Autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria Lazio: i nuovi modelli da scaricare e le procedure da seguire
Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene, voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, ha l’obbligo di sottoporre all’Ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire al fine di accertare la compatibilità paesaggistica e rilasciare la relativa autorizzazione paesaggistica.
L’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento amministrativo necessario per intervenire in aree sottoposte a tutela paesaggistica. L’iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica segue un binario parallelo a quello per il titolo abilitativo, ma è un procedimento autonomo. La legge punisce severamente, anche penalmente, chi interviene senza rispettare i vincoli paesaggistici poiché è necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica. Per evitare errori o dimenticanze nella redazione del documento e per non rischiare che venga respinta dall’amministrazione competente, ti suggerisco un software per la relazione paesaggistica che ti guida nella compilazione del modello di autorizzazione paesaggistica ordinaria, della relazione paesaggistica e di altri modelli aggiornati, rispondente a tutte le richieste della norma necessarie per ottenere l’autorizzazione paesaggistica.
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’articolo 146 del dlgs n. 42/2004 e costituisce atto autonomo rispetto al rilascio del titolo abilitativo.
Ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 42/2004, l’autorizzazione NON è richiesta nei seguenti casi:
Successivamente, il dpr n. 31/2017 è intervenuto al fine di semplificare la normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, individuando una serie di interventi a lieve impatto paesaggistico. In particolare, il provvedimento individua:
Si parla, quindi di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata. Per maggiori approfondimenti in merito ti rimando ai rispettivi articoli:
L’autorizzazione paesaggistica ha la finalità di accertare la compatibilità delle opere con le norme in materia di paesaggio.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica prima di intraprendere determinati lavori di trasformazione, astenendosi dall’avviare i lavori prima del rilascio della stessa.
Il regime vincolistico dei beni tutelati sono riportati nelle Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (consultabile on-line sul sito internet della regione Lazio).
Ai sensi dell’art. 149 del dlgs 42/2004, l’autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi:
Sono, inoltre, esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere elencati nell’Allegato A del dpr n. 31/2017.
L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata da Roma Capitale limitatamente agli interventi sub-delegati dalla regione Lazio, in base alla legge regionale n. 8/2012 e s.m.i; per gli altri interventi il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è di competenza della Regione.
L’autorizzazione paesaggistica ha valore per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146 comma 4 dlgs 42/2004). In particolare, il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento.
Nell’ambito delle procedure autorizzatorie di competenza regionale l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione, che dal 1° settembre 2020 devono essere necessariamente inviate in forma digitale via PEC, vanno sempre presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune territorialmente competente.
Fatta eccezione per i casi in cui:
Ricevuta l’istanza, il SUE verifica se l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso oltre all’autorizzazione paesaggistica e al titolo abilitativo edilizio; in tal caso indice la conferenza di servizi.
Solo nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, l’istanza e la relativa documentazione sono trasmesse dal SUE alla Regione (con modello Mod.01A – TRASMISSIONE), esclusivamente via PEC.
A seconda della tipologia dell’intervento da intraprendere e della natura del vincolo imposto sull’area, ci sono delle procedure ben definite da seguire per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, si ha:
Le suddette procedure differiscono per:
Come detto in precedenza, è possibile ricorre al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica solo per:
Il richiedente presenta al SUE comunale apposita istanza secondo il modello (Mod.02SEM, disponibile in allegato), corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato.
La Regione dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica semplificata relative all’intervento, verificandone la completezza.
Si aprono, quindi, i diversi scenari:
In caso di completezza della domanda si può avere:
oppure
A questo punto la valutazione del Soprintendente può essere:
oppure
Infine, in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e la Regione provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Per maggiori approfondimenti ti rimando all’infografica che descrive il flusso procedurale della procedura semplificata.
Di seguito illustrata la procedura ordinaria.
Anche in questo caso il richiedente presenta al SUE comunale apposita istanza, con apposito modello (Mod.02ORD, disponibile in allegato), corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato.
L’istanza e la relativa documentazione vengono trasmesse via PEC dal SUE alla Regione (Mod.01A – TRASMISSIONE) nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, e sussista la competenza regionale in quanto il comune è sprovvisto di delega.
La Regione, dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica, esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento, verificandone la completezza.
Le circostanze possibili sono:
Ricevuta la documentazione, il Soprintendente esprime il proprio parere vincolante all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti dopo di che:
Se decorrono 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, intendendo il silenzio quale tacita condivisione da parte della Soprintendenza della proposta di provvedimento regionale.
Nel caso di proposta negativa di provvedimento regionale, la Regione comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo.
Per maggiori approfondimenti ti rimando all’infografica che descrive il flusso procedurale della procedura ordinaria.
L’”autorizzazione paesaggistica postuma” riguarda gli interventi edilizi realizzati in assenza di titolo autorizzativi in area sottoposta a vincolo paesaggistico successivamente alla loro realizzazione.
Tale circostanza non configura un illecito paesaggistico ma viene richiesto un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del dpr n. 380/2001; gli interventi devono essere, quindi, conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma (ex art. 167 co. 5 dlgs n. 42/2004) deve essere presentata secondo il modello Allegato 3 e deve essere corredata di tutta la documentazione in esso elencata.
Con la Determinazione Dirigenziale n. G16163 del 23 dicembre 2020, la regione Lazio ha aggiornato la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del dlgs 42/2004, sia in procedura ordinaria che semplificata.
L’utilizzo della modulistica allegata diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021.
Dopo questa data non saranno accettate domande presentate con modelli difformi da quelli approvati con determinazione dirigenziale n. G16163 del 23 dicembre 2020 e di seguito allegati
In allegato i nuovi modelli disponibili nella versione aggiornata del software per la relazione paesaggistica.
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