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Attenzione alla differenza tra agibilità e titolo edilizio!

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Il certificato di agibilità presuppone il rispetto delle regole legate alla salubrità del fabbricato, il permesso di costruire l’osservanza delle norme edilizie ed urbanistiche

Con la sentenza n. 5319/2020 il Consiglio di Stato fa alcuni chiarimenti in merito alle differenze che intercorrono tra il certificato di agibilità ed il permesso di costruire.

Il caso

Un condominio si opponeva all’ordinanza di demolizione del Comune riguardante la parte di una soletta non conforme al permesso di costruire; il manufatto insisteva sulla parete confinante con un’altra proprietà.

Dopo un primo giudizio del Tar, che dichiarava improcedibile il ricorso a causa della sopraggiunta demolizione del manufatto da parte del Comune, la questione finiva presso il Consiglio di Stato.

Il condominio argomentava la difesa basandola sul certificato di agibilità. Tale certificato avrebbe messo in chiaro la conformità di quanto effettivamente realizzato in base al permesso di costruire, compresa quella parte della soletta oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata.

La sentenza del Consiglio di Stato

Diversamente la pensano i giudici, per i quali il certificato di agibilità ed il titolo edilizio non sono sovrapponibili.

Tali atti sono collegati a presupposti diversi:

  • il certificato di agibilità (oggi segnalazione certificata di agibilità) accerta che l’immobile e gli impianti in esso contenuti sono stati realizzati in conformità delle norme tecniche vigenti in materia di:
    • sicurezza;
    • salubrità;
    • igiene;
    • risparmio energetico
    • conformità impiantistica.
  • il titolo edilizio (permesso di costruire in questo caso) è invece finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.

E’ pur vero che l’art. 25 del dpr 380/2001 prevede che l’agibilità attesti, tra le altre cose, anche la conformità urbanistica.

I giudici aggiungono che:

vero è che l’art. 25 dpr 380/2001 condiziona il rilascio del certificato di agibilità – per altro auto-dichiarato – non solo all’aspetto igienico-sanitario, ma anche alla conformità edilizia dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato.
Nondimeno, con riferimento al regime giuridico vigente al momento del suo rilascio, avvenuto nel 1974, il conseguimento del certificato di abitabilità non preclude(va) agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8180).

Il ricorso, quindi, non è accolto.

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:

Addio al certificato di agibilità. Ecco la segnalazione certificata di agibilità

Certificato di agibilità, quando occorre un nuovo rilascio?

Trasferimento di un immobile in assenza del certificato di agibilità

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

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