Sicurezza

Art. 90 dlgs 81/2008: obblighi del committente e del responsabile dei lavori

L’art. 90 del dlgs 81/2008 definisce adempimenti e documenti obbligatori per il committente e il responsabile dei lavori

Leggi il testo di legge

Il committente è definito come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. Il responsabile dei lavori, invece, è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti (art.89 dlgs 81/08); quel può essere mette in risalto che la nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria, ma si rivela indispensabile quando il committente non ha le competenze tecniche necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di legge. In questo caso il committente può procedere alla nomina di un responsabile dei lavori, al quale trasferire le proprie incombenze.

Dal momento in cui viene nominato il responsabile dei lavori, i compiti ad esso attribuiti sono diversi, dalla designazione di due figure importanti per il cantiere, a una serie di adempimenti e accertamenti documentali obbligatori, descritti appunto dall’art. 90 del dlgs 81/2008. Per chi svolge queste attività può risultare utile essere supportato da un software per la gestione documentazione cantiere che consente di archiviare, consultare e condividere velocemente online tutti i documenti per la sicurezza; in questo modo avrai sempre a portata di mano tutta la documentazione necessaria per ogni verifica e valutazione degli adempimenti burocratici.

Art. 90 dlgs 81/2008, comma 1: misure generali di tutela

Il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (specificati dall’art.15 dlgs 81/2008). In particolare, deve farlo:

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative;
  • all’atto della previsione della durata di realizzazione dei vari lavori o fasi di lavoro.

Per quanto concerne, invece, i lavori pubblici, l’attuazione di quanto detto avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

Art. 90 dlgs 81/2008, comma 2: PSC e fascicolo dell’opera

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima di iniziare i lavori, il responsabile dei lavori deve prendere in considerazione:

  • il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.

Il PSC e il fascicolo dell’opera sono due documenti fondamentali che servono ad individuare i rischi presenti all’interno del cantiere, la cui redazione richiede un’attenzione particolare da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Art. 90 dlgs 81/08: designazione del CSP e del CSE

L’art. 90 del dlgs 81/08, ai commi 3 e 4, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori devono procedere obbligatoriamente alla nomina di un coordinatore per la sicurezza quando all’interno di uno stesso cantiere edile sono presenti più imprese esecutrici, anche se quest’ultime non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente.

Nello specifico, il comma 3 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori ha il compito di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), la cui nomina deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e deve ricadere su un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del dlgs 81/08; inoltre, essa deve essere ufficializzata su un apposito documento firmato per accettazione.

Il comma 4, invece, stabilisce che è sempre il committente o il responsabile dei lavori a designare il coordinatore per l’esecuzione (CSE) dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.

Una volta assegnati i rispettivi incarichi, il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE per l’esecuzione dei lavori che devono essere indicati nell’apposito cartello di cantiere (comma 7).

Il comma 8 precisa che il committente o il responsabile dei lavori ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, il CSP e il CSE.

Art. 90 dlgs 81/2008, comma 6

ll committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti previsti dall‘art. 98 dlgs 81/2008, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Art. 90 dlgs 81/2008, comma 9: accertamenti documentali

Il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo deve:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (con le modalità previste all’allegato XVII come l’iscrizione alla camera di commercio, documento di valutazione dei rischi, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione); nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, tale requisito viene soddisfatto attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:
    • certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
    • documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
  • chiedere alle imprese esecutrici:
    • dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
    • contratto collettivo applicato;
  • trasmettere all’amministrazione concedente e prima dell’inizio dei lavori:
    • copia della notifica preliminare;
    • documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale;
    • dichiarazione dell’organico medio annuo.

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Art. 90 dlgs 81/08, comma 10: sospensione del titolo

L’efficacia del titolo che abilita alla costruzione dell’opera viene sospesa in assenza di:

  • piano di sicurezza e di coordinamento;
  • fascicolo dell’opera;
  • notifica preliminare;
  • DURC.

Art. 90 dlgs 81/2008, comma 11: quando non è richiesto il CSP

La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non è richiesta in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e quando l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro. In questi casi, le funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
  1. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  2. all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1- bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica ((alle
imprese affidatarie,)) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

  1. verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
  2. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  3. trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio
    dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista ((oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi)), è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

 

Leggi tutti gli articoli del testo unico sicurezza sul lavoro (dlgs 81/08).

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