Autoconsumo collettivo: cos’è come accedere agli incentivi per il fotovoltaico
L'autoconsumo collettivo offre notevoli vantaggi per il fotovoltaico, importanti agevolazioni e contributi in conto capitale fino al 30 novembre 2025
L’autoconsumo collettivo (AUC) rappresenta un modello innovativo di consumo energetico, incentrato sulla condivisione e sfruttamento locale dell’energia generata da fonti rinnovabili.
Il condominio, in particolare, rappresenta una grande opportunità per cogliere i benefici dell’autoconsumo collettivo e iniziare ad autoprodurre energia rinnovabile e condivisa, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Prima di procedere, però, alla costituzione di un gruppo di autoconsumo collettivo è necessario effettuare un’analisi delle necessità energetiche del gruppo e valutare la fattibilità tecnica ed economica del progetto. Infatti, per sfruttare al meglio l’efficacia di un impianto alimentato da qualsiasi fonte rinnovabile è necessario dimensionarlo correttamente in modo tale da soddisfare il fabbisogno energetico richiesto dagli utenti.
Per simulare un progetto di dimensionamento puoi usare il software per la progettazione di impianti fotovoltaici con cui puoi ottenere in poco tempo una simulazione della produttività ed il costo dell’impianto per conoscerne la fattibilità.
In questo articolo analizziamo il concetto di autoconsumo collettivo, spieghiamo come funziona, come si differenzia dalla comunità energetica e soprattutto come accedere alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto (per questi ultimi è possibile presentare domanda fino al 30 novembre 2025).
Indice
Autoconsumo collettivo: cos’è e chi può farne parte?
Con autoconsumo collettivo si fa riferimento ad un insieme di autoconsumatori (come da Direttiva RED II devono essere almeno 2) di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e dispongono di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
A differenza dell’approccio tradizionale di attingere esclusivamente all’energia fornita dalla rete elettrica nazionale, l’AUC consente a un gruppo di individui di consumare l’energia prodotta internamente al proprio gruppo.
I soggetti si associano tra di loro attraverso un contratto di diritto privato con l’intenzione di produrre, consumare, accumulare o vendere energia elettrica rinnovabile. L’energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili può essere consumata in loco, immagazzinata o venduta, purché tale attività non costituisca l’attività commerciale o professionale principale.
I membri del gruppo di autoconsumo collettivo vengono appunto detti autoconsumatori e possono essere utenti residenziali o titolari di attività commerciali ubicate all’interno dello stesso edificio o condominio.
Dove devono essere ubicati i punti di connessione?
I punti di connessione dei clienti finali di un gruppo di autoconsumatori devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio.
Gli impianti possono essere situati nell’edificio o condominio o anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell’ambito dell’area afferente alla medesima cabina primaria.
Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo.
Gli impianti di produzione della configurazione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni del gruppo di autoconsumatori.
Chi può far parte di un gruppo di autoconsumo collettivo?
Qualunque soggetto titolare di un punto di connessione può partecipare a un gruppo di autoconsumatori, in qualità di produttore e/o cliente finale, fatta eccezione per alcune tipologie di imprese private.
In particolare, non possono associarsi al Gruppo di autoconsumatori le imprese la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00.
Un gruppo di autoconsumatori non necessita della “intermediazione” di un soggetto giuridico, in quanto i rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo vengono regolati da un contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta al GSE di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Nel caso di condomìni, i rapporti possono essere regolati attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori.
Nel contratto devono poi essere riportati i contenuti minimi previsti nelle Regole Operative del GSE e riportati di seguito.
I soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
- essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
- aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti descritti nelle regole operative e di seguito riportati;
- aver dato mandato al referente, ove previsto, per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio per l’autoconsumo diffuso.
I rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:
- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- preveda che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all’Allegato 1 del D.M. CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese eo utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Chi è il referente di un gruppo di autocosumatori?
Il ruolo di referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, può essere svolto da:
- uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- l’amministratore di condominio, se presente, individuato come referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- il rappresentante legale dell’edificio;
- un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri.
Autoconsumo collettivo: quali gli incentivi previsti?
Il D.M. 414/2023 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha stanziato incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR, definendo i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.
In attuazione al decreto CER, il GSE ha poi fornito le regole operative (D.M. 106/2024) su requisiti di ammissibilità, modalità di presentazione delle domande e tempistiche.
I gruppi di autoconsumatori accedono ai contributi economici previsti previa richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso da presentare al GSE.
I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione del Gruppo di autoconsumatori, e sono:
- il corrispettivo di valorizzazione, definito dall’ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata;
- la tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile.
I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).
Come avere il contributo in conto capitale per l’autoconsumo?
Per i soli gruppi di autoconsumatori i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
Requisiti di accesso
L’impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
- essere di nuova costruzione o un potenziamento di impianto esistente;
- avere una potenza non superiore a 1 MW;
- essere ubicato in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
- avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo;
- disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ove previsto;
- disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppi di autoconsumatori di cui l’impianto farà parte;
- entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
- rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm) e dal tagging climatico;
- essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, nel limite del costo di investimento massimo di riferimento indicato nel Decreto CACER:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese di cui alle lettere da f) a i) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Inoltre, le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 30 novembre 2025 (fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili) attraverso il portale “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo” del GSE.
Si rimanda alle regole operative (D.M. 106/2024) per maggiori dettagli.
Differenza tra autoconsumo collettivo e comunità energetiche
Sebbene condividano obiettivi comuni, l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche presentano alcune differenze, in modo particolare nella loro costituzione.
Si parla di autoconsumo collettivo quando si ha un singolo edificio con diverse utenze. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi e usufruire di detrazioni fiscali. Il classico esempio è il condominio con pannelli solari sul tetto che forniscono elettricità alle utenze condominiali.
Si parla, invece, di comunità energetica quando i membri che la compongono (tramite contratto) sono un gruppo di privati, enti, PMI che si costituiscono in forma giuridica per produrre e condividere energia. In questo caso i soggetti che partecipano devono necessariamente produrre energia green e condividerla tramite reti di distribuzione esistenti e o con autoconsumo virtuale.
Dunque, una comunità energetica è costituita in maniera differente dai gruppi di autoconsumo collettivo, che agiscono sempre collettivamente ma in virtù di un accordo privato e che si limitano in genere allo stesso condominio o edificio.
Approfondimenti sulle CER e le altre configurazioni di autoconsumo
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/autoconsumo-collettivo-cos-e-come-funziona/



