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Certificazione energetica (parte 1): quadro normativo e glossario

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L’evoluzione della normativa di riferimento per la certificazione energetica, dalla legge n. 10/1991 alla legge n. 90/2013

Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove regole per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.

In particolare sono state individuate le nuove modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica (APE).

Attenersi alle nuove regole è obbligatorio: chi non verifica adeguatamente le prestazioni energetiche accertandolo come richiesto dalla norma, rischia di incorrere in gravi sanzioni amministrative. Per non rischiare di commettere errori verificare adeguatamente le prestazioni energetiche secondo le disposizioni vigenti, ti suggerisco di utilizzare il software per la certificazione energetica, facile da usare e sempre aggiornato alle ultime normative, che puoi usare gratis per 30 giorni.

Ripercorriamo in questo primo focus l’evoluzione della normativa di riferimento per la certificazione energetica, a partire dalle leggi 373/1976 e 10/1991 fino a giungere ai decreti interministeriali del 26 giugno 2015 previsti dalla legge 90.

La legge n. 373/1976

La prima norma (legge n. 373) redatta per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici risale al 1976.

Essa fu emanata perché in quegli anni si manifestava per la prima volta in Europa una vera e propria crisi petrolifera, che fece balzare alle stelle il prezzo del petrolio.

La legge 373/76 prevedeva i primi vincoli per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici e prescrizioni per l’isolamento termico degli edifici. In particolare venivano introdotte le seguenti grandezze:

  • il coefficiente di dispersione volumico Cd
  • i gradi giorno
  • le zone climatiche
  • il rapporto S/V (superficie disperdente su volume riscaldato)

La legge n. 10/1991

La legge 10 del 9 gennaio 1991 reca le:

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Anche questa legge nasce con l’intento di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea.

La legge 10 è stata la prima legge quadro finalizzata a regolare le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto.

Gli obiettivi principali della legge 10 erano quelli di garantire:

  • risparmio energetico e uso consapevole dell’energia
  • salvaguardia dell’ambiente
  • benessere degli individui all’interno dell’ambiente confinato

A tal fine la legge 10 imponeva la verifica della “tenuta” dell’isolamento termico delle pareti e dei solai, per contenere la dispersione di calore allo scopo di contenere le dispersioni termiche e risparmiare energia.

Un ulteriore concetto preso in considerazione dalla norma riguardava il rendimento dei sistemi impiantistici: al di sotto di certi valori non era possibile ottenere il risparmio energetico prefissato.

La legge 10 proponeva un percorso per la valutazione del bilancio energetico invernale dell’edificio fra gli apporti e le dispersioni di calore.

La legge 10 fu una legge assolutamente innovativa: l’art. 26 comma 7 prevedeva che per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico fosse obbligatorio soddisfare il fabbisogno energetico, favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica.

L’art. 28 della legge 10/91 prevedeva che il proprietario dell’edificio, o chi ne avesse titolo, depositasse in Comune, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori, una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attestasse la rispondenza alle prescrizioni della stessa legge, pena una sanzione amministrativa notevole.

Dpr n. 412/1993

A seguito della legge 10 fu emanato il suo decreto di attuazione, ossia il dpr n. 412/1993 contenente il:

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Il dpr 412/1993 introduceva i seguenti aspetti:

  • classificazione del territorio nazionale in funzione del numero di gradi giorno
  • classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d’uso
  • individuazione dei criteri di progettazione energetica

Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno

Il territorio nazionale veniva classificato in funzione del numero di gradi giorno (GG), intesi come la somma (estesa su tutto il periodo annuale convenzionale di riscaldamento) delle differenze positive giornaliere tra la temperatura ambiente (convenzionalmente fissata a 20°C) e la temperatura media esterna giornaliera ricavata dalla UNI 10349.

In funzione dei GG si stabiliva, così, l’appartenenza ad una delle 6 zone climatiche in cui viene suddiviso il territorio, dalla A alla F, ad ognuna delle quali viene associato un periodo convenzionale di riscaldamento:

Zona climaticaNumero di gradi giorno 
AGG ≤ 600
B600 < GG ≤ 900
C900 < GG ≤ 1.400
D1.400 < GG ≤ 2.100
E2.100 < GG ≤ 3.000
FGG > 3.000

Classificazione generale degli edifici per categorie
Gli edifici venivano classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:

  • E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
    • E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
    • E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
    • E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
  • E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
  • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
  • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
    • E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
    • E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
    • E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo
  • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
  • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
    • E.6 (1) piscine, saune e assimilabili
    • E.6 (2) palestre e assimilabili
    • E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive
  • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

La classificazione proposta dal dpr 412/1993 è valida ancora oggi.

Il fabbisogno di energia normalizzato

Il dpr 412/1993 stabiliva i criteri di progettazione energetica sulla base della determinazione del FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato) e del rendimento globale stagionale dell’impianto termico.

Il FEN è dato dal seguente rapporto:

FEN = FEC/(V · GG)

dove:

  • V è il prodotto del volume lordo riscaldato
  • GG sono i gradi giorno della località

In pratica, il FEN, che anticipa di molto il concetto di indici di prestazione, è la quantità di energia primaria globale richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura ad un valore costante di 20 °C, prevedendo un adeguato ricambio d’aria durante la stagione di riscaldamento.

Direttiva 2002 /91/CE, detta EPBD (Energy Performance of Building Directive)

Nel 2002 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione emanano la direttiva 2002 /91/CE, detta EPBD (Energy Performance of Building Directive), con lo scopo di orientare l’attività edilizia dei paesi membri verso una concezione di efficienza energetica che consenta di perseguire anche obiettivi rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dell’inquinamento.

L’EPBD in ottemperanza al Protocollo di Kyoto, indirizza gli stati membri verso una riduzione degli inquinanti gassosi emessi, attraverso alcune misure correttive in svariati ambiti, tra cui anche l’edilizia, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni in essa contenute riguardano i seguenti aspetti:

  • il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni
  • la certificazione energetica degli edifici
  • l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni

La sostanziale novità introdotta dalla EPBD è l’attenzione posta all’efficienza energetica dell’edilizia esistente che, qualora interessata da significative ristrutturazioni, diviene soggetta anch’essa a vincoli prestazionali.

Attestato di certificazione energetica

Nell’EPBD si trova anche il concetto di Certificato energetico, dove deve essere indicata chiaramente la prestazione energetica dell’edificio, in modo da consentire ai cittadini di conoscere l’efficienza energetica dell’immobile e dar loro la possibilità di confrontarne diversi per un acquisto più consapevole.

Inoltre, viene previsto che tale certificazione debba contenere raccomandazioni circa i possibili interventi migliorativi sull’involucro e sugli impianti che permettono di risparmiare energia e che risultino economicamente convenienti.

In particolare, l’art. 7 prevede che in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi.

La validità dell’attestato è di 10 anni al massimo.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

Nel 2005, recependo la direttiva europea 2002/91/CE, è stato emanato il dlgs 19 agosto 2005, n. 192 recante:

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Gli obiettivi del decreto sono:

  • definire il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
  • applicare i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici
  • definire i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici
  • garantire le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione
  • stabilire i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti
  • promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

Decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006

Il primo febbraio 2007 viene pubblicato in Gazzetta il dlgs 29 dicembre 2006 n. 311 recante:

Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Il dlgs 311 ha apportato alcuni correttivi al 192, rendendo in generale più severi i limiti da verificare.

Il parametro principale è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) differenziato per zone climatiche ed in funzione del fattore di forma dell’edificio, con tre soglie temporali:

  • gennaio 2006
  • gennaio 2008
  • gennaio 2010

Il dlgs 311/2006 introduce in via transitoria, e sino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica AQE (Attestato di Qualificazione Energetica).

Ricordiamo che per attestato di qualificazione energetica si intende il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i seguenti dati:

  • i fabbisogni di energia primaria di calcolo
  • la classe di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore
  • i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione

L’attestato di qualificazione energetica è generalmente facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.

Dpr n. 59/2009

Il dpr n. 59/2009 ha la finalità di promuovere un’applicazione “omogenea, coordinata e immediatamente operativa” delle norme per l’efficienza energetica sul territorio nazionale.

Definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla:

  • climatizzazione invernale (viene mantenuto l’assetto del dlgs 192/05)
  • preparazione di acqua calda per usi sanitari
  • climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al dlgs 192/05)
  • illuminazione artificiale di edifici non residenziali

L’art. 3 del dpr n. 59/2009 individua le Norme tecniche riconosciute a livello nazionale per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

In particolare sono individuate:

  • UNI/TS 11300 – Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed invernale
  • UNI/TS 11300 – Parte 2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria

Come stabilito all’articolo 4 del dpr 59/2009, l’Indice di Prestazione energetica in regime invernale (EPi), con riferimento alle nuove edificazioni ed alle ingenti ristrutturazioni, deve risultare inferiore ai limiti riportati all’Allegato C del dlgs 311/2006 (in kWh/m² per gli edifici residenziali, kWh/m³ per gli altri edifici).

Il dpr. 59 prevede che gli strumenti di calcolo applicativi, ossia i software commerciali, debbano garantire uno scostamento non superiore al 5% rispetto allo strumento di riferimento e devono essere certificati dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano). 

Dm 26 giugno 2009

Il Dm 26 giugno 2009 definisce le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

Linee guida per la certificazione energetica

Con il Dm 26 giugno 2009 arrivano finalmente le linee guida nazionali per la certificazione energetica.

L’Allegato A contiene le regole nazionali sulla certificazione energetica degli edifici e il modello di certificato.

Il decreto prevede che l’attestato di certificazione energetica contenga indicazioni sull’efficienza energetica dell’edificio, i valori di riferimento a norma di legge e le classi prestazionali, oltre ad indicazioni economicamente sostenibili per interventi di riqualificazione energetica.

Il dlgs n. 28/2011

Il dlgs n. 28/2011 attua la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Le novità più interessanti introdotte sono le seguenti:

  • definizione degli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
  • obbligo in sede di compravendita e locazione di introduzione di una clausola nell’atto in cui l’acquirente o il locatore dichiara di aver ricevuto le informazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici
  • obbligo per tutti gli annunci di vendita di riportare l’indice di prestazione energetica

Decreto n. 63/2013 e legge n. 90/2013

Il DL 63/2013 del 4 giugno (c.d. decreto eco-bonus/energia), convertito dalla Legge 90/2013 che modifica il dlgs 192/2005, introduce una serie di novità in materia di prestazioni energetiche.

Da ACE ad APE

Con il DL 63/2013 la certificazione cambia il nome: non si parla più di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) ma di APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Viene previsto inoltre l’obbligo di rilascio dell’attestato anche per le locazioni di edifici/unità immobiliari, al pari di quanto avviene per le compravendite.

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Altra novità di rilievo è il rilascio dell’attestato da parte del professionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 – nuovo art. 6 dlgs 192/2005).

Pertanto, l’APE nella parte finale dovrà prevedere la dichiarazione del professionista.

Sanzioni

Vengono introdotte sanzioni amministrative per proprietari ed agenzie immobiliari che non rispettino le regole.

Metodologie

Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono definite dalle seguenti normative:

  • UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4
  • CTI 14/2013
  • UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione).

Decreti attuativi

In relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia viene prevista l’emanazione di uno o più decreti che definiscano:

  • modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche
  • utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici

Nuovi decreti interministeriali del 26 giugno 2015 previsti dalla legge 90

I 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, sono:

  • decreto requisiti minimi, applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
  • linee guida nuovo APE 2015, adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009, linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
  • decreto relazione tecnica di progetto, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi. di prestazione energetica negli edifici.

Non rispettare tali decreti che sanciscono le regole in materia energetica, può farti incorrere in gravi sanzioni. Assicurati di redigere la tua certificazione energetica in linea con le norme aggiornate ed utilizza un software per la certificazione energetica sempre aggiornato che ti consente la verifica delle prestazioni in ambito energetico.

Glossario

Di seguito proponiamo un glossario per conoscere il significato di tutte le grandezze che entrano in gioco nella certificazione energetica degli edifici:

  • accertamento: è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti
  • autorità competente: è l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all’art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  • certificazione energetica dell’edificio: è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti certificatori per il rilascio dell’APE e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio
  • climatizzazione invernale o estiva: è l’insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria
  • combustione: è il processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici
  • conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico
  • conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto
  • contratto servizio energia: è un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del dlgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia
  • controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni
  • diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi benefici dell’intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare
  • edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti
  • edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
  • esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto
  • fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto
  • fluido termovettore: fluido mediante il quale l’energia termica viene trasportata all’interno dell’edificio, fornita al con fine energetico dell’edificio oppure esportata all’esterno
  • fonti energetiche rinnovabili: sono quelle de finite all’art. 2, comma 1,lettera a) , del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28
  • generatore di calore o caldaia: è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione
  • gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG
  • impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate
  • impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico
  • indice di prestazione energetica EP: esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m² anno o kWh/m³ anno
  • ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto
  • locale tecnico: ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell’impianto o al soggetto delegato
  • macchina frigorifera: nell’ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
  • manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti
  • manutenzione ordinaria dell’impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente
  • manutenzione straordinaria dell’impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico
  • massa superficiale: è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l’unità di misura utilizzata è il kg/m²
  • occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
  • parete fittizia: è la parete schematizzata di seguito
  • pompa di calore: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata
  • ponte termico: è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro)
  • ponte termico corretto: si ha quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente
  • potenza termica convenzionale di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW
  • potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calori fico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW
  • potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW
  • potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento
  • prestazione energetica di un edificio: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti
  • proprietario dell’impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori
  • rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare
  • rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti
  • rendimento di produzione medio stagionale: è il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ de finito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti
  • rendimento termico utile di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare
  • responsabile dell’impianto termico: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche
  • ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modi fica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato
  • SCOP: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale
  • schermature solari esterne: sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari
  • SEER: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva
  • servizi energetici degli edifici:
    • climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell’edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa
    • produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici
    • climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all’interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti
    • illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l’illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio
  • sostituzione di un generatore di calore: è la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze
  • sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
    • prodotto dalla combustione
    • ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica,meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l’energia solare, etc.)
    • contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura
    • contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore
  • superficie utile: è la netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica
  • temperatura dell’aria in un ambiente: la temperatura dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1
  • terzo responsabile dell’impianto termico: l‘impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
  • trasmittanza termica: flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo
  • unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011
  • unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011
  • valori nominali delle potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo

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