ASPP: requisiti, responsabilità e formazione richiesta
L'ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) è una figura chiave nell'attuazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro. Focus su ruolo e competenze
Il testo unico sulla sicurezza prevede specifiche figure professionali che si occupano delle misure di prevenzione e protezione da adottare in azienda allo scopo di proteggere i lavoratori dai possibili infortuni sul lavoro e dalle malattie correlate all’attività lavorativa. Una di queste è l’addetto al servizio di prevenzione e protezione, ASPP.
L’ASPP ha il compito di affiancare e coadiuvare l’RSPP nello svolgimento delle sue mansioni. La nomina dell’ASPP è facoltativa, ma deve essere attentamente valutata dal datore di lavoro per assicurare un’efficace azione del servizio di prevenzione e protezione a seconda delle caratteristiche aziendali.
Per gestire in modo semplice le nomine e gli incarichi delle figure legate alla sicurezza, in ottemperanza a quanto richiesto dal testo unico sulla sicurezza, puoi utilizzare lo specifico software di sicurezza sui luoghi di lavoro che ti fornisce tutti i modelli richiesti dalla normativa, tra cui il modello di designazione per addetti.
Indice
- Chi è l’ASPP?
- ASPP: cosa fa
- Nomina ASPP
- Chi può essere nominato ASPP?
- Quanto dura la carica di un addetto al servizio di prevenzione e protezione?
- Come diventare ASPP: requisiti
- Qual è il percorso formativo per l’addetto al servizio di prevenzione e protezione?
- Quali percorsi formativi già svolti esonerano dalla formazione dei moduli A e B?
- Quali corsi di aggiornamento deve svolgere l’addetto al servizio di prevenzione e protezione?
- Come possono essere erogati i corsi di formazione e di aggiornamento?
- Quali sono i titoli di studio riconosciuti per l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B?
- ASPP e RSPP: differenze
- ASPP e RLs possono coincidere?
- ASPP: le FAQ
Chi è l’ASPP?
ASPP, acronimo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, è una figura prevista dal D.Lgs. 81/08 fondamentale per garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si tratta, nello specifico, di una figura facente parte del servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero un gruppo di persone a cui viene affidato il compito specifico di collaborare con il datore di lavoro per garantire il più alto livello di sicurezza possibile sul luogo di lavoro e salvaguardare la salute e l’integrità dei lavoratori da tutti i rischi presenti.
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce l’ASPP come:
la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l).
Egli, quindi, ha il compito di affiancare il RSPP durante le operazioni per la valutazione dei rischi e per l’elaborazione delle misure preventive e protettive, controllando successivamente la loro efficacia. In sostanza, l’addetto al servizio di prevenzione e protezione non è altro che un collaboratore del RSPP con il quale condivide ruolo e obiettivo.
ASPP: cosa fa
Quali sono i compiti dell’ASPP? I compiti dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori sono individuati dall’articolo 33 D.Lgs. 81/08:
- collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e, quindi, nella stesura del relativo documento DVR, nella programmazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione attuate per garantire adeguati livelli di salute e sicurezza;
- individuare i fattori di rischio all’interno dell’azienda;
- monitorare in continuo le dinamiche che si sviluppano all’interno dell’azienda per quanto riguarda lo stato delle risorse strutturali e tecnologiche (ambienti di lavoro, impianti, macchine, attrezzature, etc.), l’organizzazione, la formazione e le prassi di lavoro seguite, segnalando in forma scritta al datore di lavoro le situazioni di rischio;
- elaborare procedure e istruzioni operative di sicurezza per le varie attività aziendali (ad esempio per le attrezzature o compiti lavorativi che costituiscono un maggior rischio per i lavoratori);
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ossia alla riunione periodica annuale (articolo 35 D.Lgs. 81/2008);
- fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’articolo 36 D.Lgs. 81/2008.
Come si può notare, le mansioni dell’ASPP ricalcano sostanzialmente quelle del RSPP. Ciò è normale, dal momento che, come abbiamo detto, l’ASPP svolge una funzione di assistenza e supporto operativo costante del RSPP.

ASPP: compiti
Nomina ASPP
La nomina del ASPP è a cura del datore di lavoro, è facoltativa e dipende fondamentalmente dalle dimensioni e dalla complessità dell’azienda. Il datore di lavoro valuta se, quando e quanti ASPP nominare. Il ruolo può essere ricoperto contemporaneamente da più persone il cui numero deve essere adeguato rispetto alle caratteristiche e alle esigenze aziendali.
Di seguito trovi un esempio di modello per la designazione di addetti scaricabile in PDF.
Chi può essere nominato ASPP?
Il ruolo di ASPP può essere ricoperto da una figura interna o esterna all’azienda. A volte i dipendenti non sono in possesso delle competenze e dei requisiti minimi richiesti (corsi di formazione o lauree) motivo per cui diventa indispensabile rivolgersi a dei consulenti esterni che siano in possesso di tali requisiti.
Quanto dura la carica di un addetto al servizio di prevenzione e protezione?
Il testo unico sulla sicurezza non prevede una durata predefinita per l’incarico di addetto al servizio di prevenzione e protezione. La definizione temporale dell’incarico è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, il quale effettua tale scelta in funzione delle specifiche esigenze organizzative e delle peculiarità operative dell’azienda.
Come diventare ASPP: requisiti
Per diventare addetto al servizio di prevenzione e protezione è necessario possedere requisiti che siano adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative. I requisiti sono definiti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/08:
- titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore;
- attestato di frequenza a corsi di formazione adeguati ai rischi presenti, con verifica finale dell’apprendimento;
- comprovata esperienza nel ruolo di RSPP per almeno 6 mesi (se non si è possesso del titolo di studi);
- attestato di frequenza a corsi di formazione sui rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato;
- attestato che certifichi l’aggiornamento quinquennale del corso di formazione iniziale.
Qual è il percorso formativo per l’addetto al servizio di prevenzione e protezione?
Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’Accordo del 17 aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. L’accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal medesimo decreto.
Il percorso formativo per addetti dei servizi di prevenzione e protezione, comune all’RSPP, è strutturato in due distinti moduli: A e B.
- modulo A: della durata di 28 ore, serve a fornire tutte le conoscenze di base su forme e contenuti della prevenzione e della sicurezza nelle varie attività lavorative. Il suo superamento è indispensabile per avere accesso al modulo B e fornisce dei crediti formativi permanenti, ossia non richiede di frequentare futuri corsi di aggiornamento;
- modulo B: della durata di 48 ore, fornisce maggiori approfondimenti sul tema dei metodi di valutazione del rischio e di individuazione delle misure di prevenzione adatte a ogni singolo caso. Il modulo è costituito da un sistema a modulo comune, valido per ogni macrosettore con 4 eccezioni per i quali sono previste delle ore aggiuntive.
Modulo A
Il modulo A, come già detto, costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di addetto al servizio di prevenzione e protezione ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Questo modulo deve consentire agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere:
- la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
- tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
- le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
- gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.
Modulo B
Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il suddetto modulo è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quelli per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella di seguito riportata:
| Moduli B di specializzazione Modulo | Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoria | Durata |
| Modulo B-SP1 Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia | A 01-02- Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia | 16 ore |
| Modulo B-SP2 Pesca | A 03- Pesca | 12 ore |
| Modulo B-SP3 Costruzioni | F – Costruzioni | 16 ore |
| Modulo B-SP4 Sanità residenziale | Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale) | 12 ore |
| Modulo B-SP5 Chimico – Petrolchimico | C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici) | 16 ore |
Il modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione e la durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.
Deve consentire agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze per:
- individuare i pericoli e valutare tutti i rischi connessi agli ambienti di lavoro e all’organizzazione del lavoro;
- individuare le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare in relazione agli specifici rischi;
- individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di salute e sicurezza per ogni tipologia di rischio.
Quali percorsi formativi già svolti esonerano dalla formazione dei moduli A e B?
Viene confermato che i percorsi formativi svolti secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sono considerati validi ai fini del riconoscimento della formazione per RSPP e ASPP. In particolare, per il modulo A è riconosciuto un credito formativo totale.
Lo stesso principio vale anche per il modulo B, con riferimento sia alla parte comune che ai moduli specialistici, secondo le corrispondenze già stabilite con l’Accordo del 2006, come riportato nella tabella sottostante:
| Corso frequentato | Credito riconosciuto secondo il nuovo Accordo | |
| Modulo B comune | Credito totale riconosciuto | |
| Modulo B specialistico
| Modulo B-SP1: Agricoltura – Pesca (12 ore) | Già riconosciuto come Modulo B1 nell’Accordo del 2006 |
| Già riconosciuto come Modulo B2 | ||
| Credito totale per il Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) | ||
| Credito totale per il Modulo B-SP2: Pesca (12 ore) | ||
| Modulo B-SP2: Attività estrattive – Costruzioni (16 ore) | Già riconosciuto come Modulo B3 nell’Accordo del 2006 | |
| Credito totale per il Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore) | ||
| Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) | Già riconosciuto come Modulo B7 nell’Accordo del 2006 | |
| Credito totale per il Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore) | ||
| Modulo B-SP4: Chimico – Petrolchimico (16 ore) | Già riconosciuto come Modulo B5 nell’Accordo del 2006 | |
| Credito totale per il Modulo B-SP5: Chimico – Petrolchimico (16 ore) | ||
Quali corsi di aggiornamento deve svolgere l’addetto al servizio di prevenzione e protezione?
Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni, l’addetto al servizio di prevenzione e protezione deve frequentare un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 20 ore, anche in modalità eLearning e unico per tutti i macrosettori. Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del Modulo B.
Come possono essere erogati i corsi di formazione e di aggiornamento?
I corsi di formazione sono consentiti in presenza fisica e in video conferenza sincrona. Mentre la modalità e-learning è prevista solo per il modulo A. Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento tutte le modalità sono consentite.
Quali sono i titoli di studio riconosciuti per l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B?
I titoli accademici che consentono l’esonero dall’obbligo di frequenza dei moduli A e B, sia nella componente comune sia in quella specialistica, previsti nell’ambito della formazione per addetto al servizio di prevenzione e protezione sono:
- laure magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, LM-20 fino a LM-25, e LM-27 fino a LM-35 (D.M. dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007);
- laurea specialistica ricompresa nelle classi: 4/S e da 25/S a 38/S (D.M. dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000);
- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 (di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009);
- laurea triennale appartenente alla classe L/SNT 4 (di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009).
Rientrano, inoltre, tra i titoli abilitanti all’esonero i diplomi di laurea in ingegneria e architettura del previgente ordinamento, rilasciati in conformità al Regio Decreto del 30 settembre 1938, n. 1652.
L’esonero dalla frequenza può essere, altresì, riconosciuto nei confronti di chi abbia frequentato corsi universitari di specializzazione, perfezionamento o master, a condizione che i programmi e le modalità didattiche risultino coerenti con i contenuti e la struttura formativa previsti dall’Accordo Stato Regioni 2024.
Tale corrispondenza dovrà essere formalmente attestata da apposita certificazione rilasciata dall’ateneo di riferimento, che ne dichiari l’equivalenza in termini di contenuti e durata.
Infine, sono esonerati dalla partecipazione ai moduli A, B e C anche i soggetti che abbiano svolto per almeno 5 anni attività tecnica in ambito salute e sicurezza sul lavoro, in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
ASPP e RSPP: differenze
Il responsabile e l’addetto al servizio di prevenzione e protezione sono entrambe figure che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione. Tuttavia, presentano differenze che riguardano la nomina, la formazione e le responsabilità.
L’RSPP deve essere designato obbligatoriamente dal datore di lavoro e può essere un dipendente interno all’azienda, un consulente esterno oppure può essere il datore di lavoro a ricoprire questo ruolo. L’ASPP, invece, può essere designato dal datore di lavoro ma non è un obbligo.
L’RSPP sono obbligati a partecipare alle riunioni periodiche che si tengono annualmente tra datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente. La presenza, invece, dell’ASPP non è richiesta.
La formazione di base per gli ASPP è simile a quella per gli RSPP, con l’eccezione del modulo C (che non deve essere seguito).
L’ASPP è soggetto ad una formazione obbligatoria con una durata dei percorsi formativi inferiore rispetto a quelli destinati al RSPP (40 ore per il RSPP, 20 ore per l’ASPP).
Infine, l’RSPP ha un ruolo di maggiore responsabilità rispetto all’ASPP, la cui funzione come abbiamo ribadito più volte è quella di supporto.
ASPP e RLs possono coincidere?
L’ASPP è incompatibile con il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS), poiché hanno ruoli e responsabilità diverse. La sovrapposizione di queste figure comporterebbe una perdita di controllo da parte dei lavoratori sulle decisioni relative alla sicurezza prese dai membri del servizio prevenzione e protezione che operano per conto del datore di lavoro.
ASPP: le FAQ
Chi è l’ASPP e cosa fa?
L’ASPP è l’addetto al servizio di prevenzione e protezione. Collabora con l’RSPP per identificare e prevenire i rischi nei luoghi di lavoro, contribuendo alla redazione del DVR e alla formazione dei lavoratori.
Quali sono i requisiti per diventare ASPP?
Serve un diploma, la frequenza dei moduli A e B previsti dalla normativa, oltre ad aggiornamenti quinquennali. Alcuni titoli universitari danno esonero dal percorso formativo.
Che differenza c’è tra il percorso formativo dell’ASPP e quello del RSPP?
Entrambi seguono i moduli A e B. Tuttavia, solo il RSPP deve completare il Modulo C, dedicato alle competenze gestionali e relazionali. Inoltre, il carico formativo e l’impegno di aggiornamento sono superiori per il RSPP, in virtù delle maggiori responsabilità che il ruolo comporta.
Chi nomina l’ASPP in azienda?
La nomina è facoltativa e viene decisa dal datore di lavoro in base alla complessità aziendale. L’ASPP può essere un dipendente o un consulente esterno.
L’ASPP può coincidere con il RLS?
No, le due figure sono incompatibili: l’ASPP rappresenta il datore di lavoro, il RLS i lavoratori.
L’ASPP deve partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza?
Non è obbligatorio. A differenza del RSPP, l’ASPP non ha l’obbligo di partecipazione alle riunioni periodiche, ma può essere invitato su iniziativa del datore di lavoro per fornire supporto tecnico e aggiornamenti sulla situazione aziendale.
Leggi l’approfondimento “Nomina preposto di cantiere”

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/aspp-chi-e-cosa-fa-formazione/


