“Autocarri” nel mirino del Fisco: fissati i criteri per individuare i veicoli da tassare come automobili
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 6 dicembre 2006, ha definito i criteri con cui individuare i veicoli che, anche se omologati come autocarri, sono utilizzabili (ed utilizzate) a tutti gli effetti come autovetture
Secondo tale provvedimento sono da considerarsi “fiscalmente” autovetture quei veicoli per i quali, anche se immatricolati come N1 (Autocarri), ricorrono le seguenti condizioni:
- Il codice di carrozzeria (riportato al rigo “j2” della carta di circolazione) è “F0”
- Il numero di posti è maggiore o uguale a 4
- Il rapporto tra la potenza del motore Pt espressa in kW e la portata (differenza tra massa complessiva Mc e tara T) espressa in tonnellate è maggiore o uguale a 180
I = Pt/(Mc-T) [kW/t]
Tutti gli autocarri, quindi, per i quali ricorrono tutti le suddette condizioni sono fiscalmente equiparati alle autovetture.
Sono pertanto esclusi dall’azione del fisco, almeno per il momento, i veicoli omologati con codice di carrozzeria “G1” (furgone finestrato).
Documento | Dimensione | Formato |
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Provvedimento 6 dicembre 2006dell’Agenzia delle Entrate | 57 Kb | ![]() |

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