzazioni in zona sismica per lavori pubblici abolite dal Codice appalti (2024)

Con Circolare del 4 settembre 2024 l'Ufficio del Genio Civile della Regione Sicilia ha fornito importanti indicazioni in merito alle procedure di deposito ed autorizzazione e di denuncia dei lavori per le costruzioni in zona sismica relative a lavori pubblici, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice Appalti).

L’art. 42 (Verifica della progettazione), comma 3, prevede che per tutte le Opere Pubbliche le cui procedure di affidamento siano state avviate a partire dal 1° luglio 2023, tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del Genio Civile, saranno assolti con l’esito positivo dell’attività di verifica del progetto, che dovrà essere depositato con modalità telematica interoperabile nella specifica sezione dell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (https://ainop-coll.mit.gov.it/portale), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con questa norma viene quindi esteso a tutte le opere pubbliche soggette al Codice il regime procedurale semplificato già previsto per i lavori pubblici di interesse statale o ad essi equiparati (art. 10, comma 7 bis, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020).

Con la circolare il Genio Civile, in pratica, ricorda che con l'entrata in vigore oggi del nuovo codice degli appalti sono di fatto abolite le procedure di deposito (art. 93 DPR 380) e di autorizzazione sismica (art. 94), nonché di denuncia dei lavori da parte del costruttore (art. 65, o Legge 1086/71), per i lavori pubblici.

Pertanto, in coerenza alla nuova disciplina sulla verifica della progettazione, relativamente ai lavori pubblici soggetti al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023, le Strutture Tecniche competenti in materia sismica (Genio Civile) della Regione Sicilia non rilasceranno più autorizzazioni sismiche né accetteranno depositi di progetti o depositi della denuncia dei lavori.

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Download Gratuito Circolare Genio Civile Sicilia 04/09/2024 - Autorizzazioni in zona sismica

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FAQ

Serve sempre l’autorizzazione sismica in zona sismica?

No. La procedura dipende dalla categoria dell’intervento prevista dall’art. 94-bis e dalla normativa regionale applicabile. Occorre distinguere tra interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza.

Che differenza c’è tra deposito sismico e autorizzazione sismica?

Il deposito documenta preventivamente il progetto secondo le procedure previste; l’autorizzazione comporta invece un provvedimento dell’autorità competente nei casi in cui la normativa lo richiede. La procedura effettiva dipende dalla categoria dell’intervento e dalla Regione.

Chi stabilisce se un intervento è rilevante?

I criteri generali derivano dall’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 e dalle linee guida nazionali; le Regioni definiscono poi gli elenchi e gli aspetti applicativi.

Per un intervento locale serve il collaudo statico?

Secondo l’impostazione delle NTC 2018 richiamata dalla fonte, il collaudo statico previsto per miglioramento e adeguamento non è richiesto con le stesse modalità per gli interventi locali. Devono comunque essere rispettati gli adempimenti e la documentazione previsti per il singolo caso.

Il permesso di costruire sostituisce l’autorizzazione sismica?

No. Titolo edilizio e adempimenti strutturali appartengono a due piani differenti. Il possesso del permesso di costruire non elimina automaticamente gli obblighi previsti dalla disciplina antisismica.

Una SCIA edilizia sostituisce il deposito al Genio Civile?

No. La SCIA edilizia non sostituisce gli eventuali adempimenti strutturali e antisismici previsti dalla normativa nazionale e regionale.

La zona sismica del Comune determina l’accelerazione da usare nel calcolo?

Non direttamente. Le NTC utilizzano la pericolosità sismica associata al sito e alle caratteristiche dell’opera; la classificazione in zone conserva funzioni amministrative e di pianificazione.

Quali sono i riferimenti normativi principali?

I principali riferimenti sono il D.P.R. 380/2001, in particolare artt. 93, 94 e 94-bis, il D.M. 17 gennaio 2018 – NTC 2018, la Circolare applicativa del 21 gennaio 2019 e il D.M. 30 aprile 2020 sui criteri dell’art. 94-bis.

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