art.90 dlgs 81 2008
L’art. 90 del dlgs 81/2008 definisce adempimenti e documenti obbligatori per il committente e il responsabile dei lavori
Il committente è definito come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. Il responsabile dei lavori, invece, è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti (art.89 dlgs 81/08); quel può essere mette in risalto che la nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria, ma si rivela indispensabile quando il committente non ha le competenze tecniche necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di legge. In questo caso il committente può procedere alla nomina di un responsabile dei lavori, al quale trasferire le proprie incombenze.
Dal momento in cui viene nominato il responsabile dei lavori, i compiti ad esso attribuiti sono diversi, dalla designazione di due figure importanti per il cantiere, a una serie di adempimenti e accertamenti documentali obbligatori, descritti appunto dall’art. 90 del dlgs 81/2008. Per chi svolge queste attività può risultare utile essere supportato da un software per la gestione documentazione cantiere che consente di archiviare, consultare e condividere velocemente online tutti i documenti per la sicurezza; in questo modo avrai sempre a portata di mano tutta la documentazione necessaria per ogni verifica e valutazione degli adempimenti burocratici.
Il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (specificati dall’art.15 dlgs 81/2008). In particolare, deve farlo:
Per quanto concerne, invece, i lavori pubblici, l’attuazione di quanto detto avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima di iniziare i lavori, il responsabile dei lavori deve prendere in considerazione:
Il PSC e il fascicolo dell’opera sono due documenti fondamentali che servono ad individuare i rischi presenti all’interno del cantiere, la cui redazione richiede un’attenzione particolare da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
L’art. 90 del dlgs 81/08, ai commi 3 e 4, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori devono procedere obbligatoriamente alla nomina di un coordinatore per la sicurezza quando all’interno di uno stesso cantiere edile sono presenti più imprese esecutrici, anche se quest’ultime non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente.
Nello specifico, il comma 3 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori ha il compito di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), la cui nomina deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e deve ricadere su un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del dlgs 81/08; inoltre, essa deve essere ufficializzata su un apposito documento firmato per accettazione.
Il comma 4, invece, stabilisce che è sempre il committente o il responsabile dei lavori a designare il coordinatore per l’esecuzione (CSE) dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.
Una volta assegnati i rispettivi incarichi, il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE per l’esecuzione dei lavori che devono essere indicati nell’apposito cartello di cantiere (comma 7).
Il comma 8 precisa che il committente o il responsabile dei lavori ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, il CSP e il CSE.
ll committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti previsti dall‘art. 98 dlgs 81/2008, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo deve:
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L’efficacia del titolo che abilita alla costruzione dell’opera viene sospesa in assenza di:
La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non è richiesta in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e quando l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro. In questi casi, le funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
1- bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica ((alle 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista ((oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi)), è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. |
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