Professionista e pagamento Irap, nuove riflessioni dell’Agenzia delle Entrate
Professionista e pagamento Irap, l’Agenzia delle Entrate prova a dare un supporto, ma la valutazione va fatta caso per caso
La documentazione fornita in sede di interpello da un professionista all’Agenzia delle Entrate non basta per stabilire se l’Irap è dovuta o meno.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E, tratta nuovamente la questione dell’autonoma organizzazione, requisito necessario per l’imposizione ai fini Irap.
Di fatto, il pagamento dell’Irap costituisce molto spesso causa di dubbi soprattutto tra i professionisti, visti i suoi confini assai nebulosi.
L’istanza è stata presentata da un medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale; questi riteneva che la propria attività venisse svolta:
- senza elementi organizzativi
- senza personale dipendente
- con beni strumentali assai modesti
Pertanto, conclude il professionista, la sua attività non dovrebbe essere soggetta a Irap.
Pagamento Irap e autonoma organizzazione, il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il fatto che lo studio sia attrezzato così come previsto dalla convenzione non può essere considerato indice di autonoma organizzazione per i medici di medicina generale.
L’esistenza dell’autonoma organizzazione deve essere valutata volta per volta.
Dunque la verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’Irap non può esser effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello.
Risulta necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta attraverso un esame fattuale.
Autonoma organizzazione, le indicazioni legislative
Ricordiamo che l’Irap è disciplinata dal dlgs n. 446/1997, art. 2; inoltre le vecchie circolari n. 141 del 1998 e n. 28/E del 2010 chiariscono che le attività non autonomamente organizzate sono escluse dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Si parla di autonoma organizzazione quando il contribuente:
- è il responsabile dell’organizzazione
- non fa riferimento ad organizzazioni riferibili ad altrui responsabilità ed interesse
- impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione
- si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui
Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 82 /E dell’Agenzia delle Entrate

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!