Art.95 codice appalti

Art. 95 codice appalti e criteri di aggiudicazione: OEPV, minor prezzo

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Art. 95 codice appalti: quali sono i criteri di aggiudicazione? L’offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del minor prezzo, le linee guida Anac, esempio bando di gara, schemi

Oggi analizziamo l’art. 95 del codice appalti, i criteri di aggiudicazione, con particolare riguardo all’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) e quando si applica, in quali casi si segue il criterio del minor prezzo, con attenzione particolare alle linee guida n. 2 Anac, il concetto di ponderazione, la valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi, i criteri motivazionali, la differenza tra interventi migliorativi e varianti.

La documentazione da produrre per gli appalti pubblici è complessa e delicata. Al riguardo ti consiglio di utilizzare un software per capitolati speciali che ti permette di redigere rapidamente e in assoluta sicurezza tutta la documentazione necessaria sia per le opere pubbliche che private.

Quali sono i criteri di aggiudicazione dell’appalto?

L’art. 95 del codice appalti disciplina i criteri di aggiudicazione che sono i seguenti:

  • il minor prezzo;
  • l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

Nel seguito analizziamo approfonditamente entrambi  i criteri, i casi in cui sono obbligatori e quelli in cui sono possibili.

Criteri aggiudicazioni, art. 95

Criteri aggiudicazioni, art. 95 dlgs 50/2016

Art. 95 codice appalti comma 4: minor prezzo

Il criterio del minor prezzo, come lascia intendere il termine stesso, confronta le varie offerte presentate dagli operatori economici privilegiando quella con l’importo più basso offerto.

In pratica, definite compiutamente le caratteristiche tecniche dell’opera da realizzare, si aggiudicherà l’appalto chi offrirà le minori condizioni per la realizzazione dell’opera stessa (maggiore ribasso d’asta).

Il criterio del minor prezzo si può utilizzare:

  • per i servizi e le forniture: le cui condizioni sono definite dal mercato (non per i servizi ad alta intensità di manodopera).

Nei casi in cui si applica il criterio del minor prezzo la stazione appaltante deve fornire adeguata motivazione.

Il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo si giustifica in relazione all’affidamento di forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di dar luogo all’acquisizione di offerte differenziate.

Art. 95 codice appalti: l’OEPV

L’offerta economicamente più vantaggiosa consiste nel valutare le offerte in maniera più ampia; in particolare, prevede l’analisi di ogni singola offerta con la valutazione del miglior rapporto qualità prezzo di ciascuna di esse. In pratica, non ci si limita a valutare solo il prezzo (che assume un peso non particolarmente rilevante), ma si punta a valorizzazione molto le parte tecnico-qualitativa.

L’offerta economicamente più vantaggiosa è possibile esclusivamente in determinati casi:

  • nei contratti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nei servizi ad alta intensità di manodopera;
  • nei contratti relativi all’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici ed intellettuali di importo ≥  40.000 €
  • nei contratti di servizi e forniture di importo ≥  40.000 € caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.

Le stazioni appaltanti, secondo quanto stabilito dall’art. 95 comma 2, procedono all’aggiudicazione degli appalti rispettando alcuni principi:

  • trasparenza;
  • non discriminazione;
  • parità di trattamento.

Il criterio del minor prezzo è del tutto residuale rispetto al criterio dell’OEPV, per cui nel caso in cui non vi sia necessità per l’amministrazione di valorizzare elementi qualitativi (in luogo di quelli meramente economici), il prezzo più basso risulterebbe il criterio d’assegnazione prevalente.

A tal proposito ti consiglio di approfondire leggendo le linee guida Anac n. 2.

Quali sono i criteri oggettivi di aggiudicazione dell’offerta, comma 6

Secondo il comma 6 dell’art. in oggetto, i documenti di gara definiscono i criteri oggettivi di aggiudicazione dell’offerta. L’OEPV viene valutata sulla base di aspetti qualitativi e di aspetti ambientali/sociali. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:

  • qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per disabili, progettazione adeguata, certificazioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, caratteristiche innovative, commercializzazione);
  • possesso del marchio di qualità ecologica dell’UE;
  • compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
  • organizzazione;
  • assistenza tecnica;
  • condizioni di consegna/esecuzione del servizio.
Art.95 codice appalti, i criteri di valutazione oggettivi

Art.95 codice appalti, i criteri di valutazione oggettivi

Che cos’è la ponderazione?

I documenti di gara (il bando o il documento descrittivo) riportano i criteri di valutazione e il relativo sistema di ponderazione.

La stazione appaltante attribuisce un valore per ogni criterio, definendo così un “peso/punteggio“. Il punteggio non deve in nessun caso alterare l’oggetto dell’affidamento. Per questo motivo è opportuno:

  • dividere in maniera netta i punteggi dei criteri circa l’oggetto principale e quelli circa gli oggetti secondari;
  • attribuire un punteggio limitato o nessun punteggio per quei criteri ritenuti non essenziali rispetto alle esigenze della stazione appaltante.

La stazione appaltante stabilisce un limite per il punteggio economico fino al 30% (comma 10 bis, art.95).

Pertanto si potrà avere:

  • massimo 30% per il prezzo offerto;
  • minimo 70% per la parte tecnico-qualitativa.

Valutazione degli elementi qualitativi: i criteri motivazionali

La valutazione degli elementi qualitativi è a discrezione dei commissari di gara. I criteri motivazionali devono essere esplicitati già nel bando e devono necessariamente essere:

  • non discriminatori;
  • conosciuti da tutti i concorrenti;
  • basati su elementi accessibili a tutte le imprese.

Un singolo criterio può anche essere diviso in sub-criteri (ciascuno con il suo sub-punteggio, comma 8).

La stazione appaltante è libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di trasparenza, proporzionalità, trasparenza e basi scientifiche). Nell’applicazione si ricorre a 2 gruppi di sistemi alternativi:

  • attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra 0 a 1 da parte di ciascun commissario di gara;
  • il confronto a coppie tra le offerte presentate da parte di ciascun commissario di gara.

Esempio bando di gara con OEPV

Per comprendere appieno il concetto di offerta economicamente più vantaggiosa, ti riporto un estratto di un bando di gara riferito all’affidamento di manutenzione delle aree di verde pubblico. Nel bando viene esplicitata la modalità di aggiudicazione ovvero l’OEPV ai sensi dell’art. 95 dlgs 50/2016. Una volta esplicitata la modalità di aggiudicazione, vengono riportate delle tabelle con i criteri di valutazione scelti ed i relativi punteggi massimi attribuibili sui quali la commissione di gara si baserà per analizzare le offerte pervenute.

Esempio bando di gara OEPV

Esempio tabella criteri di valutazione, bando di gara con OEPV

Come possiamo notare dalla tabella sottostante inerente al “verde delle aree di pertinenza scolastica“, vengono riportati i criteri di valutazione (A-B): gli elementi qualitativi, quantitativi e tecnici che hanno un peso totale di 70 e l’offerta economica che pesa 30.
A1, A2, A3, A4, A5 e B1 rappresentano i sub-criteri di valutazione prescelti con relative specificazioni degli interventi/lavori che si ha intenzione di eseguire, ad ogni sub-criterio viene attribuito un sub-punteggio ai sensi dell’art.95 comma 8.
L’offerta economica ha un solo sub-criterio: il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara offerto dall’operatore economico ed il relativo sub-peso (30).

Coefficienti attribuiti ai criteri di valutazione bando di gara

Coefficienti attribuiti ai criteri di valutazione bando di gara OEPV

Per poter attribuire un punteggio agli elementi di valutazione A.1), A.2), A.3) A.4) A.5) B.1) ed ai relativi sotto elementi, ogni commissario esprimerà, sulla base dei criteri motivazionali esplicitati, il proprio giudizio mediante l’attribuzione di un coefficiente, variabile tra zero e uno secondo la tabella.

La valutazione degli elementi quantitativi

L’offerta è data da:

  • elementi di natura quantitativa (prezzo, tempo, esecuzione dei lavori, rendimento, durata della concessione, livello delle tariffe);
  • elementi riferiti all’assenza/presenza di una determinata caratteristica (certificazione di qualità, legalità, rating..);
  • elementi di natura qualitativa (valutati a discrezione dei commissari di gara).

La commissione giudicatrice procede con le opportune valutazioni tecniche al fine di attribuire dei coefficienti agli elementi qualitativi. Per ogni offerta bisogna individuare un dato numerico volto ad individuare la migliore proposta.  Secondo il comma 9, le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione non possibile per ragioni oggettive, indicano nei documenti di gara l’ordine decrescente di importanza dei criteri e utilizzano metodologie volte ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso un unico parametro numerico finale.

Nei bandi, di regola, è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante vuole sostenere ed i concorrenti propongono una offerta rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo (0) è attribuito all’offerta che non presenta sconti, il punteggio massimo, invece all’offerta che presenta uno sconto maggiore.

Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato con l’interpolazione lineare seguente:

Meotodo quantitativo codice appalti art.95

Metodo quantitativo codice appalti art.95, interpolazione lineare

OEPV: I metodi per individuare l’offerta migliore

Il criterio dell’OEPV consiste nella valutazione di diversi criteri. A ciascun criterio corrisponde un peso opportunamente indicato nel bando di gara o nella lettera dell’invito. L’analisi dei criteri viene vagliata tra un ventaglio di tecniche sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. I metodi per individuare l’offerta migliore secondo l’OEPV sono:

  • il metodo aggregativo compensatore;
  • il metodo AHP;
  • il metodo Electre;
  • il metodo Topsis;
  • il metodo Evamix.

Il metodo aggregativo compensatore

Il metodo aggregativo compensatore è il metodo più usato dalle stazioni appaltanti. Si basa sulla somma dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

metodo aggregativo compensatore

Metodo aggregativo compensatore

Art. 95 codice appalti, il comma 10

Il comma 10 dell’art.95 sancisce l’obbligo da parte degli operatori economici di indicare nell’offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali circa l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a).

Proposte migliorative e varianti: qual è la differenza?

Le varianti rappresentano una modifica al progetto la cui ammissibilità dipende dal parere favorevole della stazione appaltante. La differenza tra proposte migliorative e varianti risiede nel grado di profondità delle modifiche. Le soluzioni migliorative possono manifestarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara;

le varianti, invece, modificano il progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale. Secondo il comma 14 bis dell’art. 95 la stazione appaltante non può attribuire punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale posto a base di gara. Le opere aggiuntive nascono per una migliore rispondenza alle esigenze delle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere nel bando di gara la presentazione di varianti da parte degli offerenti e che, in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono ammesse.

Vecchio e nuovo codice appalti: cosa cambia?

Come saprai il 1 aprile 2023 è entrato in vigore il dlgs 36/2023, il nuovo codice dei contratti pubblici. Si registrano conferme e novità rispetto al dlgs 50/2016. È previsto un periodo transitorio durante il quale si registra l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (dlgs 50/2016), del dl semplificazioni (dl 76/2020) e del dl semplificazioni bis (dl 77/2021). Il dlgs 36/2023 dedica ai criteri di aggiudicazione l’art. 108. Al riguardo ti consiglio di leggere il nostro articolo dedicato per scoprire quali novità ci sono in merito ai criteri di aggiudicazione e cosa invece rimane invariato.

Art. 95 codice appalti: il testo

Di seguito ti riporto il testo dell’art. 95 dlgs 50/2016.

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1 ((fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) ));

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo ((pari o superiore a 40.000 euro)).

((b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.))

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) ((ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55))

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (( , fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) ));;

c) ((ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55))

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilita’, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione((;))

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni((;))

e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione. 7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, ((anche prevedendo)) una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.

((10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).))

((10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. ((A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento))

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

13. ((Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero)), ((e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere del codice di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)).

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di iperinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. ((Le varianti sono comunque collegate)) all’oggetto dell’appalto;

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

((14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.))

15. ((Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte)).

 

Come avrai capito la procedura di gara è molto complessa. Ti ricordo che esiste già in commercio un software per capitolati speciali, dotato di input guidato che ti aiuterà nella redazione di tutta la documentazione utile.

 

 

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