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Ascensore

E’ possibile realizzare un ascensore a discapito della larghezza delle scale?

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

E’ possibile l’installazione di un ascensore per disabili in condominio riducendo la larghezza delle scale e senza la maggioranza qualificata?

È da considerarsi legittima l’installazione degli ascensori per superare le barriere architettoniche in un condominio, anche se questa può recare disagi agli altri condomini, ad esempio la riduzione degli spazi comuni o il taglio del vano scale condominiale.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 16486/2015 chiarisce che l’interesse che deve prevalere è sicuramente quello del disabile al superamento delle barriere architettoniche e bisogna confrontare gli interessi delle parti.

Inoltre, i lavori possono essere autorizzati con maggioranza semplice nonostante le regole previste per l’approvazione da parte della maggioranza qualificata.

Installazione ascensore per disabili e Sentenza 16486/2015

In un condominio l’assemblea deliberava i lavori di realizzazione di un ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale, con il voto favorevole dei condomini che raggiungevano 608.33 millesimi.

Alcuni condomini contrari alla realizzazione impugnavano i lavori e la delibera condominiale, asserendo che la costruzione dell’ascensore costituiva un’innovazione delle parti comuni e che pertanto fosse necessaria la maggioranza qualificata di 666,6 millesimi, prevista dal Codice Civile, art. 1136 comma 5.

Inoltre, la riduzione della scala ledeva il decoro architettonico e la rendeva inservibile all’uso o al godimento dei condòmini per i seguenti motivi:

  • non consentiva la discesa e la salita contemporanea di due persone
  • era consentito il passaggio di una sola persona e senza colli, neppure di dimensione minima
  • non permetteva l’accesso dei soccorritori

Il procedimento arriva fino in corte di Cassazione.

Gli ermellini rigettano il ricorso ribadendo, come già fatto nei gradi precedenti, che l’articolo 2, comma 1, della legge 13/1989 per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevede un abbassamento del quorum richiesto per l’innovazione e almeno la metà del valore dell’edificio.

Inoltre, è sempre necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo cui va garantito il contemperamento di vari interessi, tra i quali quello delle persone disabili ad avere un normale utilizzo del bene comune (i disagi dei condomini sono controbilanciati dal normale utilizzo del bene da parte del condomino portatore di handicap).

In definitiva l’installazione dell’ascensore è legittima anche se comporta la riduzione del vano scala.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza di Cassazione 16486/2015, sugli ascensori per disabili

 

 

 

2 commenti
  1. alfieri pier luigi
    alfieri pier luigi dice:

    72 cm per una scala mi sembrano veramente pochi. Si pensi ad un incendio, un terremoto o un obeso. Sono solidale ad aiutare il disabile e ridurre la scala ma credo che 100 cm sia una misura inderogabile.

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  2. Salvatore
    Salvatore dice:

    In tutto questo manca un elemento fondamentale: l’ascensore realizzato risponde alle minime misure e alle caratteristiche dettate dalla 13/91, nelle deroghe in merito ad intervento su edificio esistente? Se no, non dovrebbe rientrare neppure nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche, perdendo ogni agevolazione e riduzione di quorum. Ma anche se fosse, la rampa residua non risponde ai minimi requisiti previsti dalle norme dei VV.FF. Con tutto il rispetto per i problemi legati alle disabilità, credo che certi giudici debbano imparare a non calpestare i dettami e le regole che pur non derivanti dal mondo giurisprudenziale, coinvolgono altre discipline e altre categorie di professionisti ( nessun arch. O ing. Sognerebbero di poter progettare scale da 72 cm. e veder accettare il progetto ). E pensassero se accetterebbero a casa loro una siffatta scala.

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