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Sopraelevazione con Piano Casa e DIA incompleta: la mancanza dell’autorizzazione sismica invalida il titolo

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La DIA (oggi SCIA) deve essere completa anche per le opere modeste, pena l’annullamento dell’auto dichiarazione. Lo ha chiarito il Tar Lazio

Secondo il Tar Lazio l’autorizzazione sismica è un atto essenziale per la regolarità del progetto e per la legittimità della DIA che, in assenza di tale accertamento, non può dirsi integrata e legittimare le opere realizzate.

Nel caso in esame, un privato aveva realizzato una piccola sopraelevazione, secondo quanto consentito dal Piano Casa Lazio (lr 21/2009 Lazio). In particolare, si trattava di una sopraelevazione di 3 metri di altezza e superficie di 9 m² realizzata con pannelli leggeri appoggiati al solaio già esistente, senza intervento sulla struttura del fabbricato.

Il comune rigettava la DIA in quanto incompleta: mancava l’autorizzazione sismica.

Il privato presentava quindi ricorso presso il Tar Lazio, lamentando l’illegittimità del rigetto della DIA da parte dell’amministrazione, affermando la completezza della DIA dal punto di vista della documentazione allegata, che non avrebbe dovuto ricomprendere l’autorizzazione sismica, poiché l’ampliamento denunciato non superava i 10 mq e riguardava opere non strutturali.

Il Tar rigetta il ricorso.

Secondo i giudici amministrativi, in mancanza della verifica antisismica ai sensi del regolamento regionale), la DIA presentata non poteva neppure dirsi integrata e legittimare le opere realizzate; “la DIA non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge”.

Quindi, il decorso del termine di 30 giorni non può avere alcun effetto di legittimazione dell’intervento, rispetto ad una dichiarazione inesatta o incompleta, con la conseguenza che il comune ha la facoltà e il potere di inibire l’attività o di sospendere i lavori. La reiezione del comune è pertanto legittima, ma per metterci una pezza, il cittadino/proprietario può presentare una nuova DIA (o meglio, una SCIA) con le modifiche e le integrazioni necessarie.

 

Clicca qui per scaricare la Sentenza

 

2 commenti
  1. umberto marchese
    umberto marchese dice:

    Quale atto si deve allegare alla SCIA per dimostrare o dichiarare che non c’è bisogno di alcun provvedimento che accerti l’idoneità statica per non incorrere nella problematica della sentenza n. 7858/2017?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      La SCIA deve essere completa. Basta che dai uno sguardo ai nuovi modelli unificati (contengono davvero tutto). Comunque il Comune, qualora la SCIA non fosse completa, provvederebbe a chiederti eventuali integrazioni, sospendendoti i lavori.
      Ciao

      Rispondi

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