Art. 146 e 149 dlgs 42/2004: quando è obbligatoria l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quando non è richiesta? Ecco come e quando farla!
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è un provvedimento amministrativo obbligatorio per intervenire in aree che sono sottoposte a tutela paesaggistica e serve a garantire un controllo sulla compatibilità dell’intervento programmato in quella determinata area con l’interesse paesaggistico tutelato.
Per evitare errori o dimenticanze nella redazione dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e per non rischiare che venga respinta dall’amministrazione competente, ti fornisco:
L’art. 146 del dlgs 42/2004 individua i tempi e il procedimento per ottenere l’autorizzazione paesaggistica. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Il procedimento per ottenere l’autorizzazione paesaggistica è scandito in 5 diverse fasi:
L’art. 146, comma 9 specifica che “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione“.
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria, regolamentata dall’art. 146 del dlgs 42/2004, deve essere richiesta da un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene per intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico.
Tali soggetti hanno l’obbligo di presentare all’amministrazione competente:
La mancanza della relazione paesaggistica è motivo di annullamento dell’autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica è un atto propedeutico al permesso di costruire o altro titolo abilitativo pertanto i soggetti richiedenti devono astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
L’art. 149 comma 1 prevede una serie di casi in cui l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta. In particolare non è necessario presentare richiesta per:
ll dpr 31/2017 ha aggiornato la normativa vigente ridefinendo una serie di interventi a lieve impatto paesaggistico per il quale non è prevista autorizzazione paesaggistica ordinaria.
In particolare, il provvedimento individua:
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