Art. 97 dlgs 81/2008: obblighi e responsabilità
Chi è il datore di lavoro dell’impresa affidataria e quali sono gli obblighi previsti dall’art. 97 del dlgs 81/2008 che deve rispettare?
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è il soggetto al quale il committente appalta un’opera con facoltà di avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi per l’esecuzione della stessa.
L’art. 97 del dlgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro dell’impresa affidataria a vigilare e verificare:
le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
In particolare, il datore di lavoro deve garantire un controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori sia dai subappaltatori.
L’art. 97 del dlgs 81/2008 prevede una serie di obblighi per il datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve:
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- rispettare gli obblighi previsti dall’art. 26;
- coordinare gli interventi di cui all’art. 95 e all’art. 96;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
In caso di inadempienza dell’art. 97 dlgs 81/2008, sono previste multe e sanzioni di cui anche l’arresto.
Per evitare tali conseguenze ti fornisco:
- il pdf dell’art. 97 dlgs 81/08 da scaricare;
- un elenco degli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria;
- il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (dlgs 81/2008) da scaricare in pdf;
- un software per la redazione piani di sicurezza (PSC, POS, DUVRI, PSS, PEE, ecc.) in linea con il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza.
Art. 97 dlgs 81/2008 comma 3 ter: obbligo di formazione
L’art. 97 dlgs 81/2008 comma 3 ter richiede che:
per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
Per la verifica dell’avvenuta formazione e dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento all’allegato XVII dell’art. 97 dlgs 81/2008:
- le imprese affidatarie indicano al committente o al responsabile dei lavori i soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 97;
- il committente o il responsabile dei lavori verifica l’avvenuta specifica formazione attraverso attestato di formazione o autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
La violazione di detto obbligo è punita con la pena a carico del datore di lavoro dall’arresto sino a due mesi all’ammenda da 500 a 2.000 euro.
Quali sono le sanzioni previste dal dlgs 81/08 per i datori di lavoro?
Per tutte le inadempienze, le irregolarità e mancanze del datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione del lavoro in cantiere, il Testo Unico sicurezza sul lavoro prevede espressamente multe e sanzioni.
Nello specifico, per violazione dell’art. 97 comma 3 e 3 ter:
- arresto e detenzione fino a 2 mesi;
- ammenda da 500 euro a 2000 euro;
Per violazione dell’art. 97 comma 1:
- arresto fino a sei mesi;
- ammenda da 2500 a 6400 euro.
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII. 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3- ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. |

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