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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » La commissione giudicatrice nel nuovo codice appalti (Art. 93 )

La commissione giudicatrice nel nuovo codice appalti (Art. 93 )

La Commissione giudicatrice è normata dall'art. 93 del Codice. Tra vecchia e nuova normativa, ecco cosa cambia

Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 6 Maggio 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Commissione giudicatrice articolo 93-codice

La commissione giudicatrice è l’organo collegiale normato dall’articolo 93 del D.Lgs. 36/2023 con il compito di verificare eventuali anomalie in ambito pubblico quando si parla di Offerta Economicamente Più Vantaggiosa. Il compito è valutare le offerte con imparzialità e trasparenza, bilanciando qualità tecnica e convenienza economica. La correttezza delle decisioni dipende dalla professionalità dei membri e dagli strumenti a disposizione per analizzare e confrontare le proposte in modo chiaro e documentato. Nel nuovo codice possiamo riscontrare conferme e novità rispetto al vecchio, che analizzeremo in seguito.

Quando le offerte sono numerose, con allegati tecnici, progetti, piani di sicurezza, computi, certificazioni e documentazione variegata — come nel caso di gare pubbliche o bandi complessi — i membri della commissione giudicatrice (o il RUP, il CSE, gli uffici tecnici) rischiano di perdere tempo, confondersi tra versioni multiple, smarrire documenti obbligatori o non rispettare tutte le normative. Con il software gestione documentazione hanno a disposizione un ambiente cloud centralizzato per archiviare, organizzare e condividere tutta la documentazione di cantiere e di gara (progetti, PSC/POS, certificazioni, documenti amministrativi, modelli BIM/IFC, foto, computi, relazioni).

Indice

  • Che cos’è la commissione giudicatrice?
  • Quali sono i compiti della commissione giudicatrice?
  • La commissione giudicatrice secondo il nuovo codice appalti
  • Come vengono scelti i commissari?
  • Seggio di gara e commissione giudicatrice: quali differenze
  • La commissione giudicatrice e la piattaforma di approvvigionamento digitale
  • La commissione giudicatrice: le FAQ

Che cos’è la commissione giudicatrice?

La commissione giudicatrice è un organo collegiale straordinario e temporaneo a cui sono attribuite funzioni consultive e di supporto alla stazione appaltante circa la verifica di una eventuale anomalia nelle offerte. Essa si contraddistingue per una spiccata competenza tecnica volta a selezionare la migliore proposta arrivata alla stazione appaltante secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). La commissione giudicatrice deve essere formata da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

Quali sono i compiti della commissione giudicatrice?

L’attività della Commissione si manifesta attraverso l’aggiudicazione provvisoria e si completa solo con la convalida del suo operato da parte degli organi competenti dell’amministrazione appaltante, con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Fino a tale momento, la commissione mantiene la facoltà di riesaminare d’ufficio l’intero procedimento già svolto.

Nello specifico, la Commissione giudicatrice:

  • verifica, in sede pubblica, l’integrità e la presenza dei documenti tecnici ed economici presentati dagli operatori economici ammesse e richiesti dalla lex specialis;
  • valuta/esamina (in una o più sedute) le offerte tecniche assegnando i punteggi secondo i criteri e le formule indicate nella lex specialis di gara;
  • propone al dirigente responsabile della stazione appaltante (se necessario) l’adozione di provvedimenti che determinano l’esclusione dei concorrenti;
  • visualizza (in seduta pubblica) i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, comunica eventuali esclusioni, apre le offerte economiche e procede alla valutazione (anche in seduta riservata);
  • supporta il RUP nella valutazione di congruità delle offerte anomale;
  • attiva il soccorso procedimentale (se del caso);
  • redige la graduatoria;
  • trasmette al RUP tutti i verbali delle sedute di gara per i successivi adempimenti di competenza.

Parere MIT 3755/2025: chi fa cosa?

La Commissione giudicatrice, nelle gare OEPV, ha solo compiti valutativi sulle offerte tecniche ed economiche, mentre la verifica amministrativa resta in capo al RUP o a un ufficio dedicato.
Il quesito posto al MIT chiedeva se i membri tecnici dovessero occuparsi anche dei controlli documentali o se fosse possibile separare le funzioni. Il MIT ha chiarito che la verifica della documentazione amministrativa compete esclusivamente al RUP, al Responsabile di fase o a un ufficio apposito. È quindi legittimo per la stazione appaltante istituire un Seggio/ufficio per le attività amministrative e riservare alla Commissione solo la valutazione tecnica. Leggi l’approfondimento.

La commissione giudicatrice secondo il nuovo codice appalti

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti con il criterio dell’OEPV, viene nominata una commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Quali sono le novità riscontrate nel nuovo codice appalti?

Ecco cosa prevede:

  1. comma 1: è stato espressamente previsto per la prima volta che la commissione giudicatrice possa essere chiamata dal RUP a svolgere attività di supporto ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta;
  2. comma 3: viene stabilito che a capo della commissione giudicatrice non ci debba essere necessariamente un dirigente, ma anche un dipendente dotato di adeguato inquadramento giuridico e di competenze professionali idonee. Viene chiarito che il RUP può far parte della commissione;
  3. comma 3: in caso di carenza in organico di professionalità adeguate a valutare gli aspetti tecnici delle offerte è possibile ricorrere a personale di altre amministrazioni ovvero a professionisti esterni, nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza.

La commissione è presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e adeguate competenze professionali. Si compone di un numero dispari di commissari non superiore a 5 (o 3 o 5).

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Come vengono scelti i commissari?

La selezione avviene nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione. La competenza deve essere valutata in base alla complessità e alla specificità dell’appalto o della concessione, tenendo conto di uno o più elementi elencati di seguito:

  • titolo di studio e/o professionale;
  • esperienza concreta acquisita nel settore specifico oggetto di affidamento;
  • esperienza maturata nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e di esecuzione del contratto, con riferimento alle funzioni di responsabile unico del progetto, commissario di gara, direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione. Si valuta anche l’aver conseguito un titolo di formazione specifica in materia di contrattualistica pubblica.

I commissari vengono, in genere, selezionati tra il personale della PA. Per garantire una adeguata rotazione (se le disponibilità e le esigenze di funzionamento della stazione appaltante lo consentano) il soggetto già nominato commissario in ambito di una procedura può far parte della commissione di una successiva procedura con oggetto identico/affine solo in determinate circostanze:

  • deve essere trascorso almeno un anno tra le date di adozione dei rispettivi provvedimenti di indizione;
  • le due procedure non devono essere consecutive.

Ricorso ad esperti esterni da parte della commissione di gara

La commissione di gara, nello svolgimento delle proprie attività valutative, può avvalersi dell’ausilio di esperti esterni qualora siano necessarie specifiche competenze tecniche altamente specialistiche non rinvenibili tra i propri componenti. Tale supporto ha natura meramente consultiva e non può tradursi in una delega delle funzioni valutative, che restano in via esclusiva in capo alla commissione. L’intervento degli esperti esterni è finalizzato a garantire una più approfondita comprensione di aspetti tecnici complessi dell’offerta, nel rispetto dei principi di imparzialità, tracciabilità delle valutazioni e responsabilità decisionale della commissione giudicatrice.

Consip: istituito l’elenco dei commissari esterni per le commissioni giudicatrici

Consip ha istituito un Elenco di commissari esterni per le gare aggiudicate con OEPV, organizzato per categorie merceologiche e usato per selezionare esperti qualificati nel rispetto del D.Lgs. 36/2023. L’iscrizione, aperta e digitale via PEC, dura 12 mesi, non dà diritto alla nomina ed è soggetta a verifiche e aggiornamenti continui. L’elenco è dinamico e copre diversi settori (sanità, ICT, servizi, infrastrutture), con requisiti più stringenti per ambiti complessi. I candidati devono possedere requisiti di onorabilità, competenza ed esperienza, oltre a copertura assicurativa professionale. La nomina comporta obblighi etici, assenza di conflitti di interesse e prevede compensi proporzionati all’incarico. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Elenco commissari esterni Consip 2026

Tar Piemonte 537/2025: la commissione di gara può chiedere l’aiuto di esperti esterni

La commissione giudicatrice può, in presenza di puntuali esigenze tecniche, avvalersi di approfondimenti da parte di soggetti terzi. Lo ricorda il Tar Piemonte con la sentenza n. 537/2025. L’ausilio di esperti non è di per sé illegittimo, purché resti limitato ad approfondimenti tecnici e non si traduca nella delega della valutazione o nell’attribuzione dei punteggi.
Nel caso esaminato, i consulenti si sono limitati a fornire chiarimenti descrittivi, mentre ogni decisione è rimasta integralmente alla commissione, nel rispetto della discrezionalità tecnica.
La sentenza conferma inoltre che la competenza dei commissari si valuta in modo complessivo e che il conflitto di interessi richiede un interesse concreto e attuale rispetto alla decisione amministrativa. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Piemonte 537/2025 - Commissione giudicatrice: consulenze esterne, competenze, conflitti di interesse

Consiglio di Stato 2158/2026: i commissari di gara possono usare dispositivi personali per valutare offerte tecniche?

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2158/2026) esamina la legittimità della valutazione individuale delle offerte tecniche fuori dalle sedute collegiali. L’appellante lamentava la violazione di collegialità e segretezza per il download e l’esame autonomo dei documenti da parte dei commissari. Il giudice esclude l’illegittimità, chiarendo che il metodo del confronto a coppie richiede valutazioni individuali, anche precedute da studio autonomo. Resta essenziale che la discussione e la formalizzazione dei punteggi avvengano in seduta collegiale e siano adeguatamente verbalizzate. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 2158/2026 - Esame offerte tecniche fuori seduta

Il RUP può essere presidente della commissione giudicatrice?

Il nuovo codice appalti chiarisce un aspetto molto importante che, nel tempo, ha portato ad aspri contrasti giurisprudenziali: il RUP può essere il presidente della commissione giudicatrice.

In merito bisogna far riferimento all’art. 224 del D.Lgs. 36/2023 che contiene al comma 3 una modifica all’articolo 107, comma 3, lettera a) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000. Dal 1 luglio 2023 (data da cui le disposizioni del codice hanno acquistato efficacia) è stata aggiunta la seguente frase:

la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento.

Incompatibilità dei commissari

Il comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs. 36/2023 riguarda le incompatibilità dei commissari.

La novità della disciplina risiede nell’eliminazione dell’ipotesi secondo cui le stazioni appaltanti non potevano nominare commissari dipendenti che si erano occupati dell’appalto nelle fasi precedenti della procedura. Tale vincolo è stato eliminato per evitare disagi e per andare incontro soprattutto alle stazioni appaltanti di piccole dimensioni.

Nel nuovo codice appalti è prevalsa l’idea secondo cui i dipendenti delle stazioni appaltanti, conoscendo dettagliatamente l’oggetto dell’appalto, possano facilmente individuare l’offerta migliore.

Restano invariati gli altri motivi di esclusione. Si viene esclusi per:

  • essere stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione;
  • precedenti penali anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
  • conflitto di interesse con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

Nel comma 6 è stata mantenuta la previsione della possibilità per la commissione giudicatrice di riesaminare le offerte anche in seguito ad annullamento di una prima aggiudicazione (salvo che l’annullamento non sia dipeso da vizi della commissione stessa).

I commissari che versano in una situazione di conflitto di interessi sono tenuti a darne comunicazione alla Stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione di appalti e concessioni. La mancata astensione costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Seggio di gara e commissione giudicatrice: quali differenze

Il comma 7 dell’art 97 disciplina il seggio di gara, istituito – anche in composizione monocratica – dalla stazione appaltante:

  • nell’aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio del minor prezzo;
  • nell’aggiudicazione dei contratti di base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, limitatamente agli adempimenti di natura amministrativa.

A differenza della commissione giudicatrice (che valuta tecnicamente), il seggio svolge operazioni automatizzate o amministrative come:

  • verifica dell’integrità dei plichi.
  • controllo della documentazione amministrativa e soccorso istruttorio.
  • apertura e lettura delle offerte economiche.
  • formulazione della graduatoria nei casi di minor prezzo.

Può essere monocratico o collegiale (fino a tre componenti), nominato dopo la scadenza del termine per le offerte.

Mentre la commissione giudicatrice valuta l’offerta tecnica (discrezionalità), il seggio gestisce la fase amministrativa e formale (attività procedimentale).

Al seggio di gara non si applicano le incompatibilità previste per i commissari salvo quelle derivanti da precedenti penali, dal conflitto di interesse o dalle ragioni che giustificano l’astensione ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile.

Cosa fa il seggio di gara?

Il seggio di gara può essere considerato un organo di supporto di natura amministrativa e non valutativa, distinto dalla commissione giudicatrice. Il suo compito principale è la verifica della documentazione amministrativa, l’apertura dei plichi e, spesso, la gestione delle offerte nei criteri di minor prezzo, agendo in seduta pubblica.

Opera a supporto del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e della stazione appaltante, spesso nella fase di ammissione/esclusione dei concorrenti.

Secondo il documento “Linee guida nomina composizione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici ” della corte dei Conti, nell’aggiudicazione dei contratti sulla base del minor prezzo il seggio di gara è competente per:

  • la verifica, in seduta pubblica, della ricezione e completezza delle offerte presentate nonché dell’apertura delle medesime;
  • la verifica, in una o più sedute riservate, della conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nella lex specialis di gara;
  • l’attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
  • la proposizione alla stazione appaltante, ove necessario, dell’adozione di provvedimenti che determinano le esclusioni dei concorrenti dalla procedura;
  • l’apertura delle offerte economiche;
  • la verifica della congruità delle offerte e la valutazione di eventuali anomalie;
  • l’attivazione dell’eventuale procedura del soccorso procedimentale;
  • la predisposizione della proposta di aggiudicazione e della relativa relazione a firma del RUP;
  • gli oneri di comunicazione e di pubblicità del procedimento di aggiudicazione.

Nell’aggiudicazione dei contratti sulla base dell’OEPV il seggio di gara è competente per:

  • la verifica, in seduta pubblica, della ricezione e completezza delle offerte presentate nonché dell’apertura delle medesime;
  • la verifica, in una o più sedute riservate, della conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nella lex specialis di gara;
  • l’attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
  • la proposizione alla stazione appaltante, ove necessario, dell’adozione di provvedimenti che determinano le esclusioni dei concorrenti dalla procedura;
  • alla trasmissione degli atti alla commissione giudicatrice;
  • alla predisposizione della proposta di aggiudicazione e della relativa relazione a seguito della redazione della graduatoria da parte della Commissione giudicatrice;
  • agli oneri di comunicazione e di pubblicità del procedimento di aggiudicazione.

La funzione di coordinamento e controllo che assicura il corretto svolgimento della procedura rimane compito del RUP.

La commissione giudicatrice e la piattaforma di approvvigionamento digitale

Per risparmiare risorse sia in termini economici che di tempo, i componenti della commissione giudicatrice possono lavorare a distanza con procedure telematiche, con modalità adeguate che assicurino la massima tutela delle informazioni.

La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte pervenute. Le stazioni appaltanti dovranno quanto prima allinearsi alla nuova normativa, anche in previsione dell’utilizzo del BIM codice appalti. Bisogna adeguare la strumentazione ai nuovi obblighi per non trovarsi impreparati.

La commissione giudicatrice: le FAQ

Quante persone possono far parte della commissione giudicatrice secondo il nuovo codice?

La commissione deve essere composta da un numero dispari di commissari, non superiore a 5. Le configurazioni ammesse sono quindi 3 o 5 componenti, scelti tra soggetti con adeguate competenze tecniche e professionali.

È possibile che i lavori della commissione si svolgano a distanza?

Sì. Il nuovo Codice Appalti prevede che la commissione operi anche in modalità telematica tramite piattaforme digitali di approvvigionamento, garantendo sicurezza e riservatezza delle informazioni.

Cosa succede se un’aggiudicazione viene annullata?

In caso di annullamento dell’aggiudicazione (salvo che il vizio sia imputabile alla commissione stessa), la commissione giudicatrice può riesaminare le offerte e procedere a una nuova valutazione.

In che modo il nuovo codice appalti si coordina con l’obbligo del BIM?

Il nuovo codice impone alle stazioni appaltanti di adottare piattaforme interoperabili e strumenti digitali (BIM). Anche la commissione giudicatrice deve utilizzare tali strumenti per la gestione e valutazione delle offerte.

Quali sono i casi in cui un commissario è obbligato ad astenersi?

Oltre alle cause generali di incompatibilità e conflitto di interesse, l’art. 93 richiama anche l’art. 51 del codice di procedura civile, che prevede obbligo di astensione nei casi in cui il commissario abbia rapporti personali, economici o professionali tali da compromettere l’imparzialità.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-93-nuovo-codice-appalti-la-commissione-giudicatrice/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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