Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata: modulistica regione Lazio

Autorizzazione paesaggistica Lazio: la nuova modulistica

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Autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria Lazio: i nuovi modelli da scaricare e le procedure da seguire

Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene, voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, ha l’obbligo di sottoporre all’Ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire al fine di accertare la compatibilità paesaggistica e rilasciare la relativa autorizzazione paesaggistica.

L’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento amministrativo necessario per intervenire in aree sottoposte a tutela paesaggistica. L’iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica segue un binario parallelo a quello per il titolo abilitativo, ma è un procedimento autonomo. La legge punisce severamente, anche penalmente, chi interviene senza rispettare i vincoli paesaggistici poiché è necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica. Per evitare errori o dimenticanze nella redazione del documento e per non rischiare che venga respinta dall’amministrazione competente, ti suggerisco un software per la relazione paesaggistica che ti guida nella compilazione del modello di autorizzazione paesaggistica ordinaria, della relazione paesaggistica e di altri modelli aggiornati, rispondente a tutte le richieste della norma necessarie per ottenere l’autorizzazione paesaggistica.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata in breve

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’articolo 146 del dlgs n. 42/2004 e costituisce atto autonomo rispetto al rilascio del titolo abilitativo.

Ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 42/2004, l’autorizzazione NON è richiesta nei seguenti casi:

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  • interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  • taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Successivamente, il dpr n. 31/2017 è intervenuto al fine di semplificare la normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, individuando una serie di interventi a lieve impatto paesaggistico. In particolare, il provvedimento individua:

  • 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A);
  • 42 interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto (Allegato B).

Si parla, quindi di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata. Per maggiori approfondimenti in merito ti rimando ai rispettivi articoli:

Autorizzazione paesaggistica regione Lazio

L’autorizzazione paesaggistica ha la finalità di accertare la compatibilità delle opere con le norme in materia di paesaggio.

Quando bisogna richiedere l’autorizzazione paesaggistica?

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica prima di intraprendere determinati lavori di trasformazione, astenendosi dall’avviare i lavori prima del rilascio della stessa.

Il regime vincolistico dei beni tutelati sono riportati nelle Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (consultabile on-line sul sito internet della regione Lazio).

Interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

Ai sensi dell’art. 149 del dlgs 42/2004, l’autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi:

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  • interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  • taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Sono, inoltre, esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere elencati nell’Allegato A del dpr n. 31/2017.

Chi rilascia l’autorizzazione paesaggistica?

L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata da Roma Capitale limitatamente agli interventi sub-delegati dalla regione Lazio, in base alla legge regionale n. 8/2012 e s.m.i; per gli altri interventi il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è di competenza della Regione.

Efficacia autorizzazione paesaggistica

L’autorizzazione paesaggistica ha valore per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146 comma 4 dlgs 42/2004). In particolare, il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento.

Come richiedere l’autorizzazione paesaggistica?

Nell’ambito delle procedure autorizzatorie di competenza regionale l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione, che dal 1° settembre 2020 devono essere necessariamente inviate in forma digitale via PEC, vanno sempre presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune territorialmente competente.

Fatta eccezione per i casi in cui:

  • l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; in questo caso deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente ed acquisita nell’ambito del procedimento unico ivi previsto, con il ricorso alla conferenza di servizi;
  • l’intervento interessa più Comuni, in tal caso la richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata direttamente alla Regione Lazio (Mod.01B – TRASMISSIONE).

Ricevuta l’istanza, il SUE verifica se l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso oltre all’autorizzazione paesaggistica e al titolo abilitativo edilizio; in tal caso indice la conferenza di servizi.

Solo nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, l’istanza e la relativa documentazione sono trasmesse dal SUE alla Regione (con modello Mod.01A – TRASMISSIONE), esclusivamente via PEC.

Quali procedure bisogna seguire per ottenere l’autorizzazione paesaggistica?

A seconda della tipologia dell’intervento da intraprendere e della natura del vincolo imposto sull’area, ci sono delle procedure ben definite da seguire per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, si ha:

  • procedura semplificata;
  • procedura ordinaria;
  • accertamento di compatibilità paesaggistica;
  • autorizzazione paesaggistica postuma.

Le suddette procedure differiscono per:

  • la documentazione da allegare all’istanza;
  • i tempi di istruttoria del procedimento.

Quando serve autorizzazione paesaggistica semplificata?

Come detto in precedenza, è possibile ricorre al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica solo per:

  • gli interventi da realizzarsi su aree o immobili sottoposti a vincolo paesaggistico di lieve entità (si tratta degli interventi elencati nell’Allegato B, art. 3 dpr n. 31/2017);
  • le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute (art. 7 dpr n. 31/2017).

Come funziona l’autorizzazione paesaggistica: l’iter procedurale

Il richiedente presenta al SUE comunale apposita istanza secondo il modello (Mod.02SEM, disponibile in allegato), corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato.

La Regione dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica semplificata relative all’intervento, verificandone la completezza.

Si aprono, quindi, i diversi scenari:

  • se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 10 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata;
  • se la documentazione è completa, invece, la Regione procede all’esame della richiesta.

In caso di completezza della domanda si può avere:

  • valutazione è negativa, in tal caso la Regione lo comunica immediatamente al richiedente, esponendo i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Entro 15 giorni dalla comunicazione l’interessato può rappresentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Qualora persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Regione entro 20 giorni rigetta l’istanza motivandola, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente;

oppure

  • valutazione è positiva, in tal caso l’amministrazione procede ad inviare all’invio alla Soprintendenza, entro 30 giorni, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.

A questo punto la valutazione del Soprintendente può essere:

  • positiva, e quindi entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, alla Regione che adotta il provvedimento conclusivo nei 10 giorni successivi;

oppure

  • negativa, e quindi il Soprintendente ne dà immediata comunicazione al richiedente esprimendo, contestualmente, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento, a meno che l’intervento risulti incompatibile con i valori paesaggistici; in tal caso, l’interessato entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso tale termine, se ricorrano i presupposti la Soprintendenza, entro il termine di 20 giorni, adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione alla Regione.

Infine, in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e la Regione provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Per maggiori approfondimenti ti rimando all’infografica che descrive il flusso procedurale della procedura semplificata.

Autorizzazione ordinaria Lazio

Di seguito illustrata la procedura ordinaria.

Anche in questo caso il richiedente presenta al SUE comunale apposita istanza, con apposito modello (Mod.02ORD, disponibile in allegato), corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato.

L’istanza e la relativa documentazione vengono trasmesse via PEC dal SUE alla Regione (Mod.01A – TRASMISSIONE) nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, e sussista la competenza regionale in quanto il comune è sprovvisto di delega.

La Regione, dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica, esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento, verificandone la completezza.

Le circostanze possibili sono:

  • se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 30 giorni e, qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata;
  • se la documentazione è completa, la Regione provvede a trasmetterla alla Soprintendenza entro 40 giorni, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.

Ricevuta la documentazione, il Soprintendente esprime il proprio parere vincolante all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti dopo di che:

  • in caso di parere positivo della Soprintendenza, entro 20 giorni la Regione provvede in conformità con il provvedimento conclusivo;
  • in caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo. La Regione provvede in conformità entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente.

Se decorrono 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, intendendo il silenzio quale tacita condivisione da parte della Soprintendenza della proposta di provvedimento regionale.

Nel caso di proposta negativa di provvedimento regionale, la Regione comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo.

Per maggiori approfondimenti ti rimando all’infografica che descrive il flusso procedurale della procedura ordinaria.

Autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto

L’”autorizzazione paesaggistica postuma” riguarda gli interventi edilizi realizzati in assenza di titolo autorizzativi in area sottoposta a vincolo paesaggistico successivamente alla loro realizzazione.

Tale circostanza non configura un illecito paesaggistico ma viene richiesto un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del dpr n. 380/2001; gli interventi devono essere, quindi, conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.

L’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma (ex art. 167 co. 5 dlgs n. 42/2004) deve essere presentata secondo il modello Allegato 3 e deve essere corredata di tutta la documentazione in esso elencata.

Autorizzazione paesaggistica regione Lazio: la nuova modulistica

Con la Determinazione Dirigenziale n. G16163 del 23 dicembre 2020, la regione Lazio ha aggiornato la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del dlgs 42/2004, sia in procedura ordinaria che semplificata.

L’utilizzo della modulistica allegata diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021.

Dopo questa data non saranno accettate domande presentate con modelli difformi da quelli approvati con determinazione dirigenziale n. G16163 del 23 dicembre 2020 e di seguito allegati

In allegato i nuovi modelli disponibili nella versione aggiornata del software per la relazione paesaggistica.

 

 

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