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Aumento volumetria in corso d’opera: è lecito se avviene per motivi antisismici

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Aumento volumetria in corso d’opera: il CdS dichiara illegittima la sanzione pecuniaria inflitta dal Comune se l’aumento è legato a motivi antisismici

Un edificio veniva realizzato con alcune difformità rispetto al progetto originario. In particolare, la struttura subiva un aumento di altezza di circa 90 cm, senza comportare alcun aumento né di cubatura né di superficie utile.

La variazione era puramente legata a motivi strutturali (aumento delle sezioni delle travi in copertura), resasi necessaria per le caratteristiche oggettive del progetto in relazione al rispetto della normativa antisismica.

Tutti i vani interni erano rimasti identici per altezza e superficie. Si trattava, in sostanza, di un aumento degli spessori dei solai, e cioè di corpi chiusi e ciechi.

Il Comune rilasciava titolo a sanatoria, con applicazione di una sanzione pecuniaria di complessivi euro 295.845,47, dei quali:

  • euro 52.314,50 quale sanzione edilizia (art. 34 del dpr n. 380/2001)
  • euro 243.532 quale “danno ambientale”, in applicazione dell’art. 167 del dlgs n. 42/2004

Il proprietario presentava ricorso al Tar Emilia Romagna, che accoglieva il ricorso annullando la sanzione inflitta dal Comune.

Il Comune faceva appello al Consiglio di Stato.

Aumento volumetria in corso d’opera: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4824 del 18 novembre 2016 si esprime sul ricorso presentato dal Comune.

Nel caso in esame, l’aumento dimensionale dell’edificio è stato esclusivamente di natura volumetrica ed “esterna”. Non s’è verificata né maggiore volumetria utile interna né maggiore superficie utile interna. L’aumento di volumetria ha riguardato solo le strutture portanti e i solai come conseguenza di un adeguamento antisismico dell’immobile.

Il Comune ha applicato la sanzione pecuniaria, tramutando in superficie metrica la maggior volumetria riscontrata nell’edifico per quindi ricavare il valore economico di tale maggiore superficie. Per quantificare questo vantaggio economico, il Comune ha fatto ricorso al seguente ragionamento:

qualora la proprietà abbattesse l’edificio ristrutturato, ed ampliato all’esterno dal punto di vista volumetrico, e qualora la stessa subito dopo lo ricostruisse, questa volta però rinunciando a parte della maggiore volumetria per ricavarne, sostitutivamente, maggiore superficie utile interna, si paleserebbe a quel punto l’entità del “profitto” al momento non visibile, giacché tutto racchiuso – in potenza – all’interno di quei metri cubi di maggior volume esterno.

Il Consiglio di Stato non ritiene corretto il ragionamento del Comune. Non risulta, in primo luogo, plausibile stimare come “profitto” ciò che, per il suo materiale conseguimento, implicherebbe “sacrificio” di una utilità ben maggiore, ossia, nel caso di specie, la maggiore robustezza dell’edificio dal punto di vista antisismico.

Pertanto viene respinto l’appello del Comune ed accolto quello incidentale, presentato dai committenti e dai tecnici. In particolare il Comune viene condannato al risarcimento del danno nei confronti degli appellanti incidentali.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato 4824/2016

 

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