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Autorizzazione paesaggistica, vale il silenzio assenso per ritardo della Soprintendenza?

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Tar Sardegna e autorizzazione paesaggistica: se il parere della Soprintendenza non arriva nei termini previsti vale il silenzio assenso!

Se la Soprintendenza non rilascia nei termini previsti il parere necessario all’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione comunale deve dare il via libera all’intervento.

Nella sentenza 394/2017 del Tar Sardegna, i giudici amministrativi chiariscono le conseguenze del mancato arrivo del parere degli enti di tutela nei termini previsti dalle procedure di autorizzazione paesaggistica (art. 146 dlgs 42/2004).

Il dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Ai sensi dell’art. 146 del dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ogni intervento in edilizia, che coinvolga beni tutelati dal punto di vista architettonico e/o paesaggistico, è soggetto a previa autorizzazione paesaggistica.

L’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità titolare della gestione del vincolo, su parere obbligatorio e vincolante della competente Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio.

In particolare, l’art. 146 del Codice (modificato dall’art. 25, comma 3, del dl 133/2014, convertito dalla legge 164/2014) prevede che:

il soprintendente renda il richiesto parere entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, ossia dalla ricezione della relazione tecnica istruttoria predisposta dalla regione, all’interno della quale è formulata anche una proposta di provvedimento.

Il caso in sentenza

Il caso in esame riguarda la richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di una dependance ed una piscina a servizio di una residenza già esistente.

Il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia nega l’autorizzazione in base al parere negativo della Soprintendenza; di conseguenza il Comune respinge la richiesta di concessione edilizia. I proprietari presentano ricorso al Tar Sardegna, che lo accoglie per difetto di motivazione.

Inizia, così, un nuovo iter di autorizzazione paesaggistica: la Regione trasmette alla Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa, al fine di acquisire il prescritto parere vincolante.

La proposta regionale risulta favorevole. Dopo la richiesta di integrazione documentale sulla relazione tecnica favorevole della Regione da parte della Soprintendenza, cui i ricorrenti adempivano, la stessa Soprintendenza non risponde nei termini previsti.

Il Comune non ammette l’intervento.

I proprietari propongono, quindi, un secondo ricorso, nuovamente accolto dai giudici amministrativi.

Il silenzio assenso della Soprintendenza

Il provvedimento si è fermato per inerzia della Soprintendenza sulla relazione tecnica; il parere sarebbe dovuto arrivare entro 45 giorni dalla ricezione della relazione tecnica istruttoria predisposta dalla Regione.

Tuttavia, essendosi la Soprintendenza già espressa favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e data la natura vincolante del parere riservato alla Soprintendenza, trascorsi 45 giorni scatta il silenzio assenso, (art. 146 dlgs 42/2004).

Conclusioni

In definitiva, non potendo la Regione mettere in discussione quanto già espresso dalla Soprintendenza, è tenuta al rilascio l’autorizzazione paesaggistica.

I giudici, evidenziando la natura vincolante del silenzio assenso della Soprintendenza, affermano che è possibile procedere alla realizzazione dei lavori di ampliamento.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza 8 giugno 2017, n. 394

 

 

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