Testo unico edilizia
Art. 94-bis
Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (L)
Testo vigente D.P.R. 380/2001
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).
b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)».
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi «rilevanti», di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94.
4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-94-bis-dpr-380-01/
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Parte I - ATTIVITÀ EDILIZIA (Articoli 1 - 51)
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
- Articolo 1. - Ambito di applicazione
- Articolo 2. - Competenze delle regioni e degli enti locali
- Articolo 2-bis. - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
- Articolo 3. - Definizioni degli interventi edilizi
- Articolo 3-bis. - Interventi di conservazione
- Articolo 4. - Regolamenti edilizi comunali
- Articolo 5. -Sportello unico per l'edilizia
Titolo II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
- Articolo 6. - Attività edilizia libera
- Articolo 6-bis. - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
- Articolo 7. - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
- Articolo 8. - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
- Articolo 9. - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
- Articolo 9-bis. - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
- Articolo 10. - Interventi subordinati a permesso di costruire
- Articolo 11. - Caratteristiche del permesso di costruire
- Articolo 12. - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 13. - Competenza al rilascio del permesso di costruire
- Articolo 14. - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
- Articolo 15. - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
- Articolo 16. - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 17. - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
- Articolo 18. - Convenzione-tipo
- Articolo 19. - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III - Procedimento
- Articolo 20. - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 21. - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Segnalazione certificata di inizio di attività
- Articolo 22. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 23. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire
- Articolo 23-bis. - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
- Articolo 23-ter. - Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
- Articolo 23-quater. - Usi temporanei
Titolo III - Agibilità degli edifici
Titolo IV - Vigilanza attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
- Articolo 27. - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
- Articolo 28. - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
- Articolo 28-bis. - Permesso di costruire convenzionato
- Articolo 29. - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività
Capo II - Sanzioni
- Articolo 30. - Lottizzazione abusiva
- Articolo 31. - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
- Articolo 32. - Determinazione delle variazioni essenziali
- Articolo 33. - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
- Articolo 34. - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
- Articolo 34-bis. - Tolleranze costruttive
- Articolo 34-ter. - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
- Articolo 35. - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
- Articolo 36. - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità
- Articolo 36-bis. - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
- Articolo 37. - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
- Articolo 38. - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
- Articolo 39. - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
- Articolo 40. - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
- Articolo 41. - Demolizione di opere abusive
- Articolo 42. - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
- Articolo 43. - Riscossione
- Articolo 44. - Sanzioni penali
- Articolo 45. - Norme relative all'azione penale
- Articolo 46. - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
- Articolo 47. - Sanzioni a carico dei notai
- Articolo 48. - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III - Disposizioni fiscali
Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia (Articoli 52 - 135-bis)
Capo I - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 52. - Tipo di strutture e norme tecniche
- Articolo 53. - Definizionie
- Articolo 54. - Sistemi costruttivi
- Articolo 55. - Edifici in muratura
- Articolo 56. - Edifici con struttura a pannelli portanti
- Articolo 57. - Edifici con strutture intelaiate
- Articolo 58. - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
- Articolo 59. - Laboratori
- Articolo 60. Emanazione di norme tecniche
- Articolo 61. - Abitati da consolidare
- Articolo 62. - Utilizzazione di edifici
- Articolo 63. - Opere pubbliche
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
- Articolo 64. - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
- Articolo 65. - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- Articolo 66. - Documenti in cantiere
- Articolo 67. - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
- Articolo 68. - Controlli
- Articolo 69. - Accertamenti delle violazioni
- Articolo 70. - Sospensione dei lavori
Sezione III - Norme penali
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico
- Articolo 77. - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
- Articolo 78. - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
- Articolo 79. - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
- Articolo 80. - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
- Articolo 81. - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
- Articolo 83. - Opere disciplinate e gradi di sismicità
- Articolo 84. - Contenuto delle norme tecniche
- Articolo 85. - Azioni sismiche
- Articolo 86. - Verifica delle strutture
- Articolo 87. - Verifica delle fondazioni
- Articolo 88. - Deroghe
- Articolo 89. - Parere sugli strumenti urbanistici
- Articolo 90. - Sopraelevazioni
- Articolo 91. - Riparazioni
- Articolo 92. - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza Sulle Costruzioni In Zone Sismiche
- Articolo 93. - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
- Articolo 94. - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Sezione III - Repressione delle violazioni
- Articolo 95. - Sanzioni penali
- Articolo 96. - Accertamento delle violazioni
- Articolo 97. - Sospensione dei lavori
- Articolo 98. - Procedimento penale
- Articolo 99. - Esecuzione d'ufficio
- Articolo 100. - Competenza della Regione
- Articolo 101. - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
- Articolo 102. - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
- Articolo 103. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV -Disposizioni finali
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
- Articolo 122. - Ambito di applicazione
- Articolo 123. - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
- Articolo 124. - Limiti ai consumi di energia
- Articolo 125. - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relative alle fonti di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
- Articolo 126. - Certificazione di impianti
- Articolo 127. - Certificazione delle opere e collaudo
- Articolo 128 - Certificazione energetica degli edifici
- Articolo 129. - Esercizio e manutenzione degli impianti
- Articolo 130. - Certificazioni e informazioni ai consumatori
- Articolo 131. - Controlli e verifiche
- Articolo 132. - Sanzioni
- Articolo 133. - Provvedimenti di sospensione dei lavori
- Articolo 134. - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
- Articolo 135. - Applicazione
- Articolo 135-bis. - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici
Parte III - Disposizioni finali (Articoli 136 - 138)
Articolo di riferimento sul dpr 380/2001



