Attestato sicurezza sul lavoro: tutto quello che c’è da sapere
L'attestato di sicurezza sul lavoro certifica la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza per garantire la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. Ecco normativa, requisiti ed obblighi per interventi a norma
Certificare che i lavoratori abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza è un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08. L’attestato di sicurezza sul lavoro rappresenta una tutela fondamentale sia per i dipendenti che per l’azienda, dimostrando il rispetto delle normative vigenti e contribuendo a garantire un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole. Tale attestato è obbligatorio e deve essere custodito all’interno dell’azienda, sempre disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
Per chi opera nei cantieri, in particolare, documentare la formazione sulla sicurezza è indispensabile per ottenere la patente a crediti, senza la quale, a partire dal 1° ottobre 2024, non sarà possibile svolgere attività lavorative. A tal proposito, ti consiglio di disporre di un sistema di gestione della documentazione di cantiere che ti guida con una pratica check list, ti permette di creare un fascicolo digitale completo e conforme per ogni verifica e garantisce l’archiviazione e la condivisione sicura di tutta la documentazione obbligatoria direttamente sul cloud.

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Indice
- Cos’è l’attestato di sicurezza sul lavoro e a cosa serve?
- Formazione in sicurezza: D.Lgs. 81/08
- Attestato di sicurezza generale e formazione specifica
- Come si ottiene l’attestato di sicurezza sul lavoro?
- Quali sono i requisiti per il rilascio dell’attestato?
- Validità attestato sicurezza sul lavoro
- Quanto dura l’attestato sicurezza sul lavoro?
- Come e quando aggiornare gli attestati di sicurezza
- Nuove regole su corsi e attestati per la sicurezza sul lavoro
- Formazione in edilizia
- Attestato di sicurezza sul lavoro: perché è importante per la patente a crediti?
- Come recuperare l’attestato di sicurezza sul lavoro?
- Quali sono le sanzioni in caso di assenza di attestato sicurezza sul lavoro?
- Sentenze di riferimento
Cos’è l’attestato di sicurezza sul lavoro e a cosa serve?
L’attestato di sicurezza sul lavoro è un documento ufficiale che attesta la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Previsto dal D.Lgs. 81/08, rappresenta un obbligo normativo che impone a tutti i lavoratori di seguire corsi specifici sui rischi connessi al proprio ambiente professionale.
Questo certificato dimostra che i lavoratori hanno completato con successo il percorso formativo, acquisendo le conoscenze e le competenze indispensabili per riconoscere, gestire e prevenire situazioni di rischio. La sua funzione principale è contribuire a ridurre il numero di infortuni, favorendo un ambiente lavorativo più sicuro e consapevole.
Oltre a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, l’attestato garantisce che le aziende siano conformi alle disposizioni di legge, proteggendo i datori di lavoro da possibili sanzioni amministrative o penali legate alla mancata formazione dei propri dipendenti.
Formazione in sicurezza: D.Lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81/2008 – testo unico sicurezza – costituisce il riferimento normativo fondamentale in Italia per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra i suoi elementi centrali, il decreto definisce in modo dettagliato gli obblighi relativi alla formazione e alla certificazione delle competenze dei lavoratori.
Nello specifico, l’articolo 37 del decreto stabilisce che tutti i lavoratori debbano ricevere una formazione adeguata e specifica sui rischi connessi alla loro attività lavorativa, tenendo conto delle eventuali barriere linguistiche. L’obiettivo è fornire conoscenze utili per affrontare i pericoli presenti nel proprio ambiente di lavoro.
Contenuti della formazione
La formazione obbligatoria deve includere:
- concetti di rischio e danno: riconoscimento e gestione delle situazioni di pericolo;
- prevenzione e protezione: principi generali per minimizzare i rischi;
- organizzazione della sicurezza aziendale: ruoli e responsabilità all’interno dell’azienda;
- diritti e doveri: obblighi e tutele per tutti i soggetti coinvolti;
- rischi specifici: analisi dei pericoli legati alle mansioni svolte e al settore lavorativo.
Modalità e aggiornamento della formazione
I dettagli relativi alla durata, ai contenuti minimi e alle modalità di erogazione della formazione sono definiti mediante accordi tra Stato, regioni e province autonome, con il coinvolgimento delle parti sociali.
La formazione deve essere:
- erogata all’inizio del rapporto di lavoro o in caso di cambiamenti rilevanti (nuova mansione, attrezzature o sostanze pericolose);
- aggiornata periodicamente per adeguarsi all’evoluzione normativa e dei rischi.
L’addestramento pratico, obbligatorio per l’utilizzo sicuro di attrezzature, macchine e dispositivi, deve avvenire direttamente sul posto di lavoro e essere registrato in un apposito registro.
I lavoratori con incarichi specifici, come la prevenzione incendi, il primo soccorso o il salvataggio, devono seguire corsi mirati. Inoltre, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno diritto a una formazione dedicata, conforme alle linee guida stabilite dalla contrattazione collettiva.
I principi generali relativi alla formazione sulla sicurezza stabiliscono che essa debba svolgersi durante l’orario di lavoro, senza alcun costo a carico dei dipendenti. È fondamentale che i contenuti siano presentati in modo chiaro e comprensibile, prestando particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori stranieri. Per garantire la tracciabilità delle competenze acquisite, queste vengono registrate nel libretto formativo del cittadino. Inoltre, se le materie trattate nella formazione risultano comuni a diverse categorie di lavoratori, viene riconosciuto un credito formativo, evitando così inutili ripetizioni.
Attestato avvenuta formazione
Il datore di lavoro è tenuto a documentare la formazione attraverso la redazione di un’apposita dichiarazione, che attesti la partecipazione dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti ai corsi.
Puoi compilare facilmente questo documento scaricando la versione PDF della dichiarazione. Il seguente file zip fornisce i modelli PDF di:
- attestazione dell’avvenuta formazione (art. 37 del D.Lgs. 81/08);
- attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza (art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08);
- attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori in materia di rischi specifici (art. 37, comma 3 del D.Lgs. 81/08).
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Attestato di sicurezza generale e formazione specifica
L’attestato di sicurezza sul lavoro si suddivide in due categorie principali: l’attestato di sicurezza generale e quello specifico. Entrambi sono essenziali per formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza, ma si differenziano per i contenuti trattati e la durata.
L’attestato di sicurezza generale ha l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sulla sicurezza sul lavoro. La durata minima di questo corso è di 4 ore e copre argomenti come i concetti di rischio e danno, la prevenzione e la protezione, i diritti e i doveri dei lavoratori, l’organizzazione della prevenzione aziendale e le procedure di emergenza, incluse le segnaletiche di sicurezza.
L’attestato di sicurezza specifica, invece, si concentra sui rischi legati alle mansioni e al settore di appartenenza. La sua durata varia tra le 4 e le 12 ore, a seconda del livello di rischio:
- 4 ore per rischio basso;
- 8 ore per rischio medio;
- 12 ore per rischio alto.
I contenuti di questo corso trattano i rischi specifici del lavoro e le misure di prevenzione e protezione adatte per il settore in cui il lavoratore opera.
Come si ottiene l’attestato di sicurezza sul lavoro?
Per ottenere l’attestato di sicurezza sul lavoro, è indispensabile partecipare a un corso specifico, la cui modalità di erogazione può essere adattata alle esigenze dell’azienda e alla tipologia del corso stesso.
Le principali opzioni disponibili sono:
- formazione in aula: i corsi si svolgono in presenza, con un docente che guida i partecipanti attraverso il materiale formativo;
- formazione online (e-learning): i corsi vengono erogati completamente online, permettendo ai partecipanti di seguire le lezioni in modo flessibile, secondo i propri tempi;
- modalità blended: combina elementi di formazione in aula e online, offrendo sessioni di e-learning seguite da incontri dal vivo o videoconferenze per approfondire argomenti specifici.
Quali sono i requisiti per il rilascio dell’attestato?
Tutti i lavoratori, indipendentemente dal contratto di lavoro (inclusi quelli a tempo determinato e atipici), sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza. I corsi devono essere effettuati entro 60 giorni dall’assunzione e durante l’orario lavorativo, senza oneri per i lavoratori, in quanto, come detto, il costo è a carico del datore di lavoro.
L’attestato viene rilasciato solo dopo il completamento del corso e il superamento di un test finale. È importante che i corsi siano condotti da soggetti formatori autorizzati, come enti accreditati o istituzioni riconosciute, per garantire la validità dell’attestato.
Nel settore edile spesso i corsi devono includere sessioni pratiche, come l’uso dei DPI o la gestione di situazioni d’emergenza in cantiere.
Validità attestato sicurezza sul lavoro
Per essere considerato valido, l’attestato di sicurezza sul lavoro deve riportare alcune informazioni essenziali.
Tra i dati fondamentali che devono essere inclusi ci sono:
- dati del lavoratore: nome, cognome e codice fiscale della persona che ha frequentato il corso;
- dettagli del corso: la tipologia del corso seguito, la sua durata e il settore di riferimento;
- informazioni sull’ente formativo: il nome dell’organizzazione che ha erogato la formazione e il riferimento normativo che regolamenta il corso;
- periodo di svolgimento: le date o il periodo in cui il corso è stato frequentato;
- firma del formatore: la firma del docente responsabile della formazione, che ne certifica la validità;
- numero identificativo dell’attestato: un codice univoco che consente di tracciare il documento.
Questi elementi garantiscono l’autenticità e la regolarità dell’attestato, in particolare durante eventuali ispezioni nei luoghi di lavoro, come nei cantieri.
Quanto dura l’attestato sicurezza sul lavoro?
L’attestato di sicurezza generale sul lavoro ha una validità limitata e necessita di essere rinnovato periodicamente tramite corsi di aggiornamento. La durata di validità e le modalità di rinnovo dipendono dal tipo di attestato e dal livello di rischio legato all’attività lavorativa.
Ecco una panoramica dei principali attestati e dei relativi periodi di scadenza:
- RSPP: 5 anni, con 40 ore di aggiornamento;
- ASPP: 5 anni, con 20 ore di aggiornamento;
- datore di lavoro RSPP (Rischio Basso): 5 anni, con 6 ore di aggiornamento;
- datore di lavoro RSPP (Rischio Medio): 5 anni, con 10 ore di aggiornamento;
- datore di lavoro RSPP (Rischio Alto): 5 anni, con 14 ore di aggiornamento;
- dirigente per la sicurezza sul lavoro: 5 anni, con 6 ore di aggiornamento;
- preposto per la sicurezza sul lavoro: 5 anni, con 6 ore di aggiornamento;
- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): ogni anno, con 4 ore di aggiornamento (fino a 50 dipendenti), 8 ore (oltre 50 dipendenti);
- lavoratori: 5 anni, con 6 ore di aggiornamento.
Come e quando aggiornare gli attestati di sicurezza
Per rinnovare l’attestato, è necessario partecipare a corsi di aggiornamento prima della scadenza, i quali variano a seconda del tipo di attestato e del settore ATECO di appartenenza.
Se l’aggiornamento non viene effettuato entro la data di scadenza, l’attestato perde la sua validità.
I passaggi per il rinnovo includono:
- monitorare le scadenze degli attestati;
- verificare che l’azienda sia conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- partecipare ai corsi di aggiornamento previsti in base al tipo di attestato.
Nuove regole su corsi e attestati per la sicurezza sul lavoro
La durata e la validità degli attestati potrebbero subire modifiche, rispetto alle informazioni fornite, a seguito della pubblicazione del nuovo accordo Stato-regioni.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in ambito sicurezza sul lavoro, la cui bozza è stata pubblicata nel 2024 e attualmente in attesa di revisione e approvazione, introduce infatti importanti modifiche riguardo alla durata, ai contenuti e alle modalità di erogazione dei corsi obbligatori e degli attestati.
Novità del nuovo Accordo Stato-Regioni
Le novità previste dal nuovo Accordo Stato-Regioni riguardano:
- durata e contenuti dei corsi:
- i datori di lavoro dovranno seguire un corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per le imprese edili, e aggiornamenti ogni 5 anni di durata minima di 6 ore;
- i preposti dovranno completare un corso di 12 ore, con aggiornamenti biennali di durata minima di 6 ore;
- i dirigenti dovranno seguire un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo di 6 ore per l’edilizia, con aggiornamenti ogni 5 anni di durata minima di 6 ore;
- il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in due distinti moduli: A e B rispettivamente di durata complessiva di 28 e 48 ore.
I responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono inoltre frequentare anche il modulo C, di durata complessiva di 24 ore. Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente 20 ore per ASPP e 40 ore per RSPP. Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell’arco temporale del quinquennio; - i coordinatori per la sicurezza dovranno completare un corso di 120 ore, con aggiornamenti di 40 ore minime complessive ogni 5 anni;
- i lavoratori dovranno seguire una formazione generale di 4 ore e una specifica, variabile da 4 a 12 ore, con aggiornamenti ogni 5 anni di durata minima di 6 ore;
- introduzione di una formazione specifica per chi lavora in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: si prevede un corso di 12 ore, con una parte pratica obbligatoria di 8 ore. L’aggiornamento deve avvenire ogni 5 anni, con un minimo di 4 ore pratiche, e non sarà possibile seguire il corso in modalità e-learning o videoconferenza;
- modalità di erogazione e organizzazione dei corsi: in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning e in modalità mista con un numero massimo di partecipanti per corso fissato a 30, ad eccezione dei corsi in modalità e-learning;
- verifica finale e rilascio degli attestati: al termine dei corsi, ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 90% delle ore e superato la verifica finale, sarà rilasciato un attestato che dovrà contenere informazioni specifiche, tra cui i dati del partecipante, la tipologia del corso e la modalità di erogazione.
L’Accordo introduce la formazione obbligatoria per alcune nuove attrezzature operatrici che prima non erano normate, come macchine agricole per la raccolta di frutta, caricatori per la movimentazione dei materiali e carroponti. Ogni corso avrà una durata che varia dalle 4 alle 8 ore teoriche e pratiche.
Formazione in edilizia
Il CCNL 2022 per il settore edilizio, firmato il 3 marzo, ha introdotto modifiche significative in merito alla formazione sulla sicurezza nei cantieri. La principale novità riguarda la riduzione del periodo di aggiornamento, che ora deve avvenire ogni 3 anni anziché ogni 5, con una durata di 6 ore. Questo aggiornamento si applica a tutti i lavoratori, inclusi quelli tecnici che accedono per la prima volta ai cantieri. È inoltre confermata la formazione obbligatoria di 16 ore, estesa anche agli impiegati tecnici, che viene organizzata gratuitamente dalle Scuole edili o dagli Enti unificati territoriali. Nonostante queste modifiche, il CCNL non annulla le disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza o dell’Accordo Stato-Regioni del 2011, ma non conformarsi alle nuove disposizioni contrattuali potrebbe comunque comportare sanzioni amministrative o legali in caso di controversie con i lavoratori.
Attestato di sicurezza sul lavoro: perché è importante per la patente a crediti?
La patente a crediti è un documento digitale introdotto in Italia per aumentare la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. A partire dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del T.U. della Sicurezza. Va precisato che le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sono esentate da tale obbligo.
Questo strumento si basa su un sistema di crediti, con un punteggio iniziale di 30 punti, che può essere incrementato o decurtato in base al rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.
Ai sensi, dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08, modificato dal D.L. 19/2024, uno dei requisiti fondamentali per ottenere la patente a crediti è il rispetto dell’obbligo formativo previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza che riguarda diverse categorie professionali, tra cui datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi.
La mancata formazione, infatti, porta alla decurtazione dei crediti, come specificato nella tabella delle sanzioni nell’Allegato I-bis dello stesso decreto. Inoltre, il sistema permette di accumulare crediti extra investendo in corsi aggiuntivi, con un focus particolare sulla formazione dei lavoratori stranieri e sull’adozione di tecnologie avanzate.
Per facilitare l’adempimento di questi obblighi, ti consiglio di utilizzare una soluzione software che consenta di gestire e archiviare tutta la documentazione relativa alla formazione dei tuoi dipendenti, con notifiche automatiche sulle scadenze dei certificati e garantendo che i lavoratori siano sempre aggiornati e qualificati.

Come recuperare l’attestato di sicurezza sul lavoro?
In caso di smarrimento dell’attestato di sicurezza sul lavoro, esistono diverse modalità per recuperarlo:
- contatto all’ente di formazione: è possibile rivolgersi direttamente all’ente che ha organizzato il corso, il quale è obbligato a conservare i dati relativi ai corsi per almeno dieci anni e può rilasciare un duplicato o una dichiarazione sostitutiva dell’attestato smarrito;
- richiesta al datore di lavoro: i lavoratori dipendenti hanno il diritto di richiedere una copia dell’attestato al proprio datore di lavoro, che è tenuto a fornire la documentazione necessaria;
- procedura formale: qualora l’ente di formazione non esista più, è possibile inviare una richiesta formale all’ente competente della regione di appartenenza, allegando tutta la documentazione necessaria.
Per non avere problemi di smarrimento di documenti, ti consiglio di utilizzare il software di gestione documentale che ti consente di organizzare e archiviare tutta la documentazione.
Quali sono le sanzioni in caso di assenza di attestato sicurezza sul lavoro?
La mancanza di un attestato di formazione sulla sicurezza sul lavoro può comportare gravi conseguenze per il datore di lavoro e il dirigente, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
In caso di mancata formazione, secondo l’art. 55 comma 5, lettera c), il datore di lavoro e il dirigente rischiano:
- l’arresto da 2 a 4 mesi;
- un’ammenda che varia da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Ai sensi del comma 6-bis di cui all’art. 55, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
Gli importi delle ammende indicati sono aggiornati in conformità al decreto emanato il 20 settembre 2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo provvedimento ha disposto un aumento del 15,9% per le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, nonché per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/08 e da altri atti aventi forza di legge. Tale rivalutazione è entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2023.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 306 (comma 4-bis) del D.Lgs. 81/08, le ammende relative alle contravvenzioni su igiene, salute e sicurezza sul lavoro, e le sanzioni amministrative, vengono aggiornate ogni cinque anni tramite un decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Sentenze di riferimento
Di seguito, si riportano una serie di sentenze che chiariscono e precisano aspetti fondamentali sulla formazione sicurezza dei lavoratori.
La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro
La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione sottolinea il ruolo cruciale della formazione dei lavoratori nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e specifica come la mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro.
La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza cruciale della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Il caso in questione riguarda un incidente durante i lavori di manutenzione di uno stabilimento balneare, in cui un operaio è stato investito da un muletto.
La Cassazione conferma che il datore di lavoro deve fornire una formazione sufficiente ed adeguata, eliminando le fonti di pericolo. La difesa del datore di lavoro, basata sull’iniziativa autonoma degli operai e sull’abnormità del comportamento dell’operaio infortunato, viene respinta.
La Corte afferma che la mancanza di formazione antinfortunistica è una responsabilità del datore di lavoro, escludendo il comportamento anomalo degli operai.
La sentenza sottolinea che solo con la formazione adeguata, un comportamento sconsiderato sarebbe stato consapevole, evidenziando l’importanza di una preparazione specifica per prevenire infortuni sul lavoro.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/attestato-sicurezza-sul-lavoro/


