Art.90 codice appalti
Art. 90 codice appalti: elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e relative certificazioni. Leggi il testo
L’art. 90 del codice appalti norma gli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono presentare alla stazione appaltante (per ogni gara d’appalto) un certificato di iscrizione o un certificato rilasciato da un organismo competente.
La norma è una garanzia sia per la stazione appaltante che riceve in questo modo garanzie sugli operatori economici (in termini di requisiti e competenze), sia per gli operatori economici che si trovano a dover dimostrare di avere tutte le carte in regola per partecipare ad una gara d’appalto, tra cui quella del certificato di iscrizione ad un elenco ufficiale. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l’iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato.
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Le finalità di questi elenchi sono le seguenti:
Gli operatori economici, per ogni appalto, possono presentare alla stazione appaltante, un certificato di iscrizione ad un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi. Tali elenchi non devono essere confusi con quelli di cui all’art. 36 codice appalti, finalizzati a selezionare gli operatori economici.
Nello specifico il comma 4 dell’art.90 codice appalti definisce che:
L’iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d’idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco o dal certificato.
Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell’Anac. Il casellario informatico dell’Anac è una sorta di banca dati nella quale le stazioni appaltanti possono trovare informazioni utili per gli operatori economici che hanno partecipato a procedure pubbliche di selezione. Viene aggiornato costantemente dagli enti appaltanti, dalle SOA e dall’ANAC stessa.
Il casellario è diviso in 3 parti in base al livello di accessibilità: A-B-C. Tutte e 3 le sezioni includono dati e informazioni riguardanti gli operatori economici che partecipano alle gare per affidamento di lavori, servizi e forniture.
Sezione A: accesso pubblico
La sezione A contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA alle imprese esecutrici e le notizie che riguardano le SOA stesse;
Sezione B: accesso riservato alle stazioni appaltanti e alle SOA
La sezione B ha un accesso limitato esclusivamente alle stazioni appaltanti e alle SOA. Contiene una serie di informazioni utili per la qualificazione di un soggetto economico: provvedimenti sanzionatori, cause di decadenza e di esclusione, dichiarazioni di avvalimenti, motivi di esclusione secondo l’art. 80, perdita dei requisiti di qualificazione per gli operatori economici;
Sezione C: accesso riservato all’autorità
In questa sezione può fare accesso solo l’ANAC. Raccoglie dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’autorità anche inerente il sistema unico di qualificazione degli operatori economici nonché l’implementazione del rating di impresa.
Gli operatori economici possono accedere alla sezione B attraverso il CIG. In questo modo possono verificare la loro posizione. Possono visionare anche la posizione degli altri operatori economici che hanno partecipato ad una gara d’appalto in un periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione della domanda e i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o ammissione alla gara ai sensi dell’art. 29.
L’art. 90 del codice appalti non contiene nessuna specificazione in merito alle modalità di istituzione e di articolazione degli elenchi. Non viene stabilito il significato di “elenchi ufficiali” né tantomeno viene specificato quali sono i soggetti competenti e preposti per istituirli. Nel testo non c’è riferimento alla certificazione degli elenchi da parte dell’Anac, ma vige l’obbligo di pubblicazione non solo sul profilo del committente, ma anche sul casellario informatico Anac.
Di seguito ti riporto il testo completo dell’art. 90 del dlgs 50/2016.
1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all’allegato XIII possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l’iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonché la relativa classificazione.
2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 i propri dati entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente codice ovvero dall’istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all’aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre società del raggruppamento, l’iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali.
4. L’iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d’idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco o dal certificato.
5. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale.
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dalla certificazione devono risultare ((conformi)) all’articolo 86 e, ove applicabile, all’articolo 87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l’iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell’amministrazione o ente che redige l’elenco o dell’organismo di certificazione competente.
8. L’iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.
9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.
10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell’ANAC.
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