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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti

Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti

L’accesso agli atti di gara nel nuovo Codice: chi può richiederlo, quali documenti sono accessibili, quando l’accesso è automatico e quali sono i limiti per segreti tecnici e commerciali

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 5 Ottobre 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Accesso agli atti codice nel appalti

Il diritto di accesso agli atti negli appalti pubblici è disciplinato in particolare dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, che coordinano accesso documentale, accesso civico e tutela della riservatezza con la digitalizzazione delle procedure di gara. Il Codice prevede inoltre specifiche regole per il differimento dell’accesso, i segreti tecnici e commerciali, l’accesso automatico degli operatori economici agli atti di gara e il rito speciale relativo alle decisioni di oscuramento.

L’art. 35 è rubricato “accesso agli atti e riservatezza”, l’art. 36 “norme procedimentali e processuali in tema di accesso”. Sono entrambi contenuti nella sezione del codice dedicata alla digitalizzazione: scelta voluta in quanto si va sempre più verso il digitale, preservando la riservatezza dei dati, la trasparenza della stazione appaltante che deve sempre dimostrare di essere una “casa di vetro“.

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore significative novità per gli appalti pubblici con l’obbligo di implementazione del BIM e di strumenti di gestione informativa digitale. Scopri come.

Indice

  • Come funziona l’accesso agli atti nel nuovo Codice appalti?
  • Come si richiede l’accesso agli atti di gara?
  • Quali documenti di gara sono accessibili?
  • Quali sono le tipologie di accesso agli atti?
  • Quali sono i tempi e i termini per l’accesso agli atti?
  • Quando l’accesso agli atti è differito?
  • Quando è vietato o escluso l’accesso agli atti?
  • Quando è possibile oscurare parti dell’offerta?
  • Cos’è il rito super accelerato?
  • Accesso agli atti nella fase di esecuzione del contratto
  • Accesso agli atti negli affidamenti diretti
  • Accesso agli atti nel project financing
  • Accesso agli atti e intelligenza artificiale
  • Raccolta giurisprudenziale e prassi sull’accesso agli atti

Come funziona l’accesso agli atti nel nuovo Codice appalti?

La disciplina del D.Lgs. 36/2023 si coordina con quella generale della legge 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013, ma introduce specifiche modalità digitali e procedimentali per l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

La prima distinzione da fare è tra l’accesso che il concorrente deve richiedere e la documentazione che, dopo l’aggiudicazione, deve essere resa direttamente disponibile dalla stazione appaltante attraverso la piattaforma digitale. È questo uno degli aspetti più rilevanti degli artt. 35 e 36 del Codice.

Accesso agli atti- articoli 35 e 36

Accesso agli atti- articoli 35 e 36

Come si richiede l’accesso agli atti di gara?

Nel nuovo Codice occorre distinguere tra accesso automatico tramite piattaforma digitale e accesso che richiede una specifica istanza.

Per i candidati e gli offerenti che hanno partecipato alla procedura e non sono stati definitivamente esclusi, l’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, siano messi a disposizione attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale:

  • l’offerta dell’aggiudicatario;
  • i verbali di gara;
  • gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione.

In questa ipotesi, quindi, non dovrebbe essere necessaria una tradizionale istanza di accesso agli atti, perché è la stazione appaltante che deve rendere disponibile direttamente la documentazione prevista dal Codice. La logica dell’art. 36 è proprio quella di evitare una fase amministrativa ulteriore, consentendo agli operatori economici di conoscere tempestivamente la documentazione rilevante e valutare se sussistano i presupposti per contestare l’esito della procedura.

Per gli operatori economici collocati nei primi 5 posti della graduatoria il regime è ancora più ampio, perché devono essere rese reciprocamente disponibili anche le rispettive offerte.

Una specifica istanza di accesso può invece rendersi necessaria quando:

  • la stazione appaltante non abbia reso disponibile la documentazione prevista dall’art. 36;
  • si chiedano documenti diversi da quelli messi automaticamente a disposizione;
  • il richiedente non rientri tra i concorrenti destinatari dell’accesso automatico;
  • la richiesta riguardi documenti della fase esecutiva del contratto;
  • si eserciti l’accesso documentale, civico generalizzato o difensivo secondo i relativi presupposti.

Quando è necessaria un’istanza, è opportuno indicare con precisione la procedura interessata, il CIG se disponibile, i documenti richiesti e, nei casi in cui sia necessario dimostrare una posizione qualificata, il collegamento tra la documentazione richiesta e l’interesse che si intende tutelare.

Come si richiede l'accesso agli atto di gara

Come si richiede l’accesso agli atto di gara

A chi va presentata la richiesta di accesso?

L’istanza deve essere rivolta alla stazione appaltante o comunque all’amministrazione che detiene i documenti richiesti.

Nelle procedure digitalizzate è opportuno verificare innanzitutto la documentazione già disponibile sulla piattaforma utilizzata per la gara, perché per gli atti indicati dall’art. 36 la regola è la messa a disposizione diretta, non la tradizionale ostensione a seguito di istanza.

Quando non serve presentare l’istanza?

Dopo la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, per la documentazione espressamente prevista dall’art. 36 e nei confronti dei concorrenti legittimati, il modello del nuovo Codice è quello della messa a disposizione diretta attraverso la piattaforma, non quello della tradizionale richiesta seguita da un autonomo procedimento amministrativo di accesso.

Quali documenti di gara sono accessibili?

L’articolo 36 del D.Lgs. 36/2023 individua la documentazione che, dopo l’aggiudicazione, deve essere resa direttamente disponibile ai candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi.

In particolare, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale devono essere messi a disposizione:

  • l’offerta dell’aggiudicatario;
  • i verbali di gara;
  • gli atti presupposti all’aggiudicazione;
  • i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione.

L’accessibilità, quindi, non riguarda soltanto i verbali formali della procedura, ma anche la documentazione che ha costituito il presupposto della decisione finale della stazione appaltante. La finalità è consentire agli operatori economici di ricostruire l’iter seguito dall’amministrazione e di verificare se l’aggiudicazione sia stata adottata nel rispetto delle regole di gara.

Quali documenti di gara sono accessibili

Quali documenti di gara sono accessibili

Quali documenti possono vedere i primi cinque classificati?

Per gli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria il comma 2 dell’articolo 36 prevede un regime di conoscibilità più ampio.

Ai primi cinque devono essere rese reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma:

  • l’offerta dell’aggiudicatario;
  • i verbali di gara;
  • gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione;
  • le offerte presentate dagli altri operatori collocati nelle prime cinque posizioni.

In sostanza, il primo classificato può conoscere le offerte del secondo, terzo, quarto e quinto; allo stesso modo, gli altri quattro possono accedere reciprocamente alle offerte degli operatori compresi nelle prime cinque posizioni. Restano ferme le eventuali parti legittimamente oscurate ai sensi dell’art. 35 in presenza di informazioni effettivamente qualificabili come segreti tecnici o commerciali.

DocumentazioneCandidati e offerenti non definitivamente esclusiPrimi 5 classificati
Offerta dell’aggiudicatarioSìSì
Verbali di garaSìSì
Atti, dati e informazioni relativi all’aggiudicazioneSìSì
Offerte degli altri concorrentiNo, non in via automatica secondo il meccanismo previsto per i primi cinqueSì, reciprocamente tra i primi cinque classificati
Modalità di accessoTramite piattaforma digitale secondo l’art. 36Tramite piattaforma digitale secondo l’art. 36

Accesso automatico e limiti all’ostensione

La messa a disposizione automatica prevista dall’art. 36 non comporta necessariamente l’ostensione integrale di ogni parte dell’offerta. Restano infatti applicabili i limiti previsti dall’art. 35 per le informazioni effettivamente qualificabili come segreti tecnici o commerciali. Le condizioni e i limiti dell’oscuramento sono approfonditi nel paragrafo dedicato.

Quali sono le tipologie di accesso agli atti?

Accesso documentale

L’accesso documentale rappresenta uno strumento a disposizione dei soggetti che intendano visionare atti amministrativi rilevanti per la tutela di una propria posizione giuridica soggettiva.

La disciplina normativa di riferimento si trova negli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che detta le regole per la consultazione degli atti amministrativi.

La richiesta può essere avanzata da chi dimostri un interesse personale, concreto, attuale e giuridicamente rilevante, legato al contenuto del documento richiesto. Non sono invece consentite domande aventi lo scopo di esercitare un controllo generico sull’attività della Pubblica Amministrazione.

Accesso civico semplice

L’accesso civico semplice consente a qualsiasi cittadino di richiedere documenti, dati o informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere pubblici per legge, ma che risultino omessi. Questo diritto può essere esercitato senza necessità di dimostrare un interesse specifico, da chiunque riscontri l’assenza di pubblicazione degli atti previsti dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013. Dal dettato normativo emerge chiaramente che il cittadino ha il diritto di sollecitare la pubblicazione di quei contenuti che rientrano negli obblighi di trasparenza imposti alla Pubblica Amministrazione. In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che all’obbligo di pubblicazione corrisponda un diritto effettivo di controllo da parte della collettività.

Una caratteristica fondamentale di questo istituto è che non è richiesta alcuna motivazione a supporto dell’istanza. Ciò si giustifica con il fatto che l’oggetto della richiesta riguarda atti e informazioni che, per loro natura, devono essere resi pubblici e accessibili a chiunque, tramite l’apposita sezione “Amministrazione trasparente” presente sui siti web istituzionali degli enti pubblici.

Accesso civico generalizzato

Il comma 1 dell’art. 35 (leggi l’articolo 35 del nuovo codice appalti) contiene un chiaro riferimento all’accesso civico generalizzato: le stazioni appaltanti devono assicurare l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici attraverso l’acquisizione diretta di dati ed informazioni inseriti nelle piattaforme. La novità rispetto al vecchio codice è che in questo caso viene esplicitato che la modalità con cui procedere all’accesso agli atti è digitale.

Si nota subito, quindi, un allineamento alle piattaforme di e-procurement: l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale normato dall’art. 22, costituito da piattaforme e servizi digitali usati dalle stazioni appaltanti (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico). Si tratta di un sistema che consentirà il monitoraggio completo del ciclo dei contratti pubblici, dalla programmazione alle fasi post-aggiudicazione.

Possiamo rilevare una importante novità che riguarda il riconoscimento per tutti i cittadini della possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Accesso agli atti difensivo

L’accesso difensivo è una particolare forma di accesso documentale finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa. Trova fondamento nell’art. 24, comma 7, della Legge 241/1990 e consente al soggetto interessato di ottenere documenti necessari per curare o difendere una propria posizione giuridica, anche in vista di un possibile giudizio.

Non si tratta di un accesso esplorativo: il richiedente deve dimostrare un collegamento concreto tra la documentazione richiesta e le esigenze di tutela prospettate.

Quando l’accesso difensivo entra in conflitto con interessi alla riservatezza, in particolare con informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali, l’amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione in concreto e a bilanciare le contrapposte esigenze di tutela.

Ne consegue che né l’accesso né la riservatezza possono essere considerati automaticamente prevalenti: occorre verificare, caso per caso, la natura delle informazioni richieste e la loro effettiva necessità ai fini difensivi.

Tipologie accesso agli atti

Tipologie accesso agli atti

Quali sono i tempi e i termini per l’accesso agli atti?

Il quadro normativo che disciplina i termini entro i quali l’interessato può presentare la domanda di accesso è definito dalla Legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. In particolare, l’articolo 22, come modificato dall’articolo 15 della Legge 15 del 2005, stabilisce che il diritto di accesso può essere esercitato finché l’amministrazione pubblica è tenuta a conservare i documenti oggetto della richiesta.

Quando l’accesso agli atti è differito?

Il differimento dell’accesso agli atti è contenuto nel comma 2 dell’art. 35 che ricalca il comma 2 dell’ex art. 53, con l’aggiunta solo di una situazione di differimento ossia:

  • in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti fino all’aggiudicazione.

Le altre situazioni di differimento restano immutate e sono le seguenti:

  • nelle procedure aperte, in riferimento all’elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse;
  • nelle procedure ristrette o negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno chiesto di essere invitati, che hanno manifestato interesse, che sono stati invitati a presentare offerta o che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
  • in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e degli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione;
  • in relazione alla verifica dell’anomalia dell’offerta e ai verbali riferiti a questa fase, fino all’aggiudicazione.
Accesso agli atti differito o escluso

Accesso agli atti differito o escluso

Quando è vietato o escluso l’accesso agli atti?

Il comma 3 dell’articolo 35 contiene una precisazione importante: fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili pena la violazione dell’articolo 326 del codice penale.

I successivi commi 4 e 5 prevedono le ipotesi di esclusione dall’accesso. Si nota subito una distinzione tra l’ipotesi discrezionale contenuta nella lettera a) e le successive ipotesi vincolate.

La lettera a), infatti, contiene il termine “possono”, che attribuisce alla stazione appaltante un potere valutativo: il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Le successive ipotesi invece contengono l’obbligo vincolante. Il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione:

  • ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice;
  • alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
  • alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

Il comma 5 disciplina l’accesso richiesto dal concorrente per esigenze difensive, prevedendolo quando la conoscenza della documentazione risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura. L’applicazione della disposizione deve tuttavia essere coordinata con la necessità di bilanciare, nel caso concreto, tutela giurisdizionale e protezione degli effettivi segreti tecnici o commerciali.

Documento o informazioneRegime di accessoCondizione
Informazioni dell’offerta che costituiscono segreti tecnici o commercialiAccesso limitabileÈ necessaria una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente
Pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del CodiceEsclusi dall’accessoNei casi previsti dall’art. 35 del D.Lgs. 36/2023
Relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’esecutoreEscluse dall’accessoSecondo quanto previsto dall’art. 35
Piattaforme digitali e infrastrutture informatiche della stazione appaltanteEscluse dall’accessoQuando coperte da diritti di privativa intellettuale

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Quando è possibile oscurare parti dell’offerta?

L’art. 35 del D.Lgs. 36/2023 consente di limitare l’accesso alle informazioni contenute nell’offerta o nelle relative giustificazioni quando esse costituiscano effettivi segreti tecnici o commerciali.

L’esclusione dell’accesso, però, non può derivare da una dichiarazione generica dell’operatore economico. La norma richiede infatti una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, dalla quale emerga in modo puntuale:

  • quali informazioni si ritengono riservate;
  • perché tali informazioni costituiscono un effettivo segreto tecnico o commerciale;
  • quale valore economico deriva dalla loro segretezza;
  • quale concreto pregiudizio potrebbe derivare dalla loro divulgazione.

Non è quindi sufficiente affermare che l’offerta contiene know-how, metodologie aziendali o informazioni riservate. La stazione appaltante è tenuta a svolgere una valutazione autonoma sulla fondatezza della richiesta di oscuramento e non può limitarsi a recepire automaticamente l’opposizione formulata dall’operatore economico.

La stazione appaltante deve motivare l’oscuramento

Quando accoglie o respinge una richiesta di oscuramento, la stazione appaltante deve darne conto nella comunicazione dell’aggiudicazione. La motivazione è importante perché consente agli altri concorrenti di comprendere se determinate parti dell’offerta siano state sottratte alla conoscenza e, se necessario, di contestare la decisione con il rito previsto dall’art. 36.

L’oscuramento deve essere limitato alle sole informazioni che presentano effettivamente i requisiti di segretezza: non è giustificabile una sottrazione generalizzata dell’intera offerta tecnica se soltanto alcune parti contengono informazioni meritevoli di tutela.

Oscuramento illegittimo e segnalazione all’Anac

L’articolo 36, comma 6, disciplina anche le conseguenze delle richieste di oscuramento formulate senza effettivi presupposti di segretezza. Quando l’operatore economico indica come riservate parti dell’offerta senza fornire una motivazione adeguata e comprovata, la stazione appaltante può rigettare la richiesta di oscuramento.

In caso di reiterati rigetti delle richieste presentate dall’operatore economico, la stazione appaltante può effettuare una segnalazione all’ANAC ai fini dell’eventuale applicazione delle conseguenze previste dal Codice. La disciplina mira quindi a evitare che il richiamo ai segreti tecnici o commerciali venga utilizzato in modo meramente strumentale per sottrarre alla conoscenza dei concorrenti parti dell’offerta che non presentano un’effettiva esigenza di riservatezza.

Cos’è il rito super accelerato?

L’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 introduce uno specifico rito accelerato per contestare le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte, caratterizzato da termini particolarmente brevi rispetto al rito ordinario in materia di accesso.

Il meccanismo è strettamente collegato al nuovo sistema di accesso digitale agli atti di gara. Contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, infatti, la stazione appaltante deve mettere a disposizione attraverso la piattaforma digitale la documentazione prevista dall’articolo 36 e deve inoltre comunicare le decisioni assunte sulle eventuali richieste formulate dagli operatori economici per oscurare parti delle offerte contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le decisioni sull’oscuramento possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni.

Il rito super accelerato, quindi, non riguarda indistintamente qualsiasi controversia sull’accesso agli atti di gara, ma è specificamente riferito alle decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento previste dall’art. 36, comma 3.

Rito super accelerato

Rito super accelerato

Da quando decorrono i 10 giorni?

Sul momento dal quale far decorrere il termine si è sviluppato un rilevante dibattito giurisprudenziale, oggi chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2026.

Il punto è che il termine abbreviato non può operare prescindendo dalla conoscenza della decisione che limita l’accesso. Il sistema delineato dall’art. 36 presuppone infatti che:

  • la documentazione prevista dal Codice sia resa disponibile contestualmente all’aggiudicazione;
  • le eventuali richieste di oscuramento siano valutate dalla stazione appaltante;
  • la relativa decisione sia portata a conoscenza degli operatori interessati;
  • il concorrente possa quindi conoscere le ragioni dell’oscuramento e decidere consapevolmente se contestarle.

Il rito speciale è stato costruito proprio sulla contestualità tra aggiudicazione, disponibilità degli atti e comunicazione della decisione sull’oscuramento: solo in questo modo il concorrente può predisporre un ricorso conoscendo il provvedimento effettivamente lesivo.

Ne consegue che la mera comunicazione dell’aggiudicazione non può far decorrere automaticamente il termine di 10 giorni quando non sia stata contestualmente resa conoscibile la decisione sull’oscuramento. Una diversa interpretazione costringerebbe il concorrente a proporre un ricorso “al buio”, senza conoscere né l’esistenza né le ragioni della determinazione adottata dalla stazione appaltante.

Cosa accade se la stazione appaltante non pubblica gli atti?

Occorre distinguere la decisione di oscuramento dalla semplice omissione della stazione appaltante.

Se l’amministrazione non mette a disposizione la documentazione che avrebbe dovuto rendere accessibile ai sensi dell’art. 36, oppure rimane inerte rispetto all’accesso, tale comportamento non può essere automaticamente trasformato in una decisione implicita di oscuramento.

Il rito super accelerato rappresenta infatti una disciplina eccezionale, riferita alle decisioni sulle richieste di oscuramento. Nei casi di mera omissione della pubblicazione degli atti o di mancata decisione sull’accesso torna invece a operare, secondo i presupposti applicabili al caso concreto, la disciplina ordinaria dell’accesso e dell’art. 116 c.p.a.

La distinzione è importante perché cambia anche il termine processuale applicabile: i 10 giorni dell’art. 36, comma 4, non possono essere estesi automaticamente a qualsiasi mancata ostensione della documentazione di gara.

Rito super accelerato: la regola pratica

Per capire quale termine applicare occorre quindi verificare che cosa abbia fatto concretamente la stazione appaltante. Se esiste una decisione sulla richiesta di oscuramento, comunicata secondo il meccanismo dell’art. 36, opera il rito speciale previsto dal comma 4.

Se invece manca la pubblicazione degli atti, manca una decisione sull’oscuramento oppure la documentazione viene resa disponibile soltanto successivamente a seguito di una normale istanza di accesso, non si può presumere automaticamente l’applicazione del termine super accelerato.

Per gli operatori economici è quindi essenziale controllare, insieme alla comunicazione dell’aggiudicazione, non soltanto quali documenti siano stati messi a disposizione sulla piattaforma, ma anche se la stazione appaltante abbia assunto e comunicato specifiche decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte.

ASPETTORITO SULL’ACCESSO AGLI ATTI
RiferimentoArt. 36, comma 4, D.Lgs. 36/2023
OggettoDecisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento
Termine10 giorni
RitoArt. 116 c.p.a. con disciplina speciale ex art. 36
DecorrenzaDalla comunicazione/conoscenza della decisione espressa della stazione appaltante sull’oscuramento
Mera omissione degli attiNon equivale automaticamente a una decisione di oscuramento
FinalitàConsentire una definizione rapida delle controversie senza imporre ricorsi “al buio”

Accesso agli atti nella fase di esecuzione del contratto

Il diritto di accesso non riguarda soltanto la fase di gara e di aggiudicazione, ma può estendersi anche agli atti relativi alla fase di esecuzione del contratto pubblico.

L’art. 35 del D.Lgs. 36/2023 fa infatti riferimento agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. In questa fase, tuttavia, non opera il meccanismo di accesso automatico previsto dall’art. 36 per gli atti messi a disposizione contestualmente all’aggiudicazione.

Chi chiede di conoscere documenti relativi all’esecuzione deve quindi dimostrare, nei casi di accesso documentale, un interesse diretto, concreto e attuale collegato agli atti richiesti.

La giurisprudenza ha riconosciuto che possono essere accessibili, quando ricorrono i relativi presupposti, anche documenti quali:

  • stati di avanzamento dei lavori;
  • documentazione contabile;
  • atti relativi all’esecuzione delle prestazioni;
  • documenti relativi a inadempimenti dell’appaltatore;
  • atti che possono incidere sulla prosecuzione, modifica o risoluzione del contratto.

L’accesso può assumere particolare rilievo, ad esempio, per il concorrente collocato in graduatoria che intenda verificare eventuali inadempimenti dell’aggiudicatario suscettibili di determinare la risoluzione del contratto o lo scorrimento della graduatoria.

Anche soggetti diversi dai concorrenti possono, in presenza di un interesse qualificato, ottenere documenti della fase esecutiva. È il caso, ad esempio, del subappaltatore che abbia necessità di acquisire documentazione contabile per tutelare la propria posizione oppure della consorziata esecutrice direttamente coinvolta nell’esecuzione delle prestazioni.

Resta fermo che l’accesso non è automatico: la pubblica amministrazione deve verificare il collegamento tra i documenti richiesti e la posizione giuridica che il richiedente intende tutelare.

Non tutti gli atti della fase esecutiva sono inoltre liberamente ostensibili. L’articolo 35 prevede specifiche esclusioni, come nel caso delle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’esecutore.

La distinzione tra atti accessibili e atti sottratti all’ostensione deve quindi essere effettuata verificando natura e funzione del singolo documento.

Accesso agli atti negli affidamenti diretti

L’accesso agli atti presenta caratteristiche particolari anche negli affidamenti diretti, nei quali manca una vera e propria procedura competitiva con una graduatoria di concorrenti.

Per questo motivo occorre distinguere la posizione dell’operatore che abbia effettivamente preso parte a una fase procedimentale da quella del soggetto completamente estraneo all’affidamento.

Il soggetto che non ha partecipato alla procedura non può essere automaticamente equiparato a un concorrente di una gara e non beneficia, per il solo fatto di essere un operatore economico del settore, del regime di accesso previsto dall’art. 36 per candidati e offerenti. Ciò non significa, però, che gli atti dell’affidamento diretto siano sempre sottratti alla conoscenza.

A seconda della posizione del richiedente possono venire in rilievo:

  • l’accesso documentale previsto dalla Legge 241/1990, quando esista un interesse diretto, concreto e attuale;
  • l’accesso civico generalizzato, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 33/2013;
  • l’accesso difensivo, quando ricorrano i relativi presupposti.

Particolare rilievo assume l’eventuale partecipazione dell’operatore a una consultazione preliminare di mercato o ad altre fasi che precedono l’affidamento. In questi casi la partecipazione può contribuire a radicare un interesse qualificato alla conoscenza degli atti successivamente adottati dalla stazione appaltante.

Rimangono comunque applicabili i limiti relativi alla riservatezza e ai segreti tecnici o commerciali. Anche nell’affidamento diretto, quindi, l’amministrazione deve valutare concretamente quali informazioni possano essere rese accessibili e quali debbano essere eventualmente oscurate.

In sintesi, negli affidamenti diretti il diritto di accesso non dipende semplicemente dalla qualifica di operatore economico, ma dalla posizione concretamente rivestita dal richiedente e dal tipo di accesso esercitato.

Accesso agli atti nel project financing

Il diritto di accesso può operare anche nella fase preliminare del project financing, quando l’amministrazione è chiamata a valutare più proposte e a individuare quella ritenuta di pubblico interesse. La circostanza che la procedura non sia ancora giunta alla successiva gara non esclude, di per sé, l’accessibilità degli atti.

Il soggetto che abbia presentato una proposta non selezionata può infatti avere un interesse concreto e attuale a conoscere la proposta prescelta e gli atti attraverso i quali l’amministrazione ha effettuato la valutazione comparativa, soprattutto quando intenda verificare la legittimità della scelta compiuta.

In questo contesto non è sufficiente giustificare il differimento dell’accesso richiamando in modo generico la necessità di tutelare la futura concorrenza o la par condicio nella gara successiva. Occorre verificare concretamente se il differimento sia realmente necessario e se possa comprimere un interesse difensivo già attuale del soggetto che ha partecipato alla fase di selezione delle proposte.

Anche nel project financing restano comunque applicabili i limiti previsti per i segreti tecnici e commerciali. L’esistenza di know-how o di informazioni riservate non può però essere affermata genericamente: le informazioni da sottrarre all’ostensione devono essere specificamente individuate e la loro natura riservata deve essere adeguatamente comprovata.

Il principio operativo è quindi che la fase preliminare di selezione della proposta non costituisce automaticamente una zona sottratta all’accesso. Quando la scelta dell’amministrazione produce effetti sulla posizione dei proponenti, questi possono avere titolo a conoscere gli atti necessari per verificare la correttezza della decisione e tutelare la propria posizione.

Casi particolari di accesso agli atti

Casi particolari di accesso agli atti

Accesso agli atti e intelligenza artificiale

La progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi e l’impiego crescente di soluzioni basate su algoritmi e intelligenza artificiale (IA) stanno ridefinendo profondamente l’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione (PA). In questo contesto emergono nuove problematiche, tra cui l’accessibilità e la trasparenza delle decisioni automatizzate.

Raccolta giurisprudenziale e prassi sull’accesso agli atti

Termini per l’accesso e per l’impugnazione

L’istanza di accesso agli atti può prorogare il termine per un ricorso?
TAR Lombardia 731/2025

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 731/2025, ha chiarito che la comunicazione di aggiudicazione non basta a far decorrere il termine di 30 giorni per il ricorso se non è accompagnata da tutta la documentazione essenziale. In tal caso, l’operatore economico può presentare un’istanza di accesso agli atti entro 15 giorni, ottenendo così un’estensione del termine di impugnazione.
Il meccanismo non azzera i tempi procedurali, ma garantisce equilibrio tra rapidità delle gare e diritto di difesa. La pronuncia conferma la continuità del principio già previsto dal D.Lgs. 50/2016, in armonia con il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023). Per le stazioni appaltanti è quindi essenziale pubblicare subito tutta la documentazione, mentre gli operatori devono agire tempestivamente per non perdere la tutela. Approfondimento completo qui.

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Accesso civico generalizzato e richieste provenienti da soggetti estranei alla gara

Affidamento diretto MePA: anche chi non ha partecipato può accedere agli atti?
TAR Veneto 1773/2026

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1773/2026, chiarisce che nell’affidamento diretto MePA l’operatore estraneo alla procedura non è equiparabile a un concorrente. Pertanto, non può ottenere tramite accesso documentale dati riservati o segreti tecnici e commerciali dell’affidatario. Resta però possibile il ricorso all’accesso civico generalizzato (FOIA), anche per gli atti relativi ai contratti pubblici, nel rispetto dei limiti dell’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013. La PA deve quindi consentire l’accesso ai documenti richiesti, oscurando le informazioni riservate e indicando i link per quelli già pubblicati online. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Il diniego è legittimo quando il carico istruttorio è sproporzionato
Consiglio di Stato 7983/2025

Il Consiglio di Stato (sent. 7983/2025) ha stabilito che l’accesso civico generalizzato può essere negato se la richiesta comporta un onere sproporzionato per il soggetto destinatario, come nel caso di elaborazioni complesse o massive. L’istanza deve riguardare dati già detenuti e “leggibili” senza interventi ricostruttivi. Il diniego è legittimo quando serve a tutelare il buon andamento e l’economicità dell’azione amministrativa. Inoltre, l’interesse privato del richiedente, se non allineato a finalità pubbliche, rafforza la possibilità di respingere la richiesta. Leggi l’approfondimento.

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Richiesta di accesso agli atti da fuori gara, maggiore ostensione?
Consiglio di Stato 7201/2025

La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 7201/2025) ha confermato il diniego di accesso all’offerta tecnica in una gara pubblica, riconoscendo la prevalenza della tutela del know-how aziendale sul diritto di accesso civico. Il caso riguardava la richiesta di un consulente di visionare il contratto e tutti gli allegati relativi alla gestione di un centro di rimpatrio, istanza accolta solo in parte dalla Prefettura. Il Consiglio ha ribadito che la P.A. deve bilanciare trasparenza e riservatezza, escludendo la divulgazione di informazioni che contengano segreti tecnici o commerciali. Richiamando la Corte di Giustizia UE, ha esteso il principio secondo cui anche tra concorrenti non è ammesso un accesso automatico a dati sensibili. La decisione evita che soggetti terzi ottengano più informazioni di un partecipante in gara, sancendo la centralità della protezione del know-how nello spazio della concorrenza. Per maggiori approfondimenti ti consiglio di leggere qui.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 7201/2025 - Richiesta di accesso agli atti da soggetti fuori gara

Non può fare richiesta di accesso agli atti l’operatore senza interessi legittimi nella gara
Consiglio di Stato 1353/2025

Il Consiglio di Stato (sent. n. 1353/2025) ha ribadito che l’accesso alle offerte tecniche ed economiche è garantito ai soli concorrenti effettivi, con maggiore ampiezza per i primi cinque classificati.
Negli affidamenti diretti, l’assenza di una vera competizione esclude l’interesse legittimo all’accesso da parte di operatori non invitati. In tali casi l’amministrazione può limitarsi a fornire atti già pubblicati, oscurando dati sensibili e segreti tecnici/commerciali. L’accesso difensivo non può essere invocato da soggetti estranei alla procedura, potendo questi al più contestare la scelta dell’affidamento diretto. Pertanto, per gli affidamenti diretti resta possibile solo un accesso civico generalizzato, con tutela rafforzata della riservatezza delle offerte. Per maggiori dettagli ti consiglio di leggere l’approfondimento.

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Accesso agli atti anche per chi non ha partecipato alla gara?
Consiglio di Stato 3714/2026

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 3714/2026, ha chiarito che anche un operatore economico estraneo alla gara può accedere agli atti della fase esecutiva di una concessione, se dimostra un interesse concreto e attuale. Nel caso esaminato, l’accesso era finalizzato a verificare se il riequilibrio del PEF avesse alterato la concorrenza. Il giudice ha inoltre precisato che il diniego per segreti tecnici, commerciali o pareri legali richiede una motivazione specifica e non può basarsi su richiami generici alla riservatezza. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Accesso documentale, accesso difensivo e fase esecutiva

Il subappaltatore può ottenere SAL e documenti contabili?
TAR Toscana 1567/2026

Il TAR Toscana (sent. n. 1567/2026) riconosce al subappaltatore il diritto di accedere agli atti dell’appalto quando ciò è necessario per tutelare la propria posizione nei confronti dell’appaltatore o della stazione appaltante. L’accesso richiede un interesse concreto e strumentale, non è automatico. La PA deve limitarsi a verificare il collegamento tra documenti richiesti e finalità difensiva, senza valutare la fondatezza delle pretese economiche. Nel caso di specie, il TAR ha ordinato il rilascio dei SAL straordinari richiesti. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Download Gratuito Sentenza TAR Toscana 1567/2026 - Accesso agli atti del subappaltatore

L’accesso agli atti è consentito anche durante la fase esecutiva
TAR Puglia 410/2025

Il TAR Puglia (sentenza n. 410/2025) ha stabilito che il diritto di accesso agli atti spetta al concorrente anche durante l’esecuzione del contratto. L’interesse è legittimo se finalizzato a verificare possibili inadempimenti dell’aggiudicatario che potrebbero portare alla risoluzione e allo scorrimento della graduatoria. Nel caso esaminato, la seconda classificata ha chiesto documenti sull’esecuzione dell’appalto per valutare azioni legali. La stazione appaltante aveva opposto un diniego parziale, ma il TAR ha accolto il ricorso. È stato riconosciuto che anche atti interni e coperti da riservatezza sono accessibili, se rilevanti per la tutela giuridica dell’istante. Non sono ammissibili dinieghi basati su esigenze generiche di privacy o sul rischio di controllo diffuso. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per maggiori dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Tar Puglia 410/2025 - Accesso agli atti fase esecutiva

La consorziata esecutrice è legittimata a visionare la documentazione
TAR Lombardia 324/2025

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 324/2025, ha chiarito i dubbi sulla legittimazione delle consorziate esecutrici all’accesso documentale negli appalti affidati ai consorzi stabili. La consorziata che materialmente esegue le prestazioni, pur non essendo firmataria del contratto con la stazione appaltante, assume responsabilità solidale ex art. 67, co. 4, d.lgs. 36/2023. Tale responsabilità le conferisce un interesse giuridico diretto e autonomo, idoneo a fondare il diritto di accesso. L’accesso è qualificato come difensivo ai sensi della l. 241/1990, finalizzato alla tutela di posizioni giuridiche proprie. Restano escluse, invece, le consorziate non esecutrici, prive di legame con la fase esecutiva e con le connesse responsabilità. Leggi il nostro approfondimento per maggiori dettagli.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lombardia 324/2025 - Accesso agli atti di una consorziata

Accesso agli atti consentito anche durante la fase esecutiva di un contratto pubblico
Tar Veneto 2827/2024

La richiesta di accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto è legittima ai sensi dell’art. 35, c. 1, D.Lgs. 36/2023, che riconosce sia l’accesso documentale sia quello civico generalizzato. Il TAR Veneto (sentenza 2827/2024) ha accolto il ricorso di quattro società di navigazione contro il Comune di Mira, che aveva negato l’accesso agli atti relativi alla gestione dei ponti mobili. Il Tribunale ha riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale delle società, non legato alla partecipazione alla gara ma alla tutela di interessi economici e reputazionali lesi dai disservizi. Il Comune è stato quindi obbligato a consentire l’accesso, oscurando eventuali dati personali, riaffermando il principio di trasparenza amministrativa. Per maggiore approfondimento ti consiglio di leggere il contenuto dedicato.

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Download Gratuito Sentenza TAR Veneto 2827/2024 - Accesso agli atti consentito anche in fase esecutiva

Project financing, accesso agli atti immediato per il proponente non selezionato?
Ordinanza TAR Lombardia 409/2026

Il TAR Brescia (ordinanza n. 409/2026) afferma che, nel project financing, il concorrente non selezionato ha diritto all’accesso immediato alla proposta vincitrice, senza differimenti. Il differimento per tutela della par condicio è illegittimo: l’interesse difensivo attuale prevale su esigenze competitive future e ipotetiche. L’accesso difensivo opera già nella fase pre-gara, poiché la selezione del progetto è atto immediatamente impugnabile. Inammissibili anche i dinieghi fondati su segreti tecnici generici: serve prova concreta della riservatezza. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Ordinanza TAR Lombardia 409/2026 - Accesso agli atti nel project financing

Rumori molesti da feste comunali: il cittadino può accedere agli atti autorizzativi?
TAR Lombardia 374/2026

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 374/2026, ha chiarito che un residente disturbato da rumori eccessivi di eventi comunali autorizzati può ottenere l’accesso difensivo agli atti amministrativi. Nel caso, un cittadino ha subito immissioni sonore intollerabili dalla festa patronale organizzata dal Comitato nell’area feste, zona residenziale di classe II secondo il piano di zonizzazione acustica comunale.

Il residente ha contestato la deroga concessa dal Comune con apposita delibera, che permetteva musica fino all’1 di notte durante la festa patronale, violando i limiti per aree residenziali (fino alle 23:30 o 24:00). Ha richiesto atti come la domanda di suolo pubblico, autorizzazioni e deroga, ma il Comune ha taciuto, attribuendo responsabilità al Comitato e invocando la deroga. Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto, sostenendo l’interesse difensivo per verificare la legittimità e agire ex art. 844 c.c. per danni al riposo.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo l’accesso difensivo poiché i documenti sono strumentali alla tutela dei diritti del residente contro immissioni oltre la normale tollerabilità. Ha escluso valutazioni anticipate sul merito della futura lite e assenze di riservatezza, trattandosi di atti pubblici; ha ordinato l’ostensione entro 30 giorni, con commissario ad acta e condanna alle spese.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Lombardia

Accesso agli atti e consultazioni preliminari
TAR Lazio 14725/2025

Il TAR Lazio (sent. n. 14725/2025) ha affermato che la partecipazione degli operatori economici alle consultazioni preliminari di mercato radica un interesse qualificato all’accesso agli atti successivi, anche negli affidamenti diretti. Tale diritto si fonda sui principi di trasparenza e concorrenza, consentendo di verificare la coerenza delle scelte della stazione appaltante. L’ostensione deve però rispettare i limiti della tutela dei segreti tecnici e commerciali, che vanno oscurati. La consultazione preliminare assume quindi valore sostanziale e non meramente ricognitivo.

Differimento dell’accesso e tutela dell’anonimato

Il principio dell’anonimato vale anche in caso di sopralluogo
Tar Marche 227/2025

Il Tar Marche (sentenza n. 227/2025) ribadisce che l’anonimato dei concorrenti è principio cardine delle gare pubbliche, volto a garantire par condicio e prevenire collusioni.
La violazione è stata riscontrata nella comunicazione della S.A., che ha inviato un’unica mail a tutti i soggetti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio, rivelandone i nominativi.
Il Tribunale precisa che l’anonimato va tutelato non solo dopo la presentazione delle offerte, ma anche nelle fasi preparatorie, specie quando il sopralluogo obbligatorio restringe di fatto la platea dei partecipanti. Una simile modalità equivale a trasformare una procedura aperta in ristretta, aumentando il rischio di condizionamenti. Il ricorso viene accolto: l’annullamento riguarda solo la comunicazione illegittima, senza incidere sul bando e sugli altri atti di gara.

Per ulteriori approfondimenti, ti consiglio di leggere l’articolo dedicato.

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Download Gratuito TAR Marche 227/2025 - Principio dell'anonimato nelle gare pubbliche

Segreti tecnici e commerciali, know-how e oscuramento delle offerte

La PA non può recepire automaticamente il diniego dell’impresa
TAR Marche 1038/2026

Il TAR Marche n. 1038/2026 precisa che la stazione appaltante non può recepire automaticamente la richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico. Anche quando la motivazione della decisione rinvia alle ragioni indicate dall’offerente, l’amministrazione deve svolgere un’autonoma verifica sulla reale esistenza del segreto tecnico o commerciale e bilanciare concretamente riservatezza, trasparenza e diritto di difesa. L’oscuramento deve inoltre essere strettamente proporzionato e riguardare soltanto le informazioni effettivamente riservate. La sentenza chiarisce anche che la “stretta indispensabilità” ai fini difensivi deve essere dimostrata solo quando i documenti risultino realmente coperti da segreto tecnico o commerciale; esclusa tale natura, non opera questa particolare barriera all’accesso.

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Download Gratuito Sentenza TAR Marche 1038/2026 - Accesso agli atti e oscuramento offerta tecnica

Privacy e know-how non giustificano oscuramenti generalizzati
TAR Lombardia 4181/2026

La stazione appaltante non può oscurare indiscriminatamente la documentazione di gara richiamando genericamente esigenze di privacy, know-how o segreti commerciali. Il TAR riconosce al concorrente collocato nei primi 5 posti il diritto di accedere integralmente, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, alla documentazione amministrativa dell’aggiudicatario, salvo le specifiche eccezioni previste dal Codice.

In particolare, non possono essere oscurati automaticamente i dati personali contenuti nella documentazione amministrativa: per i concorrenti legittimati all’accesso il legislatore ha già operato a monte il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza. La conoscenza delle generalità può essere necessaria, tra l’altro, per verificare l’eventuale presenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice.

Anche l’offerta tecnica non può essere sottratta all’accesso sulla base di un generico richiamo al know-how aziendale. Il segreto tecnico o commerciale deve essere individuato in modo puntuale e comprovato, secondo i requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 30/2005. Non basta affermare che procedure, modelli organizzativi o soluzioni operative costituiscano patrimonio aziendale: la stazione appaltante deve verificare concretamente la sussistenza della segretezza e motivare ogni eventuale oscuramento.

Il TAR ritiene inoltre accessibili i prezzi unitari dell’offerta economica e gli atti relativi alla verifica dell’anomalia, alla verifica dei requisiti, nonché note e verbali presupposti all’aggiudicazione, in quanto rientranti nel perimetro degli atti cui il concorrente ha diritto di accedere.

Nel caso esaminato, l’oscuramento massivo e privo di un’autonoma motivazione della stazione appaltante è stato ritenuto illegittimo, con conseguente ordine di ostensione della documentazione richiesta.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lombardia 4181/2026 - Accesso agli atti, privacy e segreti tecnici-commerciali

Accesso agli atti e segreti tecnici negli appalti, il CdS chiarisce il ruolo valutativo della PA in caso di oscuramento
Consiglio di Stato 4090/2026

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4090/2026, chiarisce che l’istanza di oscuramento negli appalti non comporta automaticamente il diniego di accesso agli atti. La stazione appaltante deve valutare in concreto se le informazioni richieste siano davvero coperte da segreti tecnici o commerciali e bilanciare riservatezza ed esigenze difensive. L’operatore economico deve motivare in modo preciso perché i dati siano riservati e quale danno deriverebbe dalla divulgazione. Anche l’accesso difensivo non è automatico: il concorrente deve dimostrare che le parti oscurate siano indispensabili per contestare la gara o tutelarsi in giudizio. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 4090/2026 - Oscuramento offerte e potere valutativo PA

Il Consiglio di Stato “blinda” il know-how aziendale
Consiglio di Stato 10036/2025

Il Consiglio di Stato (sentenza 10036/2025) limita l’accesso difensivo nel Codice Appalti, vietando l’ostensione automatica di segreti tecnici non strettamente indispensabili. L’operatore economico deve dimostrare che il documento richiesto è essenziale per contestare l’aggiudicazione. Documenti non valutati dalla commissione o non previsti dal bando restano riservati, tutelando il know-how industriale. La trasparenza va bilanciata caso per caso, prevalendo la proprietà intellettuale dell’impresa quando non incide sulla graduatoria. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 10036/2025 - Accesso agli atti e know-how aziendale

Accesso agli atti negato per le relazioni riservate del direttore dei lavori, ok per le valutazioni del RUP
TAR Campania 65/2026

Il TAR Campania, nella sentenza n. 65/2026, chiarisce che le relazioni riservate del Direttore dei Lavori sulle riserve non sono accessibili, essendo protette per garantire la libertà di valutazione tecnica. Al contrario, i provvedimenti del RUP sulle stesse riserve sono atti decisori e devono essere resi disponibili all’operatore economico. L’istanza di accesso agli atti non si estende agli Stati Avanzamento Lavori (SAL) né al silenzio-inadempimento, per mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza evidenzia la netta distinzione tra atti consultivi riservati e atti decisori nell’accesso previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Campania 65/2026 - Accesso agli atti per dichiarazioni DL e provvedimenti RUP

La presenza di un brevetto basta per oscurare l’offerta tecnica?
TAR Lombardia 3006/2025

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3006/2025, ha chiarito che la sola presenza di brevetti non giustifica il diniego di accesso agli atti di gara. La stazione appaltante deve compiere un bilanciamento concreto tra trasparenza e tutela dei segreti industriali, limitando l’oscuramento ai soli dati tecnici o commerciali realmente riservati. L’accesso può essere negato solo quando la divulgazione arrechi un danno effettivo e dimostrabile all’impresa. Non è legittimo oscurare intere sezioni dell’offerta senza motivazione specifica e puntuale. L’amministrazione deve quindi motivare in modo dettagliato ogni limitazione all’ostensione dei documenti. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lombardia 3006/2025 - Oscuramento offerta tecnica per la presenza di un brevetto

Quando il diritto di difesa prevale sul segreto tecnico
TAR Piemonte 1271/2025

Il TAR Piemonte (sentenza n. 1271/2025) ha chiarito che una generica dichiarazione di “know-how” non basta a giustificare l’oscuramento: occorrono elementi oggettivi e verificabili. Il segreto tecnico sussiste solo se l’informazione è precisamente individuata, dotata di valore economico e protetta da effettive misure di riservatezza. La stazione appaltante ha l’onere di svolgere un’istruttoria autonoma e motivata, non potendo limitarsi ad accogliere passivamente l’opposizione dell’aggiudicatario. L’accesso agli atti di gara, quale strumento di tutela giurisdizionale, prevale sulle esigenze di riservatezza non comprovate. Un diniego apodittico viola i principi di trasparenza e buona amministrazione ex art. 5-bis L. 241/1990.

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Download Gratuito Sentenza TAR Piemonte 1271/2025 - Tutela del know-how, limiti del diniego all'accesso agli atti

È legittimo oscurare l’offerta tecnica senza una motivazione autonoma?
TAR Veneto 327/2025

Il TAR Veneto, sentenza n. 327/2025, ha stabilito che la mancata pubblicazione integrale della documentazione di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 comporta l’applicazione del regime ordinario di accesso agli atti (legge 241/1990). Nel caso esaminato, la Stazione Appaltante aveva negato l’accesso completo all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, accogliendo l’istanza di oscuramento senza valutare autonomamente la riservatezza dei dati. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego, violando l’obbligo di pubblicità e la trasparenza del procedimento. Solo informazioni specificamente segrete, dimostrabili dall’aggiudicatario, possono essere oscurate. La decisione ribadisce il principio di accesso automatico agli atti di gara e di parità di trattamento tra concorrenti. L’annullamento del diniego conferma l’esigenza di verifiche autonome da parte della Stazione Appaltante. Per maggiori approfondimenti, ti rimando all’articolo dedicato.

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Download Gratuito Sentenza Tar Veneto 327/2025 - Oscuramento offerta tecnica senza adeguata valutazione della richiesta

I limiti del segreto commerciale
Consiglio di Stato 8257/2024

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8257 del 15 ottobre 2024, ha ribadito il concetto secondo cui il diritto di accesso agli atti di gara può essere limitato solo per informazioni specifiche che dimostrino un comprovato carattere di segretezza oggettiva. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how aziendale: le informazioni devono essere identificabili, economicamente sfruttabili e devono garantire un vantaggio competitivo sul mercato. Nel caso in esame, il TAR aveva imposto alla stazione appaltante di riesaminare e motivare la presenza di eventuali segreti tecnico-commerciali, decisione confermata dal Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello dell’aggiudicataria di un accordo quadro che aveva richiesto l’oscuramento della propria offerta tecnica nelle parti che costituivano segreto commerciale.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 8257/2024 - Segretezza dell'offerta tecnica

Il segreto commerciale non blocca l’accesso agli atti di gara se esso è necessario per il ricorso
Tar Lombardia 3235/2024

L’ostensione di segreti tecnici o commerciali dell’offerta economica è consentita se strettamente indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. Ma come si può dimostrare la “stretta indispensabilità“?

Questo è quanto disposto con la sentenza del Tar Lombardia, sez.IV, n. 3235/2024. I segreti tecnici o commerciali riguardano studi o elaborazioni specialistici, con valore economico, applicabili a più gare e non divulgabili ai concorrenti. Le informazioni restano riservate se non note agli esperti del settore e protette da adeguati controlli (art. 98, D.Lgs. 30/2005). Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva accettato il diniego dell’aggiudicataria senza valutazione autonoma della rilevanza del segreto. Il giudice ha quindi ordinato l’esibizione integrale dell’offerta, garantendo trasparenza e imparzialità nella selezione. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per maggiori dettagli.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lombardia 3235/2024 - Accesso agli atti bilanciato con tutela dei segreti tecnici e commerciali

Quando è possibile limitare l’accesso alle offerte nelle procedure di gara?
Tribunale di Trento (sentenza 21/2026)

Il TRGA di Trento (sent. 21/2026) chiarisce che il semplice richiamo al know-how aziendale non basta per limitare l’accesso agli atti di gara. L’operatore economico deve dimostrare in modo puntuale che le informazioni sono realmente segrete, dotate di valore economico e idonee a generare un vantaggio competitivo. La trasparenza nelle procedure pubbliche resta la regola, mentre l’oscuramento costituisce un’eccezione da motivare rigorosamente. In assenza di una decisione espressa della stazione appaltante sull’oscuramento, resta esperibile il rito ordinario di accesso ex art. 116 c.p.a. invece del rito “super-accelerato”. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Tribunale di Trento 21/2026 - Oscuramento offerta e know-how aziendale

Il segreto tecnico può limitare l’accesso agli atti?
TAR Lombardia 1609/2025

Il TAR Lombardia, ordinanza n. 1609/2025, ha chiarito che, dopo l’aggiudicazione, i concorrenti classificati tra i primi devono poter esaminare integralmente l’offerta dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 36 D.lgs. 36/2023. Le richieste generiche di riservatezza non sono sufficienti: la stazione appaltante deve motivare in modo concreto e documentato eventuali oscuramenti. L’accesso agli atti può essere impugnato entro 10 giorni, ma ritardi giustificabili possono essere tollerati. Il tribunale ha escluso la necessità di tutela del know-how se non vi sono tecnologie o segreti tecnici specifici. Prevale l’interesse del concorrente a verificare la legittimità dell’aggiudicazione. Ne consegue l’obbligo della stazione appaltante di consentire l’ostensione completa dell’offerta tecnica. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per ulteriori dettagli.

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Download Gratuito Ordinanza TAR Lombardia 1609/2025 - Accesso agli atti e oscuramento

Accesso agli atti, la PA deve valutare caso per caso
Consiglio di Stato 4104/2026

Il Consiglio di Stato chiarisce che l’oscuramento dell’offerta tecnica non può essere disposto automaticamente, ma richiede una valutazione motivata della stazione appaltante. Occorre bilanciare, caso per caso, il diritto di accesso difensivo con la tutela di eventuali segreti tecnici o commerciali. In assenza di tale valutazione, il giudice non può sostituirsi alla PA, ma deve ordinare il riesame della documentazione. Confermata quindi la decisione del TAR che imponeva una nuova verifica sull’oscuramento richiesto dall’aggiudicataria. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 4104/2026 - Accesso atti e oscuramento offerta tecnica

Quando un segreto tecnico giustifica davvero l’oscuramento di parti dell’offerta?
Consiglio di Stato 8231/2025

La sentenza Consiglio di Stato 8231/2025 chiarisce che l’oscuramento dell’offerta è ammesso solo in presenza di un vero segreto tecnico o commerciale, dimostrato con elementi puntuali. L’operatore deve provare il valore economico delle informazioni, le misure di tutela adottate e il concreto rischio competitivo derivante dalla divulgazione. Nel caso esaminato, il concorrente quinto classificato non ha fornito chiarimenti né prove, limitandosi a indicazioni generiche. La stazione appaltante ha quindi legittimamente reso accessibile l’offerta, non risultando comprovata l’eccezione alla trasparenza. Leggi l’intero approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 8231/2025 - Oscuramento offerta senza adeguata motivazione

Oscuramento dell’offerta ammesso con specifica richiesta dell’offerente
Tar Lazio 584/2025

Cosa accade se la stazione appaltante oscura parte dell’offerta di un operatore economico, negando la possibilità agli altri di poter avere un quadro completo della situazione?

Nella sentenza 584/2025, il TAR Lazio ha accolto il ricorso dalla seconda classificata ad una gara, poiché non ha potuto usufruire del diritto di accesso agli atti automatico, così come stabilito nel comma 1 dell’art. 36 D.Lg. 36/2023. La stazione appaltante non può limitare l’accesso agli atti in modo indiscriminato, ma deve garantire ai primi cinque classificati la piena conoscibilità delle offerte presentate, salvo specifiche e comprovate ragioni di segreto tecnico o commerciale. L’oscuramento è legittimo solo se richiesto dall’operatore e sorretto da motivazioni puntuali e documentate; in difetto, la compressione del diritto di accesso comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione e l’obbligo di consentire l’ostensione integrale della documentazione. Ti consiglio di leggere l’approfondimento dedicato.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lazio 584/2025 - Accesso agli atti e segretezza dell'offerta

Rito super accelerato e termini per il ricorso

Accesso agli atti di gara, quando scattano i 10 giorni per il ricorso
Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 8/2026

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce quando decorre il termine di 10 giorni per impugnare le decisioni sull’oscuramento delle offerte. Il rito super-accelerato ex art. 36, comma 4, D.Lgs. 36/2023 opera solo se la stazione appaltante comunica espressamente la propria decisione. La semplice pubblicazione sulla piattaforma di un’offerta con parti coperte da omissis non equivale a una decisione sull’oscuramento. In assenza degli obblighi informativi dell’amministrazione, non può essere penalizzato il concorrente e si applica il rito ordinario ex art. 116 c.p.a.
La pronuncia tutela così l’effettività del diritto di difesa, evitando che l’operatore debba proporre un “ricorso al buio”. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Cosa succede se una PA accoglie la richiesta di oscuramento di una parte dell’offerta tecnica
Consiglio di Stato 2616/2025

Se la stazione appaltante accoglie l’istanza di oscuramento, l’atto di esclusione parziale dei documenti costituisce una decisione immediatamente lesiva. L’operatore economico interessato a visionare l’offerta oscurata deve quindi impugnare tale provvedimento entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione (art. 36, commi 3-4, D.Lgs. 36/2023). L’accesso agli atti nelle gare pubbliche è infatti disciplinato da una normativa speciale e derogatoria rispetto alla legge 241/1990. In caso di inerzia apparente, non si configura silenzio inadempiente se la stazione appaltante ha già formalmente accolto la richiesta di oscuramento. L’azione esperibile è dunque un ricorso giurisdizionale al TAR, volto a contestare la decisione di limitare l’ostensione. La mancata impugnazione nei termini rende il ricorso successivo tardivo e inammissibile, come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2616/2025.

Per maggiori approfondimenti, ti consiglio di leggere il contenuto dedicato.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 2616/2025 - Oscuramento offerta tecnica

Rito super accelerato nell’accesso agli atti, il termine di 10 giorni vale sempre?
Ordinanza Consiglio di Stato 4327/2026

Con l’ordinanza n. 4327/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che il rito super-accelerato dell’art. 36, comma 4, presuppone tre elementi coordinati: ostensione automatica degli atti, comunicazione delle decisioni sull’oscuramento e piena conoscenza delle parti secretate. Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva pubblicato l’offerta oscurata senza adottare una decisione espressa sulla segretazione né inviare la comunicazione di aggiudicazione prevista dal Codice. Secondo i giudici, in assenza di tali adempimenti il concorrente rischia di proporre un “ricorso al buio”. La questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria, chiamata a stabilire se il termine di 10 giorni decorra comunque e se l’ostensione dell’offerta oscurata possa valere come decisione implicita sull’oscuramento. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Ordinanza Consiglio di Stato 4327/2026 - Applicabilità rito super accelerato accesso agli atti

Niente “ricorso al buio” per le imprese, serve decisione espressa sull’oscuramento
Consiglio di Stato 9454/2025

La sentenza del Consiglio di Stato n. 9454/2025 chiarisce che il termine decadenziale di 10 giorni per impugnare l’oscuramento degli atti non decorre dalla sola comunicazione di aggiudicazione. Il termine inizia solo con una decisione espressa e motivata della stazione appaltante sull’oscuramento, accompagnata dalla documentazione richiesta. Non è ammissibile un “oscuramento implicito totale” derivante dalla mancata trasmissione degli atti, che costituisce mero inadempimento amministrativo. Una diversa interpretazione comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa, imponendo un ricorso privo di piena conoscenza dell’atto lesivo. Leggi l’intero articolo.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 9454/2025 - Decorrenza 10 giorni accesso agli atti

Accesso agli atti e diritto di difesa
Consiglio di Stato 6620/2025

Quando decorre il rito super accelerato? Basta la comunicazione dell’aggiudicazione per farlo scattare? E se l’amministrazione non adotta alcuna decisione espressa? A tutti questi interrogativi ha dato una risposta la sentenza del Consiglio di Stato 6620/2025. La vicenda riguarda un affidamento di servizi in cui la stazione appaltante comunicava l’aggiudicazione senza trasmettere l’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Le imprese concorrenti, non ottenendo gli atti completi, presentavano ricorso, ritenuto tardivo dal TAR. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la comunicazione di aggiudicazione non costituisce diniego implicito di accesso e ha distinto tra decisione espressa, omissione e decisione tardiva. Ha sottolineato il collegamento presunto tra accesso agli atti e diritto di difesa, specie in caso di punteggi ravvicinati. La sentenza ha dichiarato tempestivi i ricorsi e ordinato l’ostensione degli atti. Le regole confermano l’obbligo di pubblicazione completa delle offerte tecniche e l’applicazione del rito super-accelerato solo per provvedimenti espressi. Per maggiori dettagli, ti consiglio di leggere l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 6620/2025 - Accesso agli atti e rito super accelerato

I limiti dell’oscuramento di un’offerta tecnica
Sentenza Consiglio di Stato 5547/2025

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5547/2025, ha chiarito la decorrenza del termine decadenziale per il “rito accelerato” ex art. 116 c.p.a. in tema di accesso agli atti. La vicenda nasce da una gara in cui l’aggiudicataria aveva opposto il segreto industriale all’ostensione dell’offerta tecnica, accolta solo in parte dall’amministrazione. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ma in appello il CdS ha ribaltato la decisione. Il Collegio ha ribadito che i primi cinque classificati hanno un diritto di accesso autonomo e generalizzato, limitabile solo da segreti tecnici adeguatamente provati. Un’opposizione basata su richiami generici al know-how non basta a precludere l’accesso, specie nei servizi ordinari. Fondamentale il chiarimento sui termini: i 10 giorni decorrono dalla decisione sull’istanza di accesso (positiva o negativa), non dalla comunicazione di aggiudicazione. In mancanza di pubblicazione integrale, il dies a quo resta sospeso fino al provvedimento espresso o tacito sull’ostensione. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per ulteriori dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 5547/2025 - Oscuramento offerta tecnica e accesso agli atti

Accesso agli atti e offerte dei primi cinque classificati

La quarta classificata ha diritto ad accedere alle offerte degli altri concorrenti?
TAR Sicilia 2625/2025

Il TAR Sicilia 2625/2025 chiarisce l’interpretazione dell’art. 36 D.Lgs. 36/2023 riguardo l’accesso alla documentazione di gara da parte dei primi cinque classificati. La controversia nasce dalla richiesta della quarta classificata di ottenere integralmente documenti amministrativi, tecnici ed economici di concorrenti precedenti, parzialmente ostesi dall’amministrazione. Il Collegio distingue tra accesso previsto ex art. 36 e istanze successive all’aggiudicazione, collocando queste ultime nel regime dell’art. 116 c.p.a. La ricorrente, quarta in graduatoria, ha posizione giuridica tutelabile e diritto all’ostensione strumentale alla difesa in giudizio. L’amministrazione può limitare l’accesso solo su parti contenenti segreti tecnici o commerciali, previa motivata dichiarazione dei concorrenti. La decisione ribadisce la prevalenza della trasparenza e della parità tra operatori economici in graduatoria. Per ulteriori dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Sicilia 2625/2025 - Quarta classificata e diritto di accesso agli atti

Accesso agli atti e alle offerte sempre ammesso ai primi 5 in graduatoria
TAR Lombardia 2520/2024

L’art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023 impone alla Stazione appaltante di rendere disponibili, automaticamente e con l’aggiudicazione, tutti gli atti di gara, comprese le offerte dei primi cinque operatori in graduatoria. Eventuali omissioni si disciplinano secondo l’art. 116 c.p.a., consentendo il ricorso per l’ostensione. Il TAR Lombardia, sentenza 30/09/2024, n. 2520, ha accolto il ricorso di un quinto classificato per ottenere verbali e documentazione tecnica e amministrativa dei concorrenti precedenti. La Corte ha bilanciato il diritto di difesa con la riservatezza commerciale, richiamando l’art. 35, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023. Non è stato ritenuto pregiudizievole l’accesso alle offerte, trattandosi di appalto di servizi di manodopera senza segreti industriali. La giurisprudenza richiede che il segreto tecnico o commerciale riguardi elaborazioni specialistico-strategiche, tali da influire sul valore del servizio solo se sconosciute ai concorrenti.

Ti rimando all’articolo dedicato per ulteriori approfondimenti.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lombardia 2520/2024 - Accesso agli atti di gara

Accesso agli atti, digitalizzazione e intelligenza artificiale

AI, ostacolo o aiuto per la trasparenza?
Consiglio di Stato 4929/2025

La recente sentenza n. 4929/2025 del Consiglio di Stato chiarisce che la complessità tecnica derivante dall’uso dell’IA non può in alcun modo costituire un legittimo motivo per negare il diritto di accesso agli atti amministrativi.

La vicenda riguardava due comproprietarie che richiedevano dati dal SIAN per azioni civili su fondi agricoli; l’ente regionale aveva motivato il rifiuto con difficoltà tecniche. Il Consiglio sottolinea la prevalenza della trasparenza sull’organizzazione interna, l’accessibilità e comprensibilità delle logiche algoritmiche, e la neutralità dei processi automatizzati. Viene ribadito il dovere di cooperazione e responsabilità della PA anche con soggetti terzi o sistemi esterni. La digitalizzazione non altera la natura giuridica degli atti né i diritti dei cittadini. L’accesso agli atti resta strumento essenziale di tutela giuridica e partecipazione democratica. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per ulteriori dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 4929/2025 - Accesso agli atti e intelligenza artificiale

Pareri e orientamenti istituzionali sull’accesso agli atti

Come garantire l’accesso agli atti senza penalizzare gli offerenti
Parere MIT 2978/2023

Con il parere del 26 settembre 2023, n. 2978, il Supporto Giuridico del MIT fornisce importanti precisazioni sulle norme procedimentali e processuali in tema di accesso agli atti di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023. La comunicazione digitale dell’aggiudicazione comprende anche le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento avanzate dagli offerenti per tutelare segreti tecnici o commerciali. La disciplina garantisce un equilibrio tra il diritto di accesso e la protezione del know-how aziendale, prevedendo un contraddittorio tra operatore ed amministrazione. Qualora le motivazioni di oscuramento non siano ritenute fondate, l’ostensione è differita fino al decorso del termine di impugnazione. La stazione appaltante è comunque tenuta a consentire l’accesso all’offerta dell’aggiudicatario, ai verbali e agli atti presupposti all’aggiudicazione. In ogni caso, l’accesso deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy, con oscuramento delle parti sensibili. Ti consiglio di leggere l’articolo dedicato per ulteriori dettagli.

Regole e limiti dell’accesso civico generalizzato
Parere ANAC 2672/2025

Il parere ANAC del 9 luglio 2025 chiarisce l’applicazione dell’accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013, ribadendo che i limiti sono tassativi e volti solo alla tutela di specifici interessi pubblici e privati. Le richieste devono essere indirizzate all’amministrazione titolare dei documenti, con possibilità di rigetto solo se la ricerca comporta un carico di lavoro irragionevole.
Il responsabile per la trasparenza è il soggetto competente a gestire le istanze, senza necessità di verificare un interesse qualificato del richiedente. L’accesso, aperto a “chiunque”, va interpretato in modo sostanziale, privilegiando il principio di trasparenza e la massima fruibilità delle informazioni. Per maggiori informazioni ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.

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Download Gratuito Parere ANAC 2672/2025 - Accesso civico generalizzato

La Commissione Europea segnala la non conformità ai principi UE delle norme del D.Lgs. 36/2023 sull’accesso agli atti

Secondo la Commissione Europea alcuni precedenti rilievi mossi al Codice Appalti circa la violazione di alcune disposizioni delle direttive del 2014 in materia di appalti e concessioni non sono stati interamente risolti con l’adozione del D.Lgs. 209/2024. Alcune disposizioni del Codice, pertanto, continuano a non essere conformi al diritto dell’UE.

Nello specifico una delle due le questioni affrontate nella lettera dell’8 ottobre 2025 (procedura INFR(2018)2273) è relativa all’accesso agli atti e riservatezza, (l’altra sulla procedura di affidamento in finanza di progetto).

L’articolo 35 del D.Lgs. 36/2023, commi 4 e 5, (come modificato dal decreto Correttivo), consente di limitare l’accesso ai documenti di gara che contengano segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, lo stesso articolo precisa che tale accesso deve essere garantito all’offerente qualora risulti necessario per la tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, riconoscendo così la prevalenza dell’accesso “difensivo” rispetto alla riservatezza dei segreti industriali.

Questa impostazione, secondo la Commissione, viola la direttiva 2014/24/UE (articoli 21, 50 e 55) che impone un equilibrio tra tutela della riservatezza e diritto alla difesa. Gli articoli 21, 50 e 55 della direttiva consentono, infatti, di limitare la divulgazione di informazioni quando ciò sia necessario per proteggere l’interesse pubblico, i segreti commerciali o la concorrenza leale. La normativa italiana, invece, riconoscendo in modo generalizzato la prevalenza dell’accesso “difensivo”, priva le amministrazioni della possibilità di negare la diffusione di dati riservati, anche in casi in cui la direttiva ne ammette la riservatezza.

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Download Gratuito Lettera Commissione Europea sulle violazioni del Codice Appalti ai principi UE

ANAC chiarisce quando si può oscurare l’offerta tecnica
Comunicato ANAC 10/2026

ANAC chiarisce che, dopo l’aggiudicazione, gli atti di gara devono essere resi immediatamente accessibili tramite piattaforma digitale, in attuazione dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici. La regola generale è la piena conoscibilità dei documenti, senza oscuramenti automatici o generalizzati. L’unica eccezione riguarda l’offerta tecnica, che può essere oscurata in tutto o in parte solo su specifica richiesta dell’operatore economico e previa valutazione favorevole della stazione appaltante. Il Comunicato n. 10/2026 supera inoltre i precedenti orientamenti ANAC del 2025, affermando la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alle esigenze di riservatezza. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Comunicato Presidente ANAC 10/2026 - Accesso agli atti, no agli oscuramenti generalizzati

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