Assicurazione “obbligatoria” per gli immobili contro le calamità naturali

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Tra le novità di maggior rilevo previste nel testo della Legge Finanziaria in discussione in Parlamento troviamo (all’art. 40 del testo approvato al Senato) le disposizioni in materia di protezione civile.

Tra le novità di maggior rilevo previste nel testo della Legge Finanziaria in discussione in Parlamento troviamo (all’art. 40 del testo approvato al Senato) le disposizioni in materia di protezione civile.
Nel citato articolo si prevede l’istituzione di una polizza contro le calamità naturali che provveda a risarcire, in luogo dello Stato, i danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza.
La polizza, il cui costo sarà ovviamente funzione del grado di rischio, non sarà obbligatoria.
Chi non assicurerà l’immobile o gli immobili di sua proprietà, cioè, non incorrerà in sanzioni di alcun tipo; in caso di evento calamitoso che danneggi l’immobile, tuttavia, non riceverà alcun indennizzo dallo Stato e dovrà quindi farsi carico delle riparazioni.
Unica eccezione attualmente prevista è quella per gli immobili di proprietà di persone fisiche il cui reddito sia al di sotto di un limite ancora da fissare.
Dovrebbero essere previste incentivazioni di natura fiscale per i sottoscrittori della polizza anti-calamità.
Segnaliamo che sull’argomento si è espressa anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale ritiene che l’introduzione della polizza anti-calamità avrà un impatto rilevante per il mercato ( e per gli utenti in particolare).

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