Home » Notizie » Certificazione energetica » Articolo 14 d.l. 63/2013

Art 14 dl 63 2013

Articolo 14 d.l. 63/2013

Detrazioni fiscali per parti comuni degli edifici, schermature solari, micro-cogeneratori. Scopri tutti i dettagli

L’articolo 14 del decreto legge 63/2013 ha esteso la validità e potenziato l’efficacia della detrazione fiscale per il risparmio energetico. In assenza di questa modifica legislativa, la detrazione sarebbe scaduta il 30 giugno 2013 e sarebbe stata incorporata nella disciplina relativa alla detrazione fiscale per il recupero edilizio, in vigore dall’1 gennaio 2012 secondo l’articolo 16 bis del dpr 917/86 (TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questo articolo specifica gli interventi mirati a ottenere risparmi energetici, in particolare attraverso l’uso di fonti rinnovabili di energia. Questi interventi possono essere effettuati anche senza lavori edilizi propriamente detti, ma è necessaria una documentazione adeguata che attesti il risparmio energetico in conformità alla normativa vigente. Per calcolare il miglioramento energetico puoi creare modelli energetici pre e post operam e mettere a confronto le prestazioni energetici nei due casi, il lavoro può essere lungo e complesso, ma puoi usare un programma per certificazione energetica.

Detrazioni fiscali e miglioramento energetico

In questo contesto, rientrano gli interventi volti a ottenere risparmi energetici che non soddisfano i rigorosi requisiti richiesti per la detrazione specifica per il risparmio energetico. Oppure, possono includere interventi che rispettano questi requisiti, ma per i quali i contribuenti preferiscono seguire la procedura più semplice prevista per il recupero edilizio piuttosto che quella più articolata e restrittiva prevista per la detrazione sul consumo energetico.

Va notato che la scadenza originaria del 30 giugno 2013 per l’applicazione della detrazione per il risparmio energetico era stata stabilita dall’articolo 11, secondo comma, del dl 83/2012, convertito in legge 134/2012.

Modifiche apportate dall’art. 14: quali sono?

L’art. 14 del decreto legge 63/2013 ha apportato alcune modifiche. Vediamo quali sono nello specifico.

Proroga validità detrazione

Per quanto riguarda le modifiche apportate dall’articolo 14 del dl 63/2013, il primo comma ha prorogato la validità della detrazione per interventi di efficienza energetica e ha aumentato la detrazione dal 55% al 65% per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, senza attendere la scadenza precedente del 1 luglio 2013. Nello specifico la detrazione prevista al comma 1 si applica al 65% dell’importo anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per:

  • a) interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che coinvolgono tutte le unità immobiliari di un condominio, sostenuti dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;
  • b) l’acquisto e l’installazione di schermature solari secondo il regolamento al dlgs 311/2006, sostenuti dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un massimo di 60.000 euro di detrazione;
  • b-bis) l’acquisto e l’installazione di micro-cogeneratori al posto di impianti esistenti, sostenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un massimo di 100.000 euro di detrazione. Per ottenere questa detrazione, gli interventi devono portare a un risparmio di energia primaria di almeno il 20%, secondo la definizione fornita dal dm 4 agosto 2011.

Interventi condominiali

Per quanto riguarda gli interventi condominiali è prevista:

  • la detrazione al comma 2-quater del 70% se l’involucro dell’edificio rappresenta oltre il 25% della superficie disperdente lorda e del 75% se gli interventi migliorano la prestazione energetica invernale ed estiva secondo specifici standard;
  • Per gli interventi in zone sismiche 1, 2 e 3, la detrazione al comma 2-quater.1 è dell’80% se diminuiscono il rischio sismico di almeno una classe, o dell’85% se diminuiscono il rischio di due classi. Questa detrazione è suddivisa in 10 quote annuali.

I professionisti qualificati

I professionisti qualificati certificano le condizioni degli interventi, l’ENEA controlla le loro attestazioni. Le detrazioni sono applicabili anche agli istituti per le case popolari e simili, per interventi di efficienza energetica su immobili residenziali pubblici.

Le disposizioni di legge precedenti si applicano in modo compatibile. L’ENEA monitora il risparmio energetico ottenuto dagli interventi e invia rapporti alle autorità competenti.

In definitiva queste detrazioni fiscali incentivano gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici. Le detrazioni si applicano a vari tipi di interventi, come l’installazione di schermature solari, la sostituzione di impianti di riscaldamento e il miglioramento delle parti comuni degli edifici condominiali. Le percentuali di detrazione variano in base al tipo di intervento e al periodo in cui vengono effettuati. Ti consiglio di utilizzare un software certificazione energetica con il quale ottenere facilmente tutte le verifiche di legge. Puoi valutare la classe energetica dell’edificio nello stato ANTE e POST intervento per certificare il salto minimo di due classi come richiesto dalla legge. Non dovrai fare tu i calcoli, ma farà tutto il software che esegue il controllo dei requisiti minimi sull’involucro, anche per singola trasmittanza oltre che per valore medio, così come richiesto dalle norme sui bonus fiscali.

Art. 14 dl 63/2013 testo di legge

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

1.Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020. periodo soppresso dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. periodo soppresso dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. periodo soppresso dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;

b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento. periodo soppresso dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160. periodo soppresso dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160. periodo soppresso dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

2-ter. Comma abrogato dal d.l. 16 febbraio 2023, n. 11.

2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell’ENEA la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

2-sexies. Comma abrogato dal d.l. 16 febbraio 2023, n. 11.

2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3.1. Comma abrogato dal d.l.16 febbraio 2023, n. 11.

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L’ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

 

Leggi tutti gli articoli del dl 63/2013

 

termus
termus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *