EPBD nuovo ape
Arriva il nuovo APE? Nuove modalità di calcolo del fabbisogno di energia, passaporto di ristrutturazione, predisposizione dell’edificio all’AI
Dopo l’approvazione della nuova direttiva EPDB al Parlamento Europeo, l’attestato di prestazione energetica (APE) potrebbe subire importanti modifiche. Dal fabbisogno di energia calcolato conformemente alle norme EN, passando per il passaporto di ristrutturazione, fino ad arrivare alla predisposizione dell’edificio all’intelligenza: queste solo alcune delle novità presenti all’interno del documento approvato dall’Europa lo scorso 14 marzo 2023.
Conoscere la classe energetica è importante perché permette di sapere il fabbisogno energetico di un edificio o di un’abitazione. Dal 1° luglio 2009 l’APE è obbligatorio in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione. Per rispondere al meglio alle tue esigenze ti consiglio il software per la certificazione energetica, la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici e la progettazione di interventi di efficientamento energetico Superbonus ed ecobonus, sempre aggiornato alle ultime novità normative.
L’APE è un documento che attesta la prestazione energetica e la classe energetica di un immobile. In particolare, tale attestazione ci permette di conoscere le caratteristiche energetiche dell’edificio come:
L’art. 16 della nuova direttiva EPBD approvata lo scorso marzo definisce le caratteristiche del nuovo APE.
Secondo le nuove regole, il nuovo APE deve contenere:
Tutto ciò dovrebbe consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.
L’attestato di prestazione energetica include ulteriori indicatori numerici, in particolare:
La direttiva prevede che gli Stati membri potranno definire una classe di prestazione energetica A+ per gli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
La lettera G corrisponde al 15 % degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala. Gli Stati membri assicurano che le restanti classi (da A a F) abbiano una distribuzione uniforme della larghezza di banda degli indicatori tra le classi di prestazione energetica.
L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica, per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell’intero ciclo di vita, per il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Le raccomandazioni devono anche prevedere un miglioramento in termini di:
predisposizione degli edifici all’intelligenza (art. 13)
a meno che l’edificio o l’unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni.
Entrando nello specifico, le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:
Le raccomandazioni devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e fornire una stima del risparmio. Esse possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico e informazioni sugli incentivi finanziari disponibili, sull’assistenza amministrativa e tecnica unitamente a molteplici benefici finanziari ampiamente associati al conseguimento dei valori di riferimento.
Le raccomandazioni comprendono una valutazione della vita residuale degli impianti.
Secondo la nuova direttiva EPDB l’APE dovrà essere rilasciato per:
Gli Stati membri dovranno provvedere a sostenere le famiglie vulnerabili, mediante incentivi o finanziamenti per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.
Negli edifici non residenziali occupati dagli enti pubblici o locali commerciali frequentati dal pubblico con superfice > 500m2 dovrà essere affisso l’APE in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.
Ciascuno Stato dovrà creare una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale.
La banca dati è interoperabile con altre pertinenti piattaforme e servizi pubblici online.
Dovrà consentire di raccogliere dati da tutte le fonti pertinenti relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione degli edifici, indicatore della predisposizione all’intelligenza, valori di riferimento energetici nell’edilizia e dati relativi all’energia calcolata o misurata degli edifici contemplati.
La banca dati sarà accessibile al pubblico, ma i dati saranno anonimi.
La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio dovrà essere trasparente e aperta all’innovazione e dovrà riflette le migliori prassi. In virtù di ciò, all’interno dell’allegato 1 della direttiva viene riportato che:
Il fabbisogno e il consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri sistemi sono calcolati facendo uso di intervalli di calcolo del tempo orari o suborari in modo da tenere conto delle condizioni variabili che vanno ad incidere sostanzialmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell’impianto stesso. tale calcolo include, quindi, una stima delle capacità di risposta termica dell’edificio e della sua capacità di offrire flessibilità alla rette energetica.
Inoltre, gli Stati membri dovranno definire degli indicatori numerici supplementari relativi all’uso totale di energia primaria non rinnovabile/rinnovabile e alle emissioni operative e incorporate di gas a effetto serra in kg di CO2eq/(m2.a) rispetto alla durata di vita prevista dell’edificio e nel calcolo dei fattori di energia primaria per determinare la prestazione energetica degli edifici. Gli Stati possono tener conto delle fonti di energia rinnovabile fornita e delle fonti di energia rinnovabile prodotta e utilizzata in loco.
Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tenere conto almeno dei seguenti aspetti:
Inoltre, si tiene conto dell’influenza positiva delle condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi e altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili, come:
Ai fini del calcolo gli edifici dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le categorie seguenti:
Gli Stati membri avranno la facoltà di decidere se fissare o meno i requisiti sopradescritti per le seguenti categorie:
Come sappiamo, nel 2015 è stato definito l’attuale modello APE (linee guida APE DM 26 giugno 2015). Ricordiamo che la certificazione energetica ha subito numerose modifiche nel corso degli anni: si è passati dalla legge 373/1976 al dpr 59/2009, fino ad arrivare al decreto interministeriale del 26 giugno 2015.
Ben presto, dunque, ci ritroveremo a dover aggiornare gli APE, come previsto dalla direttiva.
Oltre alle caratteristiche termiche e altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianti di riscaldamento, condizionamento, impiego di fonti rinnovabili, ecc., dovranno essere inseriti all’interno della nuova attestazione anche:
Inoltre, gli Stati membro dovrebbero adottare le misure necessarie volte nella metodologia di calcolo derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco anche per altri usi.
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