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Autorizzazione sismica: quando occorre

Autorizzazione sismica: quando occorre?

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Se gli interventi non sono rilevanti non occorre la preventiva autorizzazione sismica. I nuovi chiarimenti del CdS

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 6835/2022 torna sulle condizioni che rendono necessaria o meno l’autorizzazione sismica per la realizzazione di un manufatto in area a rischio sismico. Ricordiamo in merito che in recenti sentenze trattate in precedenza l’orientamento giurisprudenziale prevalente sembrava essere quello che qualunque intervento in zona sismica dovesse essere avallato da autorizzazione sismica, ma questa volta il Consiglio di Stato nella sua decisione pare assumere posizioni meno rigide al riguardo.

Il caso di un lastrico solare trasformato in terrazzo e di un soppalco interno. Occorre l’autorizzazione sismica?

La proprietaria di un immobile sito in uno storico complesso immobiliare otteneva il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggista per le seguenti opere:

  • trasformazione del lastrico solare in terrazzo;
  • creazione di un soppalco interno in ferro e legno.

Nel dettaglio, il soppalco di 3,50 m x 4,60 m, realizzato in un vano voltato, era costituito da travi in ferro e soprastante tavolato in legno.

Successivamente, una vicina si opponeva alle opere descritte, poiché prive dell’autorizzazione sismica necessaria.

La questione sfociava in un ricorso al Tar contro il Comune, ma il Tar lo respingeva.

La vicina ricorrente non demordeva e, sostenendo che i giudici non avrebbero considerato che, come da relazione di tecnico competente, le opere in oggetto sarebbero state tali da incidere sulla staticità del fabbricato così da accrescere il rischio sismico, decideva di ricorrere in appello presso il CdS.

A tal riguardo è utile ricordare che la verifica di strutture  esistenti o la progettazione di nuove oggi può risultare un’operazione tanto delicata quanto semplice e veloce con l’ausilio del giusto software per il calcolo strutturale a supporto del prezioso lavoro del tecnico.

La sentenza del CdS: le opere non sono rilevanti da rendere necessaria l’autorizzazione simica

I giudici di Palazzo Spada osservano che non emergono elementi sufficienti che denotino che l’intervento edilizio descritto negli atti necessiti della previa autorizzazione sismica.

Infatti l’art. 94 bis “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche” del dpr 380/2001, prevede l’obbligo della preventiva autorizzazione sismica solo per gli interventi definiti “rilevanti”. Il comma 4 infatti dispone che:

Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

I giudici fatta questa premessa puntualizzano, tra l’altro, sul dato che si evince dalla perizia del C.T.U. del precedente giudizio, secondo cui “non si rinvengono, allo stato, con riferimento sia alla proprietà ricorrente che resistente particolari e/o evidenti segnali fessurativi che possano rappresentare una sofferenza della struttura muraria che possa lasciar intendere, allo stato una compromissione della staticità dell’insieme e un pericolo concreto e attuale alle abitazioni dei ricorrenti”.

Infatti la stessa consistenza delle opere (trasformazione del lastrico solare in terrazzo e soppalco interno) non consente di cogliere con intuitiva evidenza, ma al contrario di escluderla, la possibile ricaduta dell’intervento sull’equilibrio statico del fabbricato, che pertanto sfugge all’alveo applicativo del citato articolo 94 bis del TUE. Il soppalco in questione presenta, in effetti, delle caratteristiche che consentono di escludere l’utilizzo di materiali cementizi (come emerge dalla relazione tecnica) che, per il loro peso specifico, possono verosimilmente incidere sull’assetto strutturale del fabbricato.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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