Attestazione SOA Superbonus e bonus edilizi
Attestazione SOA Superbonus e bonus edilizi: dal Csllpp le categorie SOA idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi
Come orami è noto a tutti, dall’inizio del nuovo anno è diventata obbligatoria l’attestazione SOA (Società organismo di attestazione) anche nei lavori privati di importo superiore ai 516.000 euro che accedono agli incentivi fiscali con cessione del credito/sconto in fattura e quelli agevolati con Superbonus; ricordiamo che l’obbligo era previsto solo negli appalti pubblici e per i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 51/2022 di conversione del dl 21/2022 (decreto Ucraina), ha portato con sé il requisito per accedere al Superbonus e agli altri bonus edilizi legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche. Tuttavia, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il documento n. 1 del 20 marzo 2023 ha analizzato la norma del decreto Ucraina, apportando importanti novità. Quindi, per essere certi di rispondere a tutti i requisiti obbligatori per la legge, ti suggerisco di affidarti a strumenti per i bonus edilizi con cui puoi gestire in totale sicurezza tutta la documentazione richiesta per godere dei benefici fiscali.
Attestazione SOA, cos’è
L’attestazione SOA è l’attestazione abilitante nei confronti dell’impresa a partecipare a gare di appalto aventi oggetto l’esecuzione di lavori pubblici di importi superiori a 150.000 euro. Tale attestazione viene riconosciuta in maniera imparziale e non discriminatoria, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisisti in relazione alla categoria di lavorazione che dovrà essere svolta. Per conoscere tutti i dettagli sulla SOA ti rimando ad uno specifico articolo.
Interventi ammessi, quali sono
Ai sensi dell’art. 10 del decreto Ucraina, si prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi per i quali si proceda con sconto in fattura o cessione del credito (art. 121), ossia:
- Superbonus 110%;
- ecobonus ordinario;
- bonus casa e sismabonus ordinario;
- bonus facciate;
- bonus fotovoltaico ordinario;
- bonus colonnine di ricarica ordinario;
- bonus barriere architettoniche 75%.
Unica discriminante sarà l’importo dei lavori complessivi: l’obbligo si applica esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro.
Interventi edilizi SOA
Ricordiamo che l’art. 10 bis del dl 21/2022 dispone decorrenze diverse in virtù della data di sottoscrizione del contratto di appalto, in particolare:
- l’obbligo di attestazione SOA non si applica ai lavori già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 21 maggio 2022;
- contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge in esame (21 maggio 2022) i cui lavori proseguono oltre il 31 dicembre 2023;
- contratti stipulati a decorrere dal 1°gennaio 2023 per i lavori di importi superiore a 516.000, le imprese dovranno dimostrare di essere in possesso di tale certificazione rilasciata ai sensi del dlgs 50/2016 art. 84, oppure, in via transitoria e fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della stessa.
- contratti stipulati dal 1° luglio 2023, l’esecuzione di lavori verrà affidata esclusivamente ad imprese in possesso di tale attestazione SOA.
I chiarimenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Con l’interpretazione n. 1 del 20 marzo 2023, la Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici apporta dei chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 10-bis del dl 21/2022 meglio conosciuto come decreto Ucraina.
Il documento in esame chiarisce lo scopo principale della norma: non deve essere quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato ed operato per i lavori pubblici, ma bensì di garantire, la professionalità e la presenza reale dell’impresa esecutrice a prescindere dal riferimento della categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire. In particolare, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.
A tal riguardo, possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi le seguenti categorie SOA:
- OG1 (edifici civili e industriali);
- OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).
Legge 38/2023
Infine, ricordiamo che l’art 2-ter comma 1 lettera d della legge 38/2023 (di conversione del decreto blocca cessioni), ha previsto nuove regole in materia di condizioni per la detraibilità delle spese. In particolare, la soglia dei 516.000 euro va calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto e non sul valore complessivo dell’intervento.
Art.2 – ter comma 1 lettera d
l’articolo 10 -bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10 -bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
3) le disposizioni del predetto articolo 10 -bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari
Ti allego il documento Csllpp del n. 1 del 20 marzo 2023
Infine, se vuoi essere certo di seguire sempre le regole giuste sulle procedure sul Superbonus e gli altri bonus edilizi, ti consiglio di utilizzare il software Superbonus 110 linee guida per gestire al meglio le tue pratiche.

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